TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-22, n. 200901911
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N. 01911/2009 REG.SEN.
N. 00737/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2008, proposto da M P, titolare del Laboratorio di analisi del Dott. M P, rappresentato e difeso dall’avv. G A, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, piazza Luigi di Savoia, 37;
contro
- Azienda Sanitaria Locale BAT, rappresentata e difesa dall’avv. U P G, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, non costituita;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione n. 265 del 20.2.2008, con la quale il Direttore generale della ASL BAT ha disposto di procedere alla sottoscrizione della convenzione per l’esecuzione di prestazioni diagnostiche su campioni biologici e di genetica medica da parte del Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica - Sezione di Genetica Medica - dell’Università degli Studi di Bari, in favore delle UU.OO. di ostetricia e ginecologia;
ove occorra, della nota prot. n. 8947 del 5.3.2007, con la quale la ASL BAT richiedeva alla Azienda Consorziale Policlinico la disponibilità ad estendere, contestualmente al rinnovo, la convenzione in essere per prestazioni di genetica medica in favore delle UU.OO. di ostetricia e ginecologia del ramo d’azienda della cessata ASL BA/1, a tutti i presidi ospedalieri della ASL BAT;
di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale BAT;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2009 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, formalizzata dal difensore di parte ricorrente con atto depositato in data 26 giugno 2009 e confermata, dallo stesso difensore, nei preliminari della pubblica udienza del giorno 8 luglio 2009;
Ritenuto pertanto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese processuali;