TAR Bologna, sez. II, sentenza 2020-06-03, n. 202000371

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2020-06-03, n. 202000371
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000371
Data del deposito : 3 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2020

N. 00371/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00591/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 591 del 2019, proposto da
Banca Ifis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sandro Corona in Bologna, via Santa M al Colle, 20;

contro

Ministero della Difesa- Battaglione Genio Ferrovieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'ottemperanza

deldecreto ingiuntivo n. 368/2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 il dott. G M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, quinto comma, D.L. n. 18/20;


Con il ricorso di cui in epigrafe si chiede l’ottemperanza, da parte dell’amministrazione convenuta del decreto ingiuntivo meglio indicato dianzi;

L’amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, nulla opponendo alla prospettazione delineata in ricorso.

Il Collegio rileva che nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

La perdurante inadempienza dell’amministrazione convenuta comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l’ordine alla suddetta Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo dianzi indicato con pagamento integrale di quanto ivi stabilito (nella parte non ancora corrisposta).

Pertanto, si ordina al Ministero della Difesa il pagamento, con le modalità indicate nel decreto ingiuntivo dell’importo liquidato in esso (nella parte non ancora corrisposta) entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

Deve procedersi sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta –nel caso di persistente inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata –nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero predetto con facoltà di sub delega ad un funzionario competente del medesimo Ufficio- affinché proceda all’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo in oggetto entro il successivo termine di trenta giorni;

Non può essere accolta la richiesta di applicazione della penale di cui all’114 comma 4, lett.E c,p,a, in quanto- nella formulazione attuale della norma predetta a seguito della successiva l.28.12.2015 n.108 art.1 comma 781- detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali, laddove il decreto ingiuntivo in oggetto già liquida gli interessi legali sulla somma di denaro dovuta al ricorrente.

Gli onorari di giudizio sono compensati tra le parti, in conseguenza della parziale soccombenza reciproca.

Il Collegio dà infine mandato alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente sentenza della Sezione di comunicare copia della presente sentenza, del ricorso e degli atti di causa alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per le valutazioni di competenza in ordine rispettivamente al danno erariale pari alla maturazione degli interessi sulle somme dovute da un lato e costituendo dall’altro il ritardo nell’esecuzione del decreto ingiuntivo da ottemperare fatto in ipotesi idoneo ad integrare in capo all’Amministrazione convenuta gli estremi di una responsabilità penale per il reato di cui all’art,328 1° comma cod.pen. (in senso conforme, Cassazione penale doc.n.9400 del 1999 e

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi