TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-07-25, n. 202301034
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Testo completo
Pubblicato il 25/07/2023
N. 01034/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2022, proposto da
L R, rappresentata e difesa dall'avvocato M U, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, Piazza Umberto I, n. 32;
contro
Ministero dell'Istruzione del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Provinciale Cremona, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l’esecuzione
della Sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 7568/2013 pubblicata in data 26.6.2013, n. 6588/2012 R.G., notificata in forma esecutiva il 19-21-29.11.2013, non impugnata e costituente giudicato.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, dell’Ufficio Scolastico Provinciale Cremona e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente premette in particolare che:
- con sentenza n. 7568/2013, pubblicata in data 26 giugno 2013, il Tribunale Bari - Sezione Lavoro dichiarava il diritto dell’istante ad essere inserita “a pettine”, ossia in aderenza al punteggio effettivo e non in coda, nella graduatoria provinciale dell’ambito territoriale di Cremona per il biennio 2009/2011, con decorrenza dal 1° settembre 2009, data di pubblicazione delle graduatorie definitive valide per detto biennio, nonché il diritto all’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente a far tempo dal 1° settembre 2009 per la classe di concorso Geografia, con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici;
- la succitata sentenza, “notificata in forma esecutiva il 19-21-29 novembre 2013, non impugnata e costituente giudicato, è stata eseguita solo in parte dall’amministrazione, che si è limitata unicamente al pagamento delle spese processuali ed a stipulare con la ricorrente il contratto di lavoro a tempo indeterminato”;
- “La generica retrodatazione al 1.9.2009 del contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza l’effettivo riconoscimento degli effetti giuridici ed economici della suddetta retrodatazione, rappresenta una mera enunciazione di principio, priva di alcuna concreta utilità per la Prof.ssa L”;
- “Allo stato, infatti, nonostante il lungo tempo trascorso, non è stato adottato dai competenti uffici scolastici alcun provvedimento in ordine al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici della retrodatazione al 1.9.2009 del contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito nella citata sentenza del Tribunale di Bari”.
Assume che << Ne