TAR Milano, sez. IV, decreto presidenziale 2010-09-24, n. 201000165
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N. 00165/2010 REG.DEC.
N. 00981/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 981 del 2007, proposto da:
T D, rappresentato e difeso dall'avv. E F, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Botta n. 19;
contro
Comune di Castellanza, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via dei Pellegrini n. 24;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento dell’8.2.2007 dell’ente intimato, di revoca dell’autorizzazione amministrativa n.352, rilasciata per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il decreto n. 44 del 17.04.2007 dell’apposita Commissione, di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e contestuale nomina come difensore dell’avv. E F;
Vista la sentenza n.5200 del 23.10.2008 della IV^ Sezione TAR Lombardia – Milano;
Vista l’istanza di liquidazione del compenso depositata il 07.09.2009 dal difensore del ricorrente, avv. Foresti, recante un importo complessivo di euro 8.619,84;
Ritenuto che l’importo suindicato, anche in considerazione del valore della controversia, non appare congruo per le voci di seguito specificate:
- quanto ai “diritti”, che debbono essere dimezzati, per cui si stimano congrui nella misura di euro 500,00;
- quanto agli onorari di avvocato, che - in relazione alla natura della controversia - appaiono congrui nella misura dimezzata indicata nella tariffa professionale per le cause di valore indeterminabile, pari ad euro 3.600,00;
Ritenute congrue le spese, indicate nella misura di euro 51,00;
Ritenuto, quindi, che alle suddette voci debbono essere aggiunti gli importi spettanti a titolo di rimborso spese generali nella misura del 12,50 % nonché per l’I.V.A. e la C.P.A.;