TAR Roma, sez. II, sentenza 2012-05-30, n. 201204915

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2012-05-30, n. 201204915
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201204915
Data del deposito : 30 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 14167/1997 REG.RIC.

N. 04915/2012 REG.PROV.COLL.

N. 14167/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14167 del 1997, proposto dalla società Idea TV s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F D I e B T ed elettivamente domiciliato in Roma, via di Campo Marzio, n. 12, presso lo studio dell’avvocato F D I;

contro

il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della nota n. DGCA/5/901028/AB in data 7 agosto 1997, con la quale la Direzione Generale per le Concessioni e le Autorizzazioni del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - in risposta alla richiesta presentata dalla società ricorrente in data 8 luglio 1997, volta ad ottenere l’autorizzazione allo spostamento della frequenza oggetto di concessione - si è limitato a comunicare che la predetta richiesta «è stata inoltrata al locale Ispettorato Territoriale del Lazio affinché fosse effettuata una ricognizione della situazione tecnica che si sarebbe venuta a creare con l’assegnazione delle frequenze disponibili», fermo restando che la richiesta stessa «al momento non può essere presa in considerazione, in quanto ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge 422/93 le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendono disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione, salvo che siano necessarie per risolvere i problemi di compatibilizzazione radioelettrica, per ottemperare agli obblighi di legge o per disporne l’assegnazione in esecuzione di accordi internazionali»;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che avverso il provvedimento impugnato la società ricorrente ha dedotto un solo motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del decreto legge n. 323/1993, convertito dalla legge n. 422/1993, nonché l’eccesso di potere per insufficiente e contraddittoria motivazione . In particolare la società ricorrente deduce che: a) pur essendo titolare di concessione ministeriale per la radiodiffusione televisiva a carattere commerciale in ambito locale, per il bacino d’utenza del Lazio e delle aree limitrofe, da anni non è in grado di trasmettere utilmente in quanto gravemente interferita da altre emittenti;
b) nonostante le numerose istanze da essa presentate (ivi compresa quella in data 8 luglio 1997) per risolvere tale situazione di interferenza, anche mediante l’autorizzazione allo spostamento della frequenza attualmente utilizzata (canale 26 UHF) su altri canali, il Ministero non ha assunto alcuna iniziativa atta ad eliminare tale situazione di interferenza;
c) lo spostamento delle trasmissioni dal canale 26 UHF ad altro canale consentirebbe di rimediare a tale situazione e risulta conforme alla disciplina posta dall’art. 6 del decreto legge n. 323/1993, convertito dalla legge n. 422/1993, che consente l’utilizzazione di frequenze resesi libere, nel caso in cui occorra risolvere problemi di compatibilità radioelettrica o per ottemperare ad altro obbligo di legge;

CONSIDERATO che la Difesa erariale con memoria depositata in data 18 aprile 2012 ha chiesto che il presente ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché «con atto del 2.10.99 l’Amministrazione ha comunicato a controparte di non ravvedere la legittimità di procedere all’assegnazione del CH 49 all’emittente per ragioni diverse da quelle prospettate nell’atto impugnato con il ricorso introduttivo di cui trattasi, in quanto: 1) non è stato esperito il tentativo di compatibilizzazione dell’impianto operante sul CH 26 UHF, di cui al provvedimento del Commissario ad acta del 16.1198, per causa non dipendente da questa Amministrazione;
2) l’assegnazione del canale 49 - ex Tele+3, nel bacino di Roma, comporterebbe un’alterazione dell’area di servizio dell’emittente in senso ampliativo, non consentita dalle norme di cui alla legge n. 122/93 che stabiliscono la possibilità di variazione degli impianti censiti a patto di non comportare variazione delle aree di servizio ottenute in concessione»;

CONSIDERATO che in data 21 maggio 2012 la società ricorrente ha depositato copia di provvedimenti giurisdizionali con i quali sarebbe stata riconosciuta la fondatezza delle sue pretese, nonché copia del decreto in data 28 settembre 2011, con il quale il Commissario ad acta nominato in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 3159/2011 ha disposto l’assegnazione, in favore della ricorrente medesima, del canale 55 UHF;

CONSIDERATO che all’udienza pubblica del 23 maggio 2012 il difensore della società ricorrente ha dichiarato a verbale che la sua assistita non ha più alcun interesse ad una decisione sul presente ricorso;

CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto dichiarato a verbale dal difensore della società ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

CONSIDERATO che, tenuto conto della definizione in rito del presente gravame e del fatto che dagli atti di causa non risulta che la società ricorrente abbia impugnato il provvedimento di diniego richiamato dalla Difesa erariale nella memoria depositata in data 18 aprile 2012, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio;

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