TAR Salerno, sez. I, decreto presidenziale 2018-04-05, n. 201800393

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, decreto presidenziale 2018-04-05, n. 201800393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201800393
Data del deposito : 5 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2018

N. 01116/2016 REG.RIC.

N. 00393/2018 REG.PROV.PRES.

N. 01116/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2016, proposto da:
Earth, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria Tar;

contro

Comune di Capaccio in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato E G, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c.so V.Emanuele,120 c/o Avv.Fierro;

per l'annullamento

dell’ordinanza dirigenziale n. 4 del 20.05.2016, emessa dal Responsabile del Servizio Demanio Marittimo del Comune di Capaccio, limitatamente all’art. 3 lett. r), nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di accedere alle spiagge del territorio comunale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza depositata il 25 ottobre 2017 con cui l’avv. M R – difensore, quale patrocinatore a spese dello stato (con riferimento alla deliberazione del 23 novembre 2016 dell’apposita Commissione per il gratuito patrocinio costituita presso questo TAR, Sede di Salerno, di ammissione in via anticipata e provvisoria a tale patrocinio) del predetto ricorrente – chiede la liquidazione dei compensi e di quanto altro spettante, con quantificazione del dovuto in complessivi euro 990,00, oltre accessori previsti per legge;

Ritenuto che non sussistono in proposito gli elementi per smentire o revocare la predetta ammissione ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 e 136 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

Visto l’art. 82 del citato D.P.R. n. 115/2002;

Visto il D.M. (Giustizia) n. 140 del 20 luglio 2012 (contenente i parametri di liquidazione) e rilevato, in particolare, che è prevista (articoli 1 e 11) la non vincolatività della misura dei compensi stabiliti dalla tabella A allegata al medesimo decreto;

Visto il successivo D.M. (Giustizia) 10 marzo 2014 n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal predetto difensore, di valutare in applicazione dell’art. 4 del cennato D.M. n. 140 del 2012 il tipo di provvedimento impugnato, gli aspetti della controversia e delle questioni trattate, oltre il risultato del giudizio (vedi sentenza n. 230 del 5 luglio 2016 con cui è stato dichiarato improcedibile il gravame con compensazione delle spese di giudizio);

Considerato che le censure dedotte nel gravame esprimono un impegno professionale di valore basso, sia quanto ad argomentazioni di sostegno della tesi circa l’illegittimità dell’atto impugnato, sia quanto a richiamo ed allegazioni di eventuali precedenti giurisprudenziali;

Ritenuto pertanto equo stabilire, in relazione al valore indeterminato della controversia, un compenso, con ciò modificando la richiesta del succitato difensore, pari al valore di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione minimo di riferimento (giusta tabella parametri forensi del D.M. n. 55 del 2014) con riduzione del 50%, addivenendosi quindi ad una liquidazione per un totale di € 217,50, oltre IVA e CPA;


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