TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-12-12, n. 202318757
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 18757/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12843/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12843 del 2018, proposto da Amazon Italia Logistica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F B, G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F B in Roma, via XXI Maggio 43 (Chiomenti);
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
di Bs Autotrasporti S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
– della Delibera n. 400/18/CONS, emanata dell'Autorità in data 25 luglio 2018, recante “ ordinanza ingiunzione a società del gruppo Amazon per l'esercizio di attività postale senza titolo abilitativo (art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e art. 8 del Regolamento approvato con la Delibera n. 29/15/CONS) ”, notificata all'odierna ricorrente in data 2 agosto 2018;
– dell'atto di contestazione n. 04/18/DSP del 5 marzo 2018, notificato ad Amazon Italia Transport S.r.l., Amazon Italia Logistica S.r.l., Amazon Italia Service S.r.l., in solido con le controllanti totalitarie Amazon EU S.à r.l. e Amazon Europe Core S.à r.l., unitamente alla relativa relazione sulle risultanze preistruttorie;
– nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale, e/o connesso, ivi incluse la nota AGCom del 19 aprile 2018, la nota AGCom del 27 aprile 2018, la nota AGCom del 3 maggio 2018, la nota AGCom del 17 maggio 2018, la nota AGCom del 22 maggio, nonché, nei limiti dell'interesse, la delibera AGCom n.129/15/CONS, recante “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 dicembre 2023 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’ordinanza-ingiunzione adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) con delibera n. 400/18/CONS nei confronti di Amazon Italia Logistica S.r.l. (“AIL”), Amazon Italia Transport S.r.l., (“AIT”) e Amazon Italia Services S.r.l. (“AIS”) per l’asserito esercizio di attività postale senza titolo abilitativo (il “Provvedimento”). Si tratta di un provvedimento sanzionatorio adottato all’esito di un procedimento avviato dall’Autorità con atto di diffida del 5 dicembre 2017 dapprima nei confronti di AIL, Amazon City Logistica S.r.l. e Amazon EU S.à r.l. e successivamente formalizzato con atto di contestazione CONT. n. 04/18/DSP in data 5 marzo 2018 nei confronti di AIL, AIT e AIS. Il provvedimento è stato impugnato con distinti ricorsi dalle tre società del gruppo Amazon.
2. In questa sede viene in rilievo la posizione di AIL che, unitamente ad AIT, è stata sanzionata per la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 8 del Regolamento allegato alla Delibera AGCom n. 129/15/CONS (“Regolamento titoli abilitativi”) “ per aver realizzato sul territorio italiano, senza aver ottenuto il prescritto titolo abilitativo, una rete unitariamente organizzata per lo svolgimento di fasi del servizio postale, predeterminandone le condizioni giuridiche, tecniche ed economiche”. Più in dettaglio, ad AIL è stato contestato lo svolgimento “della fase di smistamento ”, in violazione in violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 8 del Regolamento titoli abilitativi
3. Tale contestazione sarebbe frutto di una evidente confusione ingenerata dalla stessa AGCom. Del tutto erroneamente, infatti, l’Autorità avrebbe qualificato l’attività svolta da AIL e AIT come “attività di servizio postale”, tralasciando la circostanza che tali attività si inseriscono nell’ambito delle attività esecutive connesse al contratto “principale” stipulato tra Amazon e i merchant (ossia i venditori terzi che vendono i propri prodotti attraverso il servizio di marketplace gestito da Amazon).
4. Tale contratto “principale” è finalizzato a consentire ai venditori terzi di svolgere attività di commercio elettronico (cfr. art. 21 del D.lgs. n. 114/1998) e quindi vendite a distanza effettuate dai venditori terzi per il tramite del marketplace Amazon (la prestazione principale resa da Amazon è infatti quella di messa a disposizione del proprio marketplace ). La custodia dei beni in deposito e il trasporto a destinazione dell’acquirente costituiscono esecuzione di obbligazioni accessorie alla vendita del bene da parte del merchant tramite il marketplace di Amazon. Peraltro, il venditore può anche decidere di non effettuare la consegna tramite Amazon, affidando invece il trasporto della merce venduta ad un corriere di sua fiducia. In questo caso Amazon non diventa depositaria e custode dei beni ed è il venditore terzo che organizza autonomamente la consegna all’acquirente finale.
5. Secondo quanto sostenuto da AGCom con il Provvedimento, il processo sarebbe di carattere logistico fino all’etichettatura e diventerebbe “ attività postale ” quando la merce, dopo essere stata impacchettata e munita dell’etichetta, diventerebbe un invio predisposto per la consegna ( rectius : trasporto a destinazione dell’acquirente), idoneo ad essere sottoposto al ciclo di lavorazione postale. AIL, che gestisce la mera movimentazione della merce nei c.d. “Centri Logistici” (magazzini che fanno capo alla Società), svolgerebbe per ciò solo attività postale in difetto della prescritta autorizzazione.
6. Rileva la ricorrente che il rapporto tra venditori terzi ed Amazon s’inquadra nell’ambito esclusivo della realizzazione della finalità di commercio elettronico/vendita a distanza perseguita dalle parti: il ruolo svolto da AIL accede ed è pertinente all’esecuzione del contratto “principale”. AIL, infatti, è il depositario e custode del bene di proprietà del venditore terzo messo in vendita sul marketplace , si occupa del prelievo del prodotto dagli scaffali dei propri magazzini (i Centri Logistici), dell’etichettatura e impacchettamento e successivamente affida il prodotto ai corrieri nazionali con cui collabora per il trasporto a destinazione dell’acquirente finale: in alcun modo potrebbe dirsi che essa svolga un’attività di servizio postale o un segmento di tale attività, eseguendo piuttosto un contratto - quello principale afferente un servizio della società dell’informazione, che si concretizza, in particolare, in un servizio di commercio elettronico e connesso trasporto a destinazione dell’acquirente - che ha una causa economico sociale del tutto distinta da quella del contratto di servizio postale ex art. 1737 c.c.
7. Le predette conclusioni sarebbero confermate dalla circostanza che i servizi svolti da AIL non sono rivolti alla generalità degli utenti ma solo a quei soggetti ( merchant ) che hanno stipulato un contratto con Amazon per la messa in vendita del loro prodotto sul marketplace e che hanno deciso di avvalersi dei servizi di logistica di Amazon
8. Nella fattispecie difetterebbe anche l’elemento soggettivo dell’illecito, considerata l’assoluta peculiarità dello schema operativo Amazon e l’incertezza sul contenuto precettivo delle disposizioni comunitarie e nazionali sulla nozione di servizio postale, oggetto, al momento dell’addebito, di rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia (cfr. ordinanze di rimessione del TAR Lazio nn. 2179 e 2180 del 18 febbraio 2016 e il conseguente procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia, cause riunite C-259/16 e C-260/16).
9. Risulterebbe, inoltre, violato il principio di personalità della sanzione amministrativa, posto che l’illecito amministrativo è stato contestato ad AIL in luogo della persona fisica (legale rappresentante) autore dell’illecito, risultando, peraltro, del tutto erronea la determinazione del quantum della sanzione, alla luce delle concrete circostanze di fatto e di quanto stabilito dagli artt. 11 e 16 della l. 689/1981.
10. Più specificamente, il ricorso è affidato a cinque motivi.
11. Con il primo motivo si contesta “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1737 cod. civ. e della l. n. 298 del 1974, in particolare art. 31 - Violazione d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 ed in particolare artt. 1 e 6. Violazione delibera AGCom n. 129/15/CONS 11 recante “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”. Violazione art. 41 Costituzione. Violazione della l. n. 689/1981. Violazione del principio di legalità. Erronea rappresentazione dei presupposti in fatto. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza ”. Con il Provvedimento impugnato l’Autorità avrebbe contestato ad