TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-02-07, n. 201300117

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-02-07, n. 201300117
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300117
Data del deposito : 7 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00343/2012 REG.RIC.

N. 00117/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00343/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, principale e per motivi aggiunti, numero di registro generale 343 del 2012, proposto da:
M M, rappresentata e difesa dall'avv. A D R, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Lucchetti in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Unione Comuni Valdaso, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M O, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;

nei confronti di

A M A, F D M;

per l'annullamento

- della determinazione del settore Area Finanziaria-Personale n. 5 del 27 febbraio 2012 di approvazione verbali della Commissione giudicatrice della "Formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di "Istruttore Amministrativo-Contabile" cat. C, posizione economica C1 del CCNL del Personale Enti Locali;

- del verbale n° 1 della Commissione Esaminatrice del 04.01.2012;

- del verbale n° 2 del 04.01.2012;

- del verbale n° 3 del 15.02.2012;

- del verbale n° 4 del 24.02.2012 contenente la graduatoria finale;

- del bando di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato, nel profilo di "Istruttore amministrativo-contabile" cat. C, posizione economica C1 del

CCNL

Personale Enti Locali;

- della determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 19 del 12.12.2011.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione Comuni Valdaso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, premesso di aver partecipato alla selezione per assunzioni a tempo determinato nel profilo di “istruttore amministrativo-contabile” cat. C, posizione economica C1, indetto con bando dell’Unione Comuni Valdaso del 12/12/2011, ha impugnato la graduatoria finale della selezione e gli atti della procedura selettiva, nella parte in cui la medesima è stata collocata in sesta posizione.

Per resistere al ricorso, si é costituita in giudizio l’Unione Comuni Valdaso, che, con memoria e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha introdotto nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte.

L’Unione Comuni Valdaso, con memoria difensiva e documenti, ha chiesto respingersi il ricorso principale e per motivi aggiunti, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2012, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso é stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso é fondato.

Con i motivi del ricorso principale e per motivi aggiunti, la ricorrente lamenta illegittimità per violazione dell’art. 3 della legge n° 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di imparzialità.

I motivi sono fondati.

Il Collegio condivide il principio di diritto per il quale, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, ogni provvedimento amministrativo concernente lo svolgimento di pubblici concorsi, deve essere motivato.

La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Indiscutibile essendo l’obbligo giuridico di motivazione, la dialettica giurisprudenziale involge l’ampiezza e la consistenza della motivazione.

Si ritiene, al riguardo, condivisibile l’orientamento giurisprudenziale per il quale la motivazione dei provvedimenti concernenti il mancato conseguimento dell’idoneità in pubblici concorsi non richieda diffuse e articolate argomentazioni, ma possa concretarsi nell’indicazione sintetica delle lacune, delle inesattezze o degli errori, individuati nella prova sostenuta dal candidato, per i quali la commissione esaminatrice è addivenuta alla valutazione espletata.

Se è vero, infatti, che il candidato è a conoscenza di alcuni elementi dell’istruttoria procedimentale, ed in particolare, quanto alla prova scritta, delle tracce estratte e dei temi dal medesimo svolti, è anche vero che, in mancanza di qualsivoglia indicazione dalla quale possa evincersi la spiegazione del punteggio espresso in termini numerici, resterebbe irrimediabilmente sacrificato, per effetto del mancato assolvimento dell’obbligo motivazionale, il diritto alla emenda degli errori commessi.

Con maggior impegno esplicativo, non può obliterarsi il diritto del candidato pretermesso di comprendere per quali aspetti la prova dal medesimo sostenuta sia stata valutata come insufficiente, ovvero se tale valutazione sia stata espressa per una carenza nella trattazione, che non abbia affrontato profili richiesti dalla traccia, o per essersi la stessa discostata dalla traccia (c.d. fuori tema), o per aver la trattazione travisato l’oggetto della traccia (c.d. misunderstanding ), o per aver espresso concetti errati o contrastanti con la disciplina di settore, o per essere la prova priva di coerenza o illogica, o concettualmente scarna, o caratterizzata da scarsa proprietà lessicale, o da errori sintattici o grammaticali.

Il punteggio numerico, esprimendo l’indice di apprezzamento della prova, presuppone il complesso delle valutazioni doverosamente espletate su ciascuno degli aspetti della prova del candidato, valutazioni che, peraltro, in mancanza di qualsivoglia, pur sintetica indicazione motivazionale, restano non conoscibili, e, talvolta, non comprensibili, con illegittima pretermissione del diritto del candidato di correggere, in future competizioni, come nel prosieguo della vita professionale, i propri errori.

Deve ritenersi, pertanto, che l’obbligo giuridico di motivazione non possa non comprendere le valutazioni a monte del punteggio numerico, ovvero il perché, date le tracce estratte e data la prova sostenuta dal candidato, tale prova sia stata valutata con il punteggio assegnato.

La determinazione sufficientemente precisa dei criteri di valutazione e l’indicazione di una griglia di valutazione atta ad esplicitare l’ iter logico seguito nella valutazione devono unirsi all’indicazione degli elementi della prova del candidato in relazione ai quali si è addivenuti alla valutazione concretamente espletata.

Una simile considerazione appare giuridicamente imposta dall’art. 3 della legge n° 241/1990, laddove testualmente richiede che l’esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione debba essere correlata alle risultanze dell'istruttoria, risultanze che, in una procedura selettiva, non possono non comprendere le prove sostenute dai candidati.

In mancanza di un qualsivoglia riferimento concreto alla prova del candidato, il punteggio numerico si risolve in un dogma astratto, in contrasto con il necessario sillogismo logico nella esplicitazione delle ragioni della determinazione.

Il concreto riferimento alla prova del candidato può estrinsecarsi in sintetiche note a margine o in calce all’elaborato, atte ad indicare le lacune, gli aspetti della prova ritenuti non sufficienti o illogici, gli errori gravi e le inesattezze concettuali, tali che l’interessato possa soddisfare la propria pretesa conoscitiva delle ragioni della determinazione, in chiave correttiva e migliorativa della propria strutturazione culturale e professionale.

Nel caso di cui si controverte, l’obbligo motivazionale, nella consistenza necessaria ad assolverlo, secondo le osservazioni superiormente svolte, è stato disatteso.

Con verbale n° 1 del 4 gennaio 2012, la Commissione ha fissato i “criteri di valutazione” delle prove d’esame come segue:

“Il punteggio massimo attribuibile è determinato in n. 60 punti così ripartito:

- per la prova scritta…punti 30;

- per il colloquio……..punti 30.”.

La ricorrente insorge sia avverso la valutazione della prova scritta, sia avverso la valutazione della prova orale e della prova pratica, lamentando la mancata esplicitazione delle ragioni del punteggio assegnato.

La doglianza è fondata.

Non può ritenersi che la mera fissazione del punteggio massimo attribuibile, con verbale n° 1 del 4 gennaio 2012, abbia determinato con sufficiente precisione il contenuto delle regole, enucleate dalla disciplina di settore, in applicazione delle quali è da compiersi la valutazione delle prove dei candidati.

In assenza di delimitazione della sfera di discrezionalità spettante all’amministrazione, l’obbligo motivazionale assume consistenza piena, non potendo evincersi dall’istruttoria procedimentale alcun elemento suscettibile di spiegare l’ iter logico valutativo seguito.

Tale è il caso che ne occupa, in cui, peraltro, nessuna motivazione è rinvenibile in ordine ai punteggi assegnati e alla determinazione finale.

Ed infatti, nel verbale n° 2 del 4 gennaio 2012, h. 12,15, recante “correzione prova scritta”, con riferimento alla valutazione degli elaborati, si legge: “Al termine della lettura e valutazione degli elaborati contraddistinti dal n. 1 al n. 22, si provvede all’apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e si hanno i seguenti risultati […]”. Alla formula suindicata seguono, riportati su tre colonne, i numeri degli elaborati, i punteggi numerici assegnati alla prova scritta e le generalità dei candidati.

Analogamente è a dirsi quanto alla prova orale, con riferimento alla cui valutazione, nel verbale n° 4 del 24 febbraio 2012, si legge: “Si procede quindi all’esame dei candidati (prova orale e prova pratica) nel seguente ordine di estrazione ai quali viene attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato”. Alla formula suindicata seguono, riportati su due colonne, le generalità dei candidati e il punteggio numerico a ciascuno di essi assegnato per la prova orale.

Segue, nella parte conclusionale dello stesso verbale, una tabella, suddivisa in cinque colonne, recanti rispettivamente le generalità dei candidati, il punteggio numerico per la prova scritta, il punteggio numerico per la prova orale, il totale, i titoli di preferenza.

L’assegnazione, anche per la prova orale, di un punteggio numerico non accompagnato da alcun elemento motivazionale non consente di ritenere adempiuto l’obbligo di cui all’art. 3 della legge n° 241/1990.

In una simile evenienza, per vero, non può ritenersi che siano state indicate, nemmeno sinteticamente, le ragioni dell’assegnazione del punteggio numerico, né che l’ iter logico valutativo seguito dalla Commissione possa essere in qualche modo conoscibile, nè comprensibile.

E se, per il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, non può certo ipotizzarsi che l’assegnazione dei voti numerici possa essere scaturita da mera casualità, da sorte, o men che meno, da calcolo, purtuttavia, la garanzia dell’imparzialità è significativamente violata, per la ragione che la stessa richiede che la pubblica amministrazione debba essere e anche apparire imparziale.

L’inspiegato accostamento al nominativo di ciascun candidato di un punteggio numerico, non accompagnato, nemmeno in sede di istruttoria procedimentale, da alcun elemento suscettibile di assumere valenza motivazionale, non consentendo di escludere del tutto l’apparenza della casualità, confligge insanabilmente con il principio di imparzialità nell’azione amministrativa.

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto, perché fondato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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