TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-03-27, n. 201803391
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2018
N. 03391/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05254/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5254 del 2008, proposto da:
Soc Rai Radiotelevisione Italiana Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Rubens Esposito, Ernesto Sticchi Damiani, Cinzia Pistolesi, Massimo Pacella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ernesto Sticchi Damiani in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;
contro
Autorità' Garante delle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato Appl. Codice Autoregolamentazione Tv e Minori, Ministero delle Comunicazioni non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della delibera 19/08/CONS con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha irrogato alla RAI la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori, paragrafi 1.2. e 2.3. in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Garante delle Comunicazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 marzo 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha chiesto l’annullamento, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, della delibera 19/08/CONS - con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha irrogato alla menzionata società la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori, paragrafi 1.2. e 2.3. in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177.
Ed invero, nel corso dell’edizione serale del telegiornale TG1 (in onda sull’ emittente Rai1, in data 21 aprile 2007 alle ore 20:16) la RAI trasmetteva un servizio giornalistico che – riproponendo una parte di un video già diffuso ore prima in tutto il mondo dalla televisione satellitare panaraba Al-Arabyia e, di seguito, riproposto dalle principali televisioni internazionali nonché sulla rete internet- mostrava il volto di un minore, non oscurato, in procinto di compiere atti efferati.
Tale video, registrato dai fondamentalisti talebani dell’Afghanistan e fatto recapitare all’emittente televisiva Al-Arabyia, ritraeva infatti un bambino di età (presumibilmente) inferiore a 12 anni a viso scoperto che, tra talebani di età adulta, incitava la gloria di Allah ed eseguiva la decapitazione di un prigioniero pakistano accusato di essere spia del governo degli Stati Uniti.
Su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avviava un procedimento sanzionatorio che culminava nella nota prot.n. CONT./99/07/DICAM/N° PROC. 1593/FB del 10 settembre 2007 con cui l’Autorità contestava alla RAI la violazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori (riferimento specifico ai paragrafi 1.2 e 2.3), sollecitando l’obbligatorietà per tutte le emittenti televisive del menzionato Codice di autoregolamentazione ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
La ricorrente produceva nell’ambito del procedimento sanzionatorio un’articolata memoria difensiva (prot. n. ALS/RC/18128 del 25 settembre 2007) e ribadiva le proprie controdeduzioni nel verbale dell’audizione tenutasi presso l’AGCOM in data 23 ottobre 2007.
A conclusione del procedimento sanzionatorio, la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità adottava l’impugnata delibera n.19/08/CSP, con la quale la RAI veniva condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad euro 100.000,00, in applicazione dell’articolo 35 comma 2, del D.lgs. 177/2005.
Con il ricorso in epigrafe la Rai ha contestato la sanzione irrogata, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
In via preliminare ha precisato che il giornalista del TG1, prima di mandare in onda il video, aveva comunque avvertito i telespettatori che le immagini in procinto di essere trasmesse erano inadatte ad un pubblico di minori e pertanto riservate ad un pubblico maturo: ed invero, secondo quanto evidenziato dalla società, il fine della diffusione del video era quello da un lato di segnalare l’escalation della propaganda terroristica e dall’altro proprio quello di denunciare, nei confronti dell’opinione pubblica, la problematica dei c.d. “bambini soldato”.
Con il primo motivo, ha dedotto violazione del combinato disposto degli articoli 11,12,139,154 e 162 del d.lgs. 196/03 e degli articoli 4, comma 3,11,35 e 51 del d.lgs. 177/05, eccependo l’incompetenza dell’Agcom rispetto al provvedimento impugnato che, nella parte in cui invoca di tutelare la privacy del minore, competerebbe alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione del principio di leale collaborazione tra le autorità amministrative indipendenti – violazione dell’articolo 154, comma 3 e 5 del d.lgs 196/03 – violazione dell’articolo 33 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’AGCOM di cui alla delibera 316/02/cons – eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, illogicità manifesta non avendo l’AGCOM, nel caso in esame, richiesto la collaborazione con il Garante in materia di protezione dei dati personali.
Con il terzo motivo la RAI ha contestato l’addebito nel merito, con riferimento alla violazione del paragrafo 1.2 e 2.3 del Codice di Autoregolamentazione.
In particolare la ricorrente non ritiene di avere violato il paragrafo 1.2 poiché la trasmissione delle immagini non integra alcun reato qualificabile come tale, atteso che la decapitazione di un soldato ad opera di un minore attiene a fattispecie ascrivibili alla sharia musulmana, prive di ogni significato lesivo e disvalore penale. Nel caso in cui fosse stato oscurato il volto del bambino, poi, sarebbe stato frustrato lo scopo di denuncia svolto dal servizio andato in onda durante il TG1 nell’esercizio del diritto-dovere di informazione.
Inoltre, non sarebbe neppure violato il diritto alla riservatezza del minore poiché, peraltro, le immagini che ritraevano lo stesso minore erano già state trasmesse in altre programmazioni.
Ed ancora, evidenzia la RAI che il servizio giornalistico ha dato evidenza di una delle tante storie relative ai “bambini soldato” assumendo, volutamente, toni di denuncia a beneficio di tutti i minori (e non solo quello ritratto nelle immagini) assoldati, in ambito internazionale, dalla criminalità organizzata.
Con il quarto motivo ha dedotto violazione degli articoli 14 e 18 della legge 689/81 e degli articoli 5,9 e 10 della delibera AGCOM 136/06/cons recante regolamento in materia di procedure sanzionatorie, violazione del principio di difesa e contraddittorio in relazione alla mancanza dell’addebito nella contestazione della violazione relative delle disposizioni del D.lgs. 177/05. Inoltre ha eccepito l’infondatezza dell’addebito poiché ritiene che non siano state messe in onda scene di violenza efferata richiamate dall’ articolo 34 del D.lgs. che possano nuocere allo sviluppo del minore considerato che il conduttore del programma ha ripetutamente avvisato la messa in onda di contenuti forti e impressionanti.
Infine, con l’ultimo motivo di doglianza, la ricorrente ha eccepito la carenza motivazionale dell’elemento soggettivo del provvedimento sanzionatorio impugnato che, sebbene privo di una valutazione relativa al dolo o alla colpa del conduttore, avrebbe quantificato la sanzione nel quadruplo del minimo edittale.
Nell’odierna udienza, viste le memorie delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va respinta perché infondata l’eccezione di parte ricorrente con cui parte ricorrente contesta l’inammissibilità del deposito della memoria dell’AGCOM perché avvenuto oltre il termine di legge, e in particolare oltre le ore 12.00 del giorno di scadenza (e cioè, nel caso in esame, alle ore 14.14.41 del 14 febbraio 2018).
La tesi di parte ricorrente, invero, risente di una interpretazione che non tiene conto di quanto precisamente imposto dal legislatore dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, e cioè che tutte le disposizioni del codice del processo amministrativo e delle relative disposizioni di attuazione siano interpretate in senso “telematico”, cioè con una ratio che tenga conto delle differenze tra i previgenti adempimenti “cartacei” e quelli attuati con modalità telematiche.
Né l’interpretazione di parte ricorrente tiene conto che, al di là della previsione generale di chiusura contenuta nell’art.136 c.p.a. come modificato dalla legge n.197/2016, in materia di orario di deposito il legislatore ha ritenuto di intervenire in modo specifico con detta legge, modificando l’art.4 delle disposizioni di attuazione del codice (v. art. 7, comma 2, lettera b) del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197).
In particolare, la vigente disposizione dell’art.4 delle disposizioni di attuazione prevede, al comma 2, il rispetto delle ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito – legato, tradizionalmente, all’orario di chiusura delle Segreterie- solo nei casi in cui il deposito riguardi atti o documenti che, in virtù delle disposizioni codicistiche, debba avvenire il giorno precedente la