TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-07-22, n. 202108795

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-07-22, n. 202108795
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202108795
Data del deposito : 22 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2021

N. 08795/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05393/2020 REG.RIC.

N. 05207/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5393 del 2020, proposto da R S srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A L e L L, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Lazio, D R M A H, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
ACER - Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia, rappresentata e difesa dagli avvocati A L e L L, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 5207 del 2020, proposto da Immobiliare Castel Giubileo srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Delli Santi e Giampaolo Grechi, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti

Massimo Corcione, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

quanto al ricorso n. 5393 del 2020:

della determina comunale n.389 del 3 marzo 2020, nella quale venivano riportati i criteri per l’univoca applicazione delle norme di riferimento vigenti in materia di determinazione del canone di locazione da valere per gli interventi costruttivi realizzati su aree ex Legge n.167 del 1962, a regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata, ex art.35 della Legge n.865 del 1971, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente nonché per l’accertamento del diritto al rispetto degli artt.11, 12 del Disciplinare, richiamato dall’art.1 della Convenzione urbanistica del 18 giugno 2009;

quanto al ricorso n. 5207 del 2020:

parimenti della determina comunale n.389 del 3 marzo 2020, nella quale venivano riportati i criteri per l’univoca applicazione delle norme di riferimento vigenti in materia di determinazione del canone di locazione da valere per gli interventi costruttivi realizzati su aree ex Legge n.167 del 1962, a regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata, ex art.35 della Legge n.865 del 1971, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente nonchè per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visto l’intervento ad adiuvandum di ACER (RG5393/2020);

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 il dott. S L, in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), e uditi per le parti i difensori, del pari in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex l’art. 4 del D.L. n.28 del 2020 (conv. in Legge n.70 del 2020), richiamato dall’art.25, comma 1 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), come specificato nei verbali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

R S srl è concessionaria del diritto di superficie su aree all’interno del PdZ B48 “Colle Fiorito”, nel comparto A/P, ex Convenzione 18 giugno 2009, ai fini della realizzazione del PEEP “20.000 abitazioni in affitto”, dopo aver partecipato con successo alla procedura di cui al relativo bando e aver ricevuto il correlato contributo regionale.

Con determina comunale n.389 del 3 marzo 2020 venivano riportati i criteri per l’univoca applicazione delle norme di riferimento vigenti in materia di determinazione del canone di locazione da valere per gli interventi costruttivi realizzati su aree ex Legge n.167 del 1962, a regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata, ex art.35 della Legge n.865 del 1971.

La Società rilevava allora che già in sede di assunzione del bando veniva stabilito che il canone non poteva essere superiore a quello fissato ex art.2, comma 3 della Legge n.431 del 1998;
che alla Convenzione era allegato il Disciplinare ove era stabilito, ex art.12, che il canone doveva rispettare anche i limiti di cui all’art.18, comma 1c del D.P.R. n.380 del 2001;
che dunque, sui predetti presupposti del programma regionale di finanziamento e del Disciplinare, venivano sottoscritti i singoli contratti di locazione;
che tuttavia detta determina n.389 del 2020 modificava sostanzialmente e in senso peggiorativo i criteri convenzionali.

R S srl impugnava quindi (RG5393/2020) detto provvedimento, nella denegata ipotesi di una sua applicazione ex tunc, anche a fronte di Convenzioni già stipulate, in antitesi a quanto dichiarato, censurandolo per incompetenza, per violazione dell’art.42, comma 2l del D.Lgs. n.267 del 2000, dell’art.35 della Legge n.865 del 1971, del principio del contrarius actus, della plurilateralità della Convenzione nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti, del travisamento dei fatti e dello sviamento.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che, in tema di edilizia residenziale pubblica convenzionata, di cui alla Legge n.167 del 1962, era intervenuta la delibera c.c. n.173 del 23 luglio 2005, di approvazione dello schema di Convenzione, con l’allegato Disciplinare, cui faceva seguito la stipula della Convenzione in data 18 giugno 2009;
che in materia anche nell’art.35, commi 7, 8e della Legge n.865 del 1971 era fissata la competenza del consiglio comunale;
che pertanto a modificare i criteri non poteva intervenire un mero provvedimento dirigenziale;
che inoltre e in ogni caso occorreva semmai rivedere anche la Convenzione che l’Amministrazione aveva stipulato col privato;
che detta determina dirigenziale incideva poi anche sull’art.

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