TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-08-23, n. 202415928

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-08-23, n. 202415928
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415928
Data del deposito : 23 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/08/2024

N. 15928/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08981/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8981 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F B, L B, P C, C C, G C, G C, D C, F C, D C, G C, G C, F C, A C, V C, A C, R C, G C G, A d M, Sara d’Andria, C d B, V d F, L d L, M d M, S D, E d F, M G, P G, P G, M G, C G, F L, E L L, E M, R M, F M, Rella Mangatia, Maria Giovanna Marino, Antonella Marrocco, Anna Lisa Mattrella, Alida Meli, Vincenza Messina, Margherita Micelli Ferrari, Marialetizia Modugno, Maria Adele Morelli, Michela Morelli, L M, Mario Pacchiarotta, Laura Perrotta, Carmen Restretti, Barbara Rizzo, Alessia Romano, Valerio Saetta, Carlo Santangelo, Arianna Sarzi Maddidini, Adriana Sferlazza, Maria Francesca Signorelli, Paolo Strati, Fernando Antonio Tancredi, Laura Vivian, Andrea Zottola, rappresentati e difesi tutti dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Commissione del Concorso, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- dei risultati delle prove scritte del concorso, per esami, a 310 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. del 29 ottobre 2019, pubblicati il 20 maggio 2022 mediante l’affissione dei relativi elenchi all’albo del Ministero della giustizia e resi noti singolarmente ai candidati in pari data, mediante comunicazione effettuata nell’area personale a tal uopo predisposta sul sito istituzionale www.giustizia.it, nella parte in cui escludono dal prosieguo dell’ iter concorsuale parte ricorrente;

- delle valutazioni di inidoneità attribuite agli elaborati di parte ricorrente dalla commissione di concorso;

- dei verbali di correzione degli elaborati dei ricorrenti, nella parte in cui dichiarano l’esclusione degli stessi dal prosieguo dell’ iter concorsuale in virtú dell’apposizione del giudizio di «n.i.» (non idoneo) ad almeno una delle due prove scritte;

- dell’art. 2 , lett. f. del bando di concorso «per esami, a 310 posti di magistrato ordinario» di cui al d.m. 29 ottobre 2019, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 novembre 2019 – 4a serie speciale nella parte in cui ha richiesto tra i requisiti di ammissione al concorso a ciascun candidato si essere stato «dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

- del bando di concorso «per esami, a 310 posti di magistrato ordinario» di cui al d.m. 29 ottobre 2019, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 novembre 2019 – 4a serie speciale – concorsi ed esami e successive modifiche e integrazioni;

- dell’avviso pubblicato in data 20 maggio 2022 sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nella parte in cui informa i candidati dichiarati non idonei che «sull’elaborato è riportato il giudizio “non idoneo” e non anche il voto numerico»;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;

previo sollevamento della questione di costituzionalità e/o per la disapplicazione :

- dell’art. 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006, recante la «Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 25 luglio 2005, n. 150» nella parte in cui, al comma 5, prevede che «agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo"» per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 113, 97 e 117 Cost;

- dell’art. 7 del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopra meglio individuato, nella parte in cui, ai commi 1 e 2, prevede che «coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi per l’ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura. Agli effetti dell’ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti» per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 113, 97 e 117 Cost.;

nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 cpa dell’amministrazione intimata :

- al risarcimento del danno subito di ricorrenti in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., ordinando all’amministrazione resistente di sottoporre gli elaborati di parte ricorrente ritenuti insufficiente dalla commissione esaminatrice ad una attività di nuova correzione, con le forme idonee a garantire l’anonimato nella correzione ed in caso di proficuo esito allo svolgimento ella successiva prova orale, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 marzo 2023 :

- della graduatoria di merito del concorso, per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 24 del 31 dicembre 2022 e resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito www.giustizia.it nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale in data 3 gennaio 2023, nella parte in cui esclude i nominativi degli odierni ricorrenti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, risultati tutti non ammessi alla prova orale del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 29 ottobre 2019, impugnavano il giudizio di non idoneità riportato nelle prove scritte.

2. Si costituiva in resistenza il Ministero della giustizia.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, esaminata alla camera di consiglio del 7 settembre 2022, veniva rigettata con ordinanza confermata da Cons. Stato, sez. VII, ord., 21 dicembre 2022, n. 5928.

4. Con successivi motivi aggiunti veniva gravata la graduatoria conclusiva del concorso.

5. In data 6 maggio 2024 veniva depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente L M che precisava di non avere aderito neppure all’appello cautelare. Il giorno seguente, analoga rinuncia veniva depositata per conto del ricorrente C d B.

6. Le altre parti, invece, depositavano memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 3 luglio 2024, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

7. Esaurita l’illustrazione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’esposizione delle censure sollevate.

7.1. Con un primo motivo viene rappresentata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160 che prevede come la motivazione del giudizio della commissione di concorso sulle prove scritte si esaurisca nell’apposizione della valutazione di «non idoneo» e non anche in un voto numerico. Similmente, contrastante con la Carta costituzionale sarebbe anche l’art. 7 d.lgs. 160/2006 che limiterebbe irragionevolmente a tre consegne le possibilità di partecipazione.

7.2. Tramite la seconda doglianza, invece, si deduce l’illegittimità della non ammissione all’orale dei ricorrenti per carenza di motivazione del provvedimento, atteso che la mera apposizione del giudizio di «non idoneo» non consente di comprendere le ragioni di tale valutazione né di rapportarle ai criterî di correzione che la commissione aveva adottato.

8. Con il ricorso per motivi aggiunti, invece, si è unicamente dedotta l’illegittimità derivata della graduatoria per le ragioni già espresse con l’impugnazione introduttiva.

9. Conclusa anche la descrizione dei motivi di gravame, va in primo luogo dichiarata l’estinzione del giudizio proposto dai ricorrenti Moscato e de Bari, stante l’assenza di osservazioni sul punto da parte dell’amministrazione resistente.

10. È poi possibile passare direttamente all’analisi delle doglianze spiegate dai rimanenti ricorrenti, senza soffermarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale, stante la manifesta infondatezza delle stesse.

10.1. In particolare, sulla dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, d.lgs. 160/2006 va osservato come la giurisprudenza amministrativa abbia a piú riprese evidenziato la peculiarità del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria: in particolare, la disciplina normativa, posta direttamente dal d.lgs. 160/2006, si differenzia rispetto alle ordinarie regole sui concorsi pubblici (applicabili solo in via residuale) attesa l’assoluta specificità nell’ordinamento delle funzioni che il vincitore del concorso andrà ad assumere (in tal senso v. Cons. Stato, sez. VII, 23 giugno 2023, n. 6216).

10.2. Peraltro, va ribadito come la correzione degli elaborati non abbia una funzione didattica o di illustrazione in dettaglio ai candidati degli errori commessi, ma funzione preminentemente valutativa e selettiva (cosí, Tar Lazio, sez. I, 4 luglio 2022, n. 9087): conseguentemente, pienamente legittima è l’espressione del giudizio per mezzo dell’indicazione della mera inidoneità dell’elaborato (v. Tar Lazio, sez. I, 18 novembre 2023, n. 17212). Difatti, il candidato, a seguito di accesso agli atti, può confrontare il proprio scritto con i criterî di correzione posti dalla commissione di concorso (che devono mantenere ovviamente un certo grado di elasticità considerata la natura della prova) onde procedere ad un’eventuale impugnazione giurisdizionale per far valere le proprie ragioni nei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali (in termini, Tar Lazio, sez. I- quater , 9 novembre 2021, n. 11487).

10.3. In relazione all’ipotizzato dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 7 d.lgs. 160/2006 va osservato, invece, come lo stesso sia irrilevante ai fini della decisione dell’odierna controversia: difatti, non appare essere stato impugnato alcun atto amministrativo che abbia fatto diretta applicazione della menzionata disposizione, né risulta che alcuno dei ricorrenti sia stato escluso dalla procedura concorsuale per aver riportato piú di tre inidoneità. Conseguentemente, il rinvio della questione alla Corte costituzionale appare superfluo, atteso che nessuna utilità potrebbero i ricorrenti ottenere – nel presente giudizio – dall’eventuale pronuncia di tale giudice.

10.4. Peraltro, va osservato come la questione sia comunque manifestamente infondata, come osservato in precedenti arresti (su tutti, Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4194).

10.5. Infine, quanto ai motivi aggiunti, va osservato come la dedotta illegittimità derivata sia insussistente, essendo stata ampiamente argomentata la correttezza dell’operato dell’amministrazione resistente.

11. Alla luce di quanto esposto, pertanto, devono essere respinti sia il ricorso introduttivo, sia quello per motivi aggiunti.

12. Le spese seguono la soccombenza, salvo per coloro che rinunciavano al ricorso.

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