TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-11-07, n. 201611015

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-11-07, n. 201611015
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201611015
Data del deposito : 7 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2016

N. 11015/2016 REG.PROV.COLL.

N. 11551/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11551 del 2005, proposto da:
G G M, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fiamingo C.F. FMNNTN70S15F537K, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Antonini in Roma, via G. Ferrari, 2;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dei provvedimenti n. 333/0168795 e n. 333-D/0168795 emessi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le risorse umane – Servizio Sovr.ti Ass.ti e Agenti – Divisione I^ - Sezione Stato Giuridico, datati rispettivamente 14 giugno 2005 e 12 luglio 2005, notificati entrambi in data 19 agosto 2005.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 14 novembre 2005 e depositato il 12 dicembre 2005, il sig. G G M ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento dei provvedimenti emessi in data 14 giugno 2005 e 12 luglio 2005 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come in epigrafe specificati, mediante i quali è stata rigettata la sua richiesta di riammissione in servizio ai sensi dell’art. 132, d.p.r. n. 3/1957.

2. Espone in fatto che in data 24 maggio 2001 presentava, in qualità di assistente della Polizia di Stato presso il compartimento di Polizia stradale di Piacenza, istanza di aspettativa dal servizio per comprovati gravi motivi familiari (nella specie, necessità di assistere il genitore malato residente in Svizzera) che, tuttavia, veniva rigettata, così da costringerlo alla richiesta di proscioglimento dal servizio, con istanza del 14 agosto 2001.

Successivamente presentava, quindi, apposita domanda di riammissione in servizio, dapprima in data 21 luglio 2003, quindi, in data 17 dicembre 2004.

Entrambe le istanze venivano rigettate: la prima, con provvedimento del 14 giugno 2005, notificato in data 19 agosto 2005;
la seconda, con provvedimento del 12 luglio 2005, anch’esso notificato il 19 agosto 2005.

3. Insorge avverso i suddetti provvedimenti sulla base di un unico motivo di ricorso con cui contesta la violazione degli artt. 132, d.p.r., n. 3/57 e 60, d.p.r. n. 335/82. Eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione nonché illogicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per ingiustizia e irragionevolezza manifeste, ex art. 2, commi 2 e 3, l. n. 241/90. Violazione dell’art. 3 cost. e del relativo principio di non discriminazione, nonché dell’art. 35, comma 1, cost.

4. Si è costituita in giudizio l’amministrazione che, con memoria del 15 giugno 2016 ha contestato, da ultimo, la fondatezza nel merito del presente gravame.

5. Alla pubblica udienza del 18 luglio 2016 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

L’istituto della riammissione in servizio per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è disciplinato dall’art. 60, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335 che a sua volata rinvia all’art. 132, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale statuisce, al comma 4, che “ La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale ”.

Con riguardo all’istituto in esame, la giurisprudenza di questa stessa sezione è giunta, nel tempo, ad affermare che:

- la riammissione in servizio è da considerarsi a tutti gli effetti quale una nuova assunzione, con la conseguenza che la mera vacanza del posto in organico da coprire con personale avente la qualifica di cui è in possesso chi aspira ad essere riammesso non costituisce più l’unico presupposto perché la singola istanza possa essere presa in considerazione (così Tar Lazio, I ter, 16 maggio 2015, n. 7172, sulla base delle circolari della Presidenza dei Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 117394 del 20 dicembre 2001 e n. 3858 del 27 gennaio 2009);

- la riammissione in servizio di cui all'art. 132 t.u. cit. è un istituto di carattere eccezionale (derogando alle regole generali in materia di costituzione del rapporto d'impiego), pertanto, l'amministrazione ha la facoltà di avvalersene unicamente in quanto riconosca in concreto di aver interesse ad assicurarsi le prestazioni di un determinato soggetto, sulla scorta di una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e di servizio (cfr. ex multis, Cons.st., n.7609/05;
Tar Lazio, I ter, 6 agosto 2012, n. 7276);
di talché laddove al diniego venga data una motivazione specifica, inevitabilmente si apre il varco al sindacato sull'eccesso di potere, se non altro in base al parametro della ragionevolezza (così, Cons. St., Sez. III, 20 maggio 2013, n. 2701).

2. Ebbene, nella specie, l’amministrazione, in risposta alle istanze di riammissione presentate dal ricorrente ha opposto il proprio diniego adducendo:

a) quanto all’istanza di riammissione per l’anno 2003, che “per l’anno in questione, le assunzioni autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state insufficienti a coprire il fabbisogno di personale richiesto da questa Amministrazione, che ha dato priorità al trattenimento degli agenti ausiliari e all’assunzione mediante concorso”;

b) quanto all’istanza di riammissione per l’anno 2005, che “per quanto concerne l’anno in corso la legge finanziaria 311/2004 (art. 1, comma 541) e il decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito in legge 31 maggio 2005, n. 89 (art. 2, commi 2 e 4bis), hanno previsto, per le assunzioni autorizzate, modalità che non consentono di riammettere in servizio il personale cessato a domanda, per cui l’istanza di cui sopra non può essere accolta”.

Le su esposte motivazioni appaiono, a questo collegio, affette dal vizio dell’eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza.

Con il primo provvedimento del 14 giugno 2005, l’amministrazione fa, in modo del tutto contraddittorio, riferimento alle assunzioni già autorizzate, per l’anno 2003, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che sarebbero del tutto insufficienti a coprire il fabbisogno di personale richiesto dalla medesima amministrazione: da ciò, anziché far conseguire l’assenso alla riammissione in servizio del ricorrente, stante la necessità di ricoprire le evidenti vacanze in organico, rappresenta di aver “dato priorità al trattenimento degli agenti ausiliari e all’assunzione mediante concorso”.

Con il secondo provvedimento del 12 luglio 2005, il richiamo operato alle disposizioni della l. finanziaria n. 311/2004, art. 1, comma 541 e del decreto legge 31 marzo 2005, n. 89, art. 2, commi 2 e 4 bis, che avrebbero previsto modalità di assunzione incompatibili con la riammissione in servizio dell’agente Guglieri, si palesano, del pari, del tutto irragionevoli.

La ratio delle disposizioni richiamate, infatti, è stata fuori di ogni dubbio quella di agevolare le assunzioni del personale della Polizia di Stato in concomitanza con la legislazione emergenziale in materia di immigrazione, terrorismo e tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, tant’è che:

- l’art.1, comma 541, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che “ Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno 2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni di euro per l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato, come incremento d'organico dei rispettivi ruoli ”;

- l’art. 2, d. l. 31 marzo 2005, n. 45, ha autorizzato così l’assunzione, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di agenti ausiliari, nei limiti di spese e con le modalità indicate, nonché degli idonei al concorso per allievo vice ispettore, degli idonei al concorso per la qualifica di commissario, già previamente espletati.

Erra, dunque, l’amministrazione laddove sostiene nei propri scritti difensivi che le assunzioni previste per gli anni 2003-2005, per quanto qui di interesse, sarebbero state circoscritte alla sola qualifica di allievi agenti, e non anche alle qualifiche superiori quale quella dell’odierno ricorrente, di agente scelto.

Il legislatore, viceversa, per le improcrastinabili esigenze relative al contrasto dei fenomeni di allarme sociale allora emersi con particolare vigore (terrorismo, criminalità organizzata, immigrazione), ha autorizzato le Forze di Polizia di Stato ad incrementare i propri organici, principalmente attraverso l’assunzione di personale nella prima qualifica di accesso di allievi agenti, ma non esclusivamente: ha così ulteriormente previsto l’assunzione graduale degli idonei nelle qualifiche di vice ispettori e commissari, stante l’esistenza di graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci dalle quali attingere (art. 2, comma 4bis, d. l. n. 45/2005).

Ancora, con riguardo all’anno 2003, il D.P.R. 31/07/2003 dettante “Autorizzazione alle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni” ha previsto all’art. 1, comma 2, che “ Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco è assegnato, per l'anno 2003, un contingente di personale pari a cinquemilaseicentouno unità, come risulta dalla tabella 1 allegata al presente decreto, nel limite di spesa, per l'anno 2003, di 27.377.376 euro, e di 165.216.174 euro a decorrere dall'anno 2004. Per l'anno 2003 è posto a carico del fondo di cui all'art. 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la spesa di 10.464.828 euro relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

Si palesa così in modo chiaro il vizio motivazionale da cui risultano essere affetti i gravati provvedimenti: la circostanza che le richiamate disposizioni di legge abbiano previsto ed autorizzato l’assunzione, per gli anni in considerazione, di personale, in prevalenza, nella prima qualifica di accesso, non esclude la possibilità, per l’amministrazione, di poter valutare l’opportunità di riammettere in servizio, nei limiti di spesa legislativamente previsti, un agente scelto, cessato dal servizio appena due anni addietro per motivate esigenze personali.

All’opposto, proprio gli interventi legislativi richiamati nei gravati atti, mossi dalla superiore esigenze di implementazione dell’organico della Polizia dello Stato, avrebbe dovuto condurre ad una più ampia e circostanziata valutazione dell’opportunità di riammettere in servizio l’odierno ricorrente, rispetto alle eventuali vacanze in organico nella originaria qualifica di appartenenza.

3. Per tutto quanto esposto, il presente ricorso merita, dunque, di essere accolto con conseguente annullamento dei gravati atti.

4. Si ravvisano, per la peculiarità della fattispecie in esame, giustificati motivi per compensare le spese di lite.

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