TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-10-18, n. 202110661

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-10-18, n. 202110661
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202110661
Data del deposito : 18 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2021

N. 10661/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06740/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6740 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NC NN, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciana Caroli e Simone Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Corso d’Italia, 106;



contro

Università degli Studi Roma “La Sapienza” e Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti



per l'annullamento e/o previa adozione di idonee misure cautelari

1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del silenzio serbato sull'istanza presentata dal Prof. NN in data 3 marzo 2020, in merito alla riapertura dei termini per la rendicontazione dell'attività per l'annualità 2016-2017 e alla presentazione della richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale;

- per quanto di interesse e ove occorrer possa, del Decreto Rettorale n. 943/2018 recante il Regolamento dell'Università La Sapienza ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali;

- per quanto di interesse e ove occorrer possa, il Decreto Rettorale n. 1710/2020 prot. n. 0047483 dell'Università La Sapienza adottato il 3 luglio 2020 che indice la 1^ sessione 2020 della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche allo stato non cogniti.

nonché, per l'accertamento

- dell'obbligo dell'Università di riaprire i termini per la rendicontazione per l'anno accademico 2016-2018 e per la presentazione della domanda di attribuzione degli scatti, o, comunque, di garantire il diritto del ricorrente Prof. NC NN ad essere sottoposto a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto triennale maturato in data 19 giugno 2018 (1^ sessione 2018);

2) per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della nota prot. 2021-URM1SAM-0012533 dell'Università di Roma La Sapienza inviata a mezzo pec il 17.02.2021 con cui il Direttore dell'Area Risorse Umane ha comunicato al ricorrente l'esito negativo del procedimento di verifica della domanda di scatto stipendiale presentata il 27 luglio 2020, per la seguente motivazione “mancata o incompleta rendicontazione dell'attività didattica svolta nell'anno accademico 2016/2017”;

- del Decreto Rettorale dell'Università Sapienza n. 2965/2020 del 25.11.2020, comunicato il 17.02.2021, recante l'approvazione degli atti del Gruppo di lavoro per la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale e dell'Allegato 2, in cui risulta inserito il ricorrente;

- per quanto di interesse, del Decreto Rettorale n. 943/2018 recante il Regolamento dell'Università Sapienza ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali;

- per quanto di interesse, il Decreto Rettorale n. 1710/2020 prot. n. 0047483 dell'Università Sapienza adottato il 3 luglio 2020 che indice la 1^ sessione 2020 della procedura di valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale;

- per quanto di interesse e ove occorrer possa, del Decreto Rettorale 61/2021 del 11.01.2021, recante il nuovo Regolamento sugli scatti stipendiali;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche allo stato non cogniti.

nonché, per l'accertamento

- dell'obbligo dell'Università di riaprire i termini per la rendicontazione per l'anno accademico 2016-2017 dell'attività didattica svolta dal ricorrente e, in ogni caso,

- del diritto del ricorrente Prof. NC NN ad essere sottoposto a valutazione per ottenere tutti gli scatti stipendiali ad oggi maturati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e del Ministero dell'Università e della Ricerca, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare n. 6295/2020 del 9 ottobre 2020;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2021 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, introdotto con il rito di cui all’art. 117 c.p.a., il prof. NC NN, ordinario di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, lamentava il silenzio serbato dall’Ateneo sulla sua richiesta del 3 marzo 2020 di essere riammesso ad effettuare telematicamente la rendicontazione didattica per l’anno 2016-2017 e, comunque, di poter presentare, senza ricevere un blocco dal sistema, la richiesta di attribuzione dello scatto triennale e, in ogni caso, di essere ammesso alla valutazione per l’attribuzione del diritto allo scatto triennale avendo maturato l’anzianità necessaria in data 19 giugno 2018, sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte nel triennio antecedente.

In sintesi, era accaduto che il ricorrente, pur avendo svolto regolarmente la sua attività didattica e dato luogo a produzione scientifica nell’anno accademico 2016-17, non riusciva a “caricare” regolarmente i dati nel sistema informatico predisposto dall’Ateneo; maturato nel giugno 2018 il diritto a essere sottoposto a valutazione, il prof. NN provvedeva, quindi, a redigere le necessarie relazioni per il triennio 2015-2017 e quella per il triennio 2016-2018 ma entrambe le relazioni non includevano le attività didattiche relative all’anno 2016-2017, in quanto non rendicontate attraverso il sistema telematico (come accaduto altresì per la relazione triennale da ultimo presentata, relativa agli anni 2017-2019).

Constatato che – per il blocco automatico del sistema - non era più possibile reinserire “a posteriori” nel sistema informatico la rendicontazione didattica per l’a.a. 2016-17 e visto che l’Università aveva disposto la proroga - fino al 4 giugno 2020 - dei termini già riaperti nel mese di febbraio 2020 per la rendicontazione dell’attività didattica ma per i soli anni accademici 2017-2018 e 2018-2019 e non già l’anno 2016-2017, il prof. NN, ricevendo da alcuni colleghi la comunicazione “informale” per la quale risultavano riaperti termini per alcuni docenti individualmente, contattava l’Ateneo e proponeva la su ricordata istanza formale, senza ottenere alcuna risposta.

Nel ricorso introduttivo, pertanto, premettendo un “excursus” sulla normativa, anche regolamentare de “La Sapienza”, nell’esposizione “in diritto” il ricorrente lamentava, in un primo motivo:

Violazione e falsa applicazione della Legge n. 240/2010, articoli 6 e 8 - Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 232/2011 - Carenza di potere e incompetenza assoluta - Violazione degli articoli 1, 34 e 35 della Costituzione – Violazione dell’art. 2498 c.c. - Violazione del principio del legittimo affidamento - Eccesso di potere - Carenza del presupposto - Irragionevolezza e contraddittorietà manifesta ”.

Il prof. NN esponeva che le regole procedurali contenute nel Regolamento de “La Sapienza” avevano leso la sostanza del suo diritto, attraverso l’imposizione di condizioni e termini non necessari né proporzionali rispetto all’interesse dell’amministrazione ad essere tutelata nel conoscere i dati relativi all’attività dei docenti.

In secondo luogo, evidenziava che dovevano essere considerati equiparabili, ai fini della concessione dello scatto stipendiale in questione, l’effettivo svolgimento dell’attività didattica e la relativa rendicontazione

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