TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-09-01, n. 202313512
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Testo completo
Pubblicato il 01/09/2023
N. 13512/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07238/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7238 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Massa Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto Ministro dell’Interno, 19 marzo 2019, n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 8 aprile 2019, con cui la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Massa Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministro dell’Interno, 19 marzo 2019, n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 8 aprile 2019, la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS-, ritenendo che « nella fattispecie concreta in considerazione attualmente non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello privato del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».
A sostegno della propria decisione il Ministero ha evidenziato che in sede istruttoria era emerso che nei confronti del ricorrente era stata emessa in data 27 gennaio 2004 « sentenza della Corte di Appello di Genova, divenuta irrevocabile il 27 marzo 2004, a conferma della sentenza del Tribunale di Massa del 28 febbraio 2003, per il reato di violazione delle norme contenute nel T.U. art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, artt. 62-bis e 163 c.p.» e ha notato inoltre che « il richiedente, all’atto della presentazione dell’istanza, ha omesso di autocertificare la propria effettiva posizione giudiziaria, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato ».
2. Con l’atto introduttivo del giudizio il sig. -OMISSIS- ha impugnato tale decisione, articolando avverso la stessa quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per « violazione dell’art. 9 l. n. 91/1992; eccesso di potere; difetto di motivazione; difetto istruttorio [e] violazione dei canoni di congruità, ragionevolezza e proporzionalità », sostenendo – in sintesi – l’inadeguatezza della motivazione del provvedimento gravato (impostato – in tesi – « sulla valenza totalizzante e dirimente della condanna di un reato contravvenzionale di scarsa entità [e] lontana nel tempo »).
2.2. Con il secondo motivo, ha contestato l’atto gravato per « violazione di legge; eccesso di potere; difetto di motivazione; difetto istruttorio [e] omessa valutazione della gravità della condotta di reato », rimarcando che « la p.a. non ha tenuto in considerazione la modalità e la gravità della condotta di reato » di cui alla sentenza di condanna.
2.3. Con il terzo motivo, ha lamentato l’illegittimità della decisione assunta dalla p.a. per « violazione di legge; eccesso di potere- difetto di motivazione; difetto istruttorio [e] omessa valutazione circa l’effettivo inserimento dello straniero all’interno della comunità nazionale », lamentando che il Ministero non tenuto conto « degli altri elementi utili alla definizione della personalità del richiedente ed al grado di inserimento maturato all’interno della comunità ».
2.4. Con il quarto motivo, ha contestato il provvedimento adottato dal Ministero per « violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 [e] difetto istruttorio », osservando che la p.a. non aveva espressamente preso posizione su quanto dedotto dal ricorrente in sede di osservazioni ex art. 10- bis , l. n. 241/1990.
3. Il 27 giugno 2019, l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio e – con successiva memoria del 21 marzo 2023 – ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria del 31 marzo 2023, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, replicando alle difese dell’amministrazione.
5. Con ordinanza Tar Lazio, V- bis , 27 aprile 2023, n. 7246, questo Tribunale ha ordinato a parte ricorrente « di depositare agli atti del presente giudizio… la sentenza del Tribunale di Massa del 28 febbraio 2003 … nonché la sentenza della Corte di Appello di Genova del 27 gennaio 2004 ».
6. Il 10 maggio 2023, parte ricorrente ha depositato quanto richiesto con la predetta ordinanza istruttoria.
7. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 7 luglio 2023 – vista la richiesta di passaggio in decisione depositata dal Ministero in data 26 giugno 2023 – il ricorso è stato discusso trattenuto in decisione.
8. Il gravame è infondato, per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in materia.
9. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero