TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-01-29, n. 202401745

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-01-29, n. 202401745
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401745
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 01745/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07602/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7602 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a. della nota n. -OMISSIS- del 17.12.2021, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con cui l'ANAC ha comunicato l'avvio del procedimento per l'inserimento della -OMISSIS- nel Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 213, comma 10,d.lgs. 50/2016;

b. del provvedimento del 26.5.2022, trasmesso a mezzo PEC del 27.5.2022, Fasc. -OMISSIS-, in forza del quale l'ANAC ha inserito l'annotazione nel casellario informatico di cui all'art. 213 comma 10, d.lgs. 50/2016, a carico della -OMISSIS-;

c. di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12.01.2024 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente, con il presente ricorso, ha impugnato il provvedimento del 26.05.2022, trasmesso a mezzo PEC del 27.5.2022, Fasc. USAN-OMISSIS-/5316/2021/SD con cui l’ANAC ha inserito l’annotazione nel casellario informatico, quale notizia utile, ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. 50/2016, a carico della -OMISSIS- della revoca dell’aggiudicazione dell’affidamento avente ad oggetto “Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento triennale del servizio di manutenzione reti di adduzione, distribuzione idrica e di collettamento fognario ricadenti nell’Area -OMISSIS- - CIG 8652373413 adottata da -OMISSIS- – di seguito anche -OMISSIS-.

2. Ha premesso, in fatto, di aver partecipato alla procedura di affidamento sopra indicata e di essersi aggiudicata con delibera n. 105 del 24.09.2021 rispettivamente, il lotto 1 dell’importo complessivo di € 575.211,30 oltre iva, e il lotto 5 dell’importo complessivo di € 614.282,33 oltre I.V.A.. Ha rappresentato che, prima dell’aggiudicazione, era stata interpellata dalla stazione appaltante che aveva richiesto giustificazioni sulla congruità dell’offerta, ritenute sufficienti, aggiudicando il servizio. Con verbale del 7.10.2021, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 32, co. 13, d.lgs. n. 50/2016, ha consegnato in via di urgenza il servizio oggetto di gara;
pertanto la -OMISSIS- ha avviato l’esecuzione a decorrere dall’11.10.2021. Ha riferito che, dalla data dell’avvio il numero di interventi richiesto dalla stazione appaltante risultava triplo rispetto al dato statistico indicato negli atti di gara;
con nota del 20.10.2021 ha sottoposto il rilievo alla stazione appaltante, chiedendo di sospendere il servizio. Con nota del 25.10.2021 il RUP, pur riconoscendo la presenza di un errore materiale nella documentazione di gara (si veda il passaggio dell’allegato doc. n. 20 al ricorso “il riferimento a “riparazioni stimate in un triennio” riportato nel citato allegato D, è un errore materiale, in quanto, in luogo della locuzione “un triennio” è ovviamente da intendersi la locuzione “un anno”), ha replicato che il dato corretto era ricavabile dalla “Relazione Generale” del progetto, denominato “Allegato A”, diffidando la ricorrente a riprendere i lavori. Conseguentemente la ricorrente ha ripreso i lavori, rappresentando, tuttavia, che alla luce di quanto emerso, il contratto risultava antieconomico. Per tale ragione, in data 6.11.21, ha comunicato alla -OMISSIS-. la propria indisponibilità a sottoscrivere il contratto, sostenendone l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c., ne avrebbe comportato la nullità sotto plurimi profili. Con nota prot. 42764 del 9.11.2021, il RUP ha proposto la revoca dell’affidamento, accolta dalla delibera n. 121 del 12.11.2021, con cui il CdA di -OMISSIS- ha disposto la revoca dell’aggiudicazione alla ricorrente del lotto 5, eseguita con determina del RUP prot. n. 48511 del 10.12.2021, comunicata a mezzo PEC del 13.12.2021, ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, all’ANAC. Con nota del 17.12.2021 l’ANAC ha comunicato l’avvio del procedimento per l’annotazione della segnalazione. Nel corso del procedimento la ricorrente ha contestato la ricostruzione in fatto fornita dalla -OMISSIS-., sostenendo la correttezza del proprio operato e rappresentando come la sospensione dei lavori fosse stata causata dall’erronea indicazione negli atti di gara – e per difetto - del dato storico e statistico dei pregressi interventi di manutenzione, dato che era stato determinante per la formulazione dell’offerta, evidenziando come l’errore era stato riconosciuto dalla stessa -OMISSIS-., oltre alle contestazioni già in precedenza rivolte alla -OMISSIS-. riguardo alla possibile nullità del contratto da stipularsi, per indeterminatezza dell’oggetto. Ha comunicato, inoltre, di aver introdotto un giudizio contro la -OMISSIS-. presso il Tribunale ordinario di -OMISSIS- per l’accertamento della sua responsabilità precontrattuale e la sua condanna al risarcimento del danno. Ciò nonostante l’ANAC ha disposto l’annotazione della notizia, ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016.

3. Pertanto ha impugnato il provvedimento, affidando il ricorso ai seguenti motivi di illegittimità:

I. VIOLAZIONE DI LEGGE: (ART. 213,

COMMA

10 D.L.GS N. 50/2016;
ART. 1337 C.C.: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE;
ART. 97 COST: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A.;

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CASELLARIO INFORMATICO ANAC DEL

2.10.2019: ARTT. 18 E 27;
ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO;
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DI RAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA): l’annotazione sarebbe stata disposta con riferimento ad una notizia manifestamente infondata, posto che il contenzioso sorto con la -OMISSIS-. era stato causato da un’erronea predisposizione della documentazione di gara che aveva indotto in errore la ricorrente sulle condizioni economiche offerte;
la buona fede della ricorrente era testimoniata dal fatto che, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, aveva comunicato alla -OMISSIS-. un importo per ciascun intervento tale da non essere compatibile con l’offerta complessiva, pari a € 1.069,00;
ebbene, laddove gli interventi da effettuare nel triennio fossero stati 1335 (445x3), il corrispettivo dell’appalto sarebbe stato pari ad € 1.427.115,00 (€ 1.069,00 x 1335) e non € 614.282,33 oltre I.V.A.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE: (ART. 213,

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