TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-02-06, n. 202300071

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-02-06, n. 202300071
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202300071
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2023

N. 00071/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00774/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 774 del 2021, proposto da G J di G d M, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A N e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sviluppumbria-Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Aps Banda Musicale Bevagna, Associazione Culturale Roghers Staff, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione n. 169, del 15.10.2021, con la quale l'Amministratore Unico della Società Sviluppumbria s.p.a. ha approvato la graduatoria definitiva, anch'essa sconosciuta e non rinvenibile tra gli atti pubblicati, all'esito dell'espletamento della procedura per la erogazione dei contributi a sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo;

nonché dei provvedimenti presupposti connessi e consequenziali e segnatamente del verbale del CTV, del 29.06.2021, nella parte in cui vengono introdotti il criterio secondo il quale veniva automaticamente riconosciuto il punteggio massimo a coloro che avessero ottenuto un finanziamento da Fondo Unico per lo Spettacolo, sempre in automatico, il punteggio corrispondente al giudizio di buono, (pt. 8) a coloro che avessero beneficiato di finanziamenti regionali per lo spettacolo, nonché soprattutto il punteggio minimo previsto, in difformità alla lettera del bando, per coloro che avessero pure solo fatto menzione che l’offerta progettuale fosse rivolta alla platea di pubblico indicata nelle due griglie di valutazione cd. premiale ed ancora, per quanto atto endoprocedimentale, del giudizio di valutazione espresso nei confronti della G J, nella parte in cui omette di valutare la idoneità del progetto a soddisfare anche in parte gli obiettivi premiali ovvero laddove, senza considerare il progetto nella sua totalità, e basandosi sul dato meramente formale della citazione o meno della finalità, non abbia attribuito come negli altri casi, il punteggio minimo di 2pt.;

nonché dei giudizi di ammissione e valutazione dei progetti presentati da

ASP

Banda Musicale Bevagna e Ass. Roghers Staff., con riserva espressa di proporre motivi aggiunti, all’esito dell’istruttoria ovvero all’esito dell’acquisizione degli atti relativi all’istruttoria procedimentale degli altri candidati a partire dalla posizione n. 50 alla posizione n. 30.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e di Sviluppumbria-Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria s.p.a;

Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


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