TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2017-08-31, n. 201704414

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2017-08-31, n. 201704414
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201704414
Data del deposito : 31 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/08/2017

N. 07613/2017 REG.RIC.

N. 04414/2017 REG.PROV.CAU.

N. 07613/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7613 del 2017, proposto da:


E D S, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e F S, con domicilio eletto presso Eloisa Mercuri in Roma, via Ludovisi N. 35;


contro

Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
Utg - Prefettura di Roma non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. U1R080777X del 16.6.2017 mediante il quale l'Amministrazione resistente confermava l'obbligo ai sensi dell'art. 128 c.d.s. di sottoposizione a visita medica presso la Commissione medica per le patenti di guida, già intimato con provvedimento del 17.10.2016 sospeso con ordinanza del Giudice di Pace di Roma;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, impregiudicata ogni valutazione circa l’ammissibilità del ricorso in epigrafe, che la domanda cautelare non è assistita dal prescritto requisito del periculum in mora , atteso che il ricorrente non ha fornito concreti elementi in grado di dimostrare la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile che possa derivare dall’esecuzione della nota impugnata;

Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, nulla dovendo disporsi circa le spese della presente fase, in assenza di costituzione delle parti intimate.

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