TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2014-04-03, n. 201400104

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2014-04-03, n. 201400104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201400104
Data del deposito : 3 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00656/2013 REG.RIC.

N. 00104/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00656/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 656 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

O.M.I. Sud Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Cretella, con domicilio eletto presso l’avv. Roberta Mazzulla, in Reggio Calabria, via D. Tripepi, 45;

contro

Autorità Portuale di Gioia Tauro, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

nei confronti di

Crotone Naval Services Srl, rappresentata e difesa dagli avv. F C e A Io, con domicilio eletto presso l’avv. D C, in Reggio Calabria, via Venezia, 16;
Nautica S.a.s. di Fiorenza Settimio e F.lli, Vremar S.r.l.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della nota prot. 9681 del 06.08.2013 a firma congiunta del Presidente, del segretario generale e del dirigente dell’area amministrativa dell’autorità portuale di Gioia Tauro con la quale è stata rigettata l’istanza di concessione demaniale presentata dalla ricorrente con nota acquisita al prot. dell’Autorità portuale in data 03.10.2012, n. di prot. 11349;

-ove occorresse, dei seguenti atti endoprocedimentali: della nota prot. 5648 del 06.05.2013 a firma del dirigente dell’area amministrativa dell’autorità portuale di Gioia Tauro contenente il preavviso di rigetto della ridetta istanza, del parere (allo stato non conosciuto, né identificabile nei relativi estremi) reso dall’ufficio periferico dell’autorità portuale nell’ambito dell’espletata conferenza di servizi indetta dall’autorità portuale con riferimento all’istanza presentata dalla ricorrente, nonché ancora del parere reso dall’Agenzia delle Dogane reso con nota prot. n. 1219 del 14.01.2013 con riferimento all’istanza presentata dalla ricorrente, e del verbale (non conosciuto) della seduta del 31.07.2013 del comitato portuale di Gioia Tauro richiamata nel provvedimento di rigetto oggetto di impugnazione;

-di ogni eventuale ulteriore provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

nonchè,

- della determinazione conclusiva della conferenza di servizi ex art. 14, comma 2 della 1. 7 agosto 1990, n. 241 a firma del dirigente dell'area amministrativa dell'autorità portuale di Gioia Tauro del 15.01.2014, conosciuta in data 14.02.2014 a seguito di produzione in giudizio, con la quale è stata favorevolmente determinata la definizione del procedimento amministrativo sulla richiesta di concessione demaniale marittima presentata da Crotone Naval Services s.r.l.;

- del provvedimento di concessione eventualmente emesso all'esito della determinazione conclusiva di cui sopra, allo stato non conosciuto né nel contenuto, né nei relativi estremi, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. b del D. Lgs. n. 104/2010;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Crotone Naval Services Srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- che ai sensi dell’art. 37, cod. nav., in caso di concorso di più domande di concessione aventi ad oggetto la medesima area demaniale, si impone, in capo alla competente amministrazione, l’effettuazione di una procedura comparativa tra i diversi soggetti istanti;

- che tale procedura può essere svolta tra i soggetti le cui istanze, all’esito dell’istruttoria svolta, siano considerate ammissibili;

- che all’esperimento della predetta procedura comparativa non osta la sentenza di questo Tribunale resa nei confronti della Crotone Naval Service s.r.l. (

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