TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2017-08-31, n. 201704414
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Pubblicato il 31/08/2017
N. 04414/2017 REG.PROV.CAU.
N. 07613/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7613 del 2017, proposto da:
E D S, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e F S, con domicilio eletto presso Eloisa Mercuri in Roma, via Ludovisi N. 35;
contro
Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
Utg - Prefettura di Roma non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. U1R080777X del 16.6.2017 mediante il quale l'Amministrazione resistente confermava l'obbligo ai sensi dell'art. 128 c.d.s. di sottoposizione a visita medica presso la Commissione medica per le patenti di guida, già intimato con provvedimento del 17.10.2016 sospeso con ordinanza del Giudice di Pace di Roma;- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, impregiudicata ogni valutazione circa l’ammissibilità del ricorso in epigrafe, che la domanda cautelare non è assistita dal prescritto requisito del periculum in mora , atteso che il ricorrente non ha fornito concreti elementi in grado di dimostrare la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile che possa derivare dall’esecuzione della nota impugnata;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, nulla dovendo disporsi circa le spese della presente fase, in assenza di costituzione delle parti intimate.