TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2013-02-05, n. 201300159

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2013-02-05, n. 201300159
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201300159
Data del deposito : 5 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00053/2013 REG.RIC.

N. 00159/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00053/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2013, proposto da:
Societa' Agricola Moceniga Pesca Ss di Cestari Corrado &
C., rappresentato e difeso dall'avv. D T, con domicilio eletto presso Maurizio Scattolin in Venezia, San Marco, 4714;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Regionale del Lavoro di Venezia, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto n. 317/12 emesso dalla Direzione regionale del lavoro del Veneto e notificato il 30/10/2012 in relazione al ricorso in opposizione al verbale unico di accertamento e notificazione n.

RO

146/12-19-01 e n. 146/2012-19-03 avente ad oggetto:

a) - la violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 39 c. 1 e 2 del D.L. 112/2008 conv. in L. 6/8/2008 n. 133 - Libro unico del lavoro - omesse registrazioni - fino a 10 lavoratori;

b) - la violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 39 c. 1 e 2 del D.L. 112/2008 conv. in L. 6/8/2008 n. 133 - Libro unico del lavoro - infedeli registrazioni - fino a 10 lavoratori;

c) - la violazione delle disposizioni normative di cui allrt. 9 bis c. 2 del D.L. 510/96 conv. in L. 28/11/1996 n. 608 come modificato dall'art. 1 c. 1180 della L. 296/2006 - disciplina collocamento, assunzioni, trasformazioni, settore privato, comunicazione al centro impiego;

d) - la violazione dell'art. 4 bis c. 2 del D.Lgs. 21/4/2000 n. 181 come modificato dall'art. 6 c. 1 del D.Lgs. 19/12/2012 n. 297 - disciplina collocamento - dichiarazione al lavoratore;

e) - la violazione delle disposizioni normative ci aui all'art. 9 bis c. 2 del D.L. 510/98 conv. in L. 28/11/1996 n. 608 come modificato dall'art. 1 c. 1180 della L. 296/2006 - disciplina collocamento, assunzioni, trasformazioni, settore privato, comunicazione al centro impiego;

f) - la violazione dell'art. 4 bis c. 2 del D.Lgs. 21/4/2000 n. 181 come modificato dall'art. 6 c. 1 del D.Lgs. 19/12/2002 n. 297 - disciplina collocamento - dichiarazione al lavoratore;

del provvedimento n. 316/2012 notificato quale obbligsta in solido in data 30/10/2012 avente ad oggetto il rigetto dei ricorsi avverso verbale unico di accertamento e notificazione n. RO146/2012-19-11, 05,09,07,13, e per il conseguente risarcimento dei danni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Regionale del Lavoro di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. M M e uditi per le parti i difensori D T per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Greco per l’Amministrazione resistente.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro ha respinto il ricorso proposto avverso il verbale della Direzione Provinciale del Lavoro di Rovigo del 3 Luglio 2012 con cui è stata contestata l’irregolare occupazione nel lavoro.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (così Tar Veneto III n° 1444 del 2010).

Infatti nella parte in cui vengono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 22-bis della legge n° 689 del 1981.

Per il resto il verbale attiene alla sussistenza del rapporto di lavoro, per le cui controversie ha parimenti giurisdizione il giudice ordinario.

Le problematiche di giurisdizione consentono di compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

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