TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-01-20, n. 202301050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-01-20, n. 202301050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301050
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2023

N. 01050/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10776/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10776 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato K N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento del provvedimento prot. del 16 luglio 2019 con il quale è stata decretata l’espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato e l’ accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato il provvedimento di espulsione deducendo le censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio mediante una memoria con la quale ha ribadito le ragioni poste a sostegno del provvedimento impugnato, in particolare evidenziando la contiguità del ricorrente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.

Con ordinanza istruttoria, questa Sezione ha disposto l’acquisizione della documentazione istruttoria sulla base della quale è stato adottato il provvedimento impugnato, sia pure con l’adozione delle cautele necessarie (“omissis”) a tutela delle fonti di informazione.

In esecuzione della predetta Ordinanza, l’Amministrazione resistente ha depositato presso la segreteria di questa Sezione la documentazione riservata richiesta. All’udienza del 22 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Al caso in esame si applicano in modo specifico le disposizioni del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante il titolo “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”, il quale all’art. 3 prevede che :

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