TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-04-15, n. 202200491
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Testo completo
Pubblicato il 15/04/2022
N. 00491/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01045/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2017, proposto da -O-(in proprio e quale esercente la potestà genitoriale nei confronti della minore -O-) e -O-, entrambe in qualità di eredi del defunto sig. -O-, rappresentate e difese dagli avvocati L M e S N, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S N in Bari, via Arcivescovo Vaccaro 45;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato Verifica Cause di Servizio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del decreto n. -O- del 27.6.2017 con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II reparto – 5^ divisione – 4^ sezione ha riconosciuto non dipendente da causa di servizio “l'infermità – -O- già trattata con intervento di craniotomia temporale sx e radioterapia, in attuale chemioterapia e profilassi anticomiziale” (accertata a carico del sig. -O-dal C.M.O. di Bari in data 26.7.2016) conseguentemente rigettando la richiesta di concessione dell'equo indennizzo formulata anche ai sensi del D.P.R. 461/2001;
-della delibera del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio resa nell'adunanza n. -O- dell'11.5.2017 (parere n.-O-) con la quale è stata confermata la non ascrivibilità della suindicata patologia al servizio;
-della delibera del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio resa nell'adunanza n. 188 del 21.2.2017 (parere n.-O-) con la quale si statuisce che non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio la suindicata infermità accertata dal C.M.O. di Bari in data 26.7.2016;
-ove occorra del provvedimento prot.n. -O- del 28.3.2017 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II reparto – 5^ divisione – 4^ sezione recante “Comunicazione ex art. 10 bis legge 7 agosto 1990 n. 241”, con la quale nel comunicare il preavviso di diniego, l'Amministrazione resistente ha trasmesso il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del 21.2.2017;
-di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti specie se menzionati nel presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Le ricorrenti, nella qualità di eredi del defunto sig. -O-, Primo Maresciallo (che prestava servizio presso il Comando Militare Esercito “Puglia” - caserma “Picca” di Bari), impugnano con l’odierno ricorso i provvedimenti, meglio in epigrafe indicati, con i quali le Amministrazioni intimate hanno riconosciuto non dipendente da causa di servizio “ l'infermità – -O-– già trattata con intervento di craniotomia temporale Sx e Radioterapia, in attuale chemioterapia e profilassi anticomiziale ”, conseguentemente rigettando la richiesta di concessione dell'equo indennizzo formulata dal militare anche ai sensi del D.P.R. 461/2001.
2. Le ricorrenti espongono in fatto:
- che con domanda presentata in data 2.7.2017 il primo Maresciallo -O- richiedeva il riconoscimento di infermità per dipendenza da causa di servizio e la liquidazione dell’equo indennizzo spettante ai sensi delle previsioni del D.P.R. 461/2007;
- che, lo stesso segnalando la patologia di cui era affetto specificava di aver partecipato a numerose operazioni in teatro operativo estero indicandole espressamente e dettagliatamente;
- che, premesso di aver “operato sempre con qualsiasi condizione atmosferica e climatica, sottoponendosi ad enormi disagi psico-fisici, soprattutto durante le missioni in Bosnia e in Kosovo, il militare specificava di essere stato per lungo tempo esposto all’azione di agenti inquinanti (es. metalli pesanti) presenti nell’aria e nel suolo, derivanti dai bombardamenti a cui sono state sottoposte le aree presidiate”;
- che precisava altresì nell’anzidetta istanza di essere stato altresì massicciamente esposto “ sia per contatto cutaneo sia per vie respiratorie, a numerosi composti <aromatici>(oli e solventi usati per la manutenzione delle armi), la cui pericolosità per la salute è ampiamente documentata;a onde elettromagnetiche utilizzate nei veicoli in Libano, ECM (electronic counter measure);
-alle complesse vaccinazioni, prodromo all’impiego in T.O. esteri, alle quali è obbligatoriamente sottoposto nel corso degli anni e dello stress lavoro correlato ”;
- il militare, quindi, concludeva per la sussisteva un “quadro multifattoriale di elementi” che agendo direttamente come riconosciuti elementi oncogeni e indirettamente attesa la certa azione di indebolimento delle difese immunitarie, avevano “indubbiamente assunto, nel loro insieme sistemico, un ruolo determinante con conseguenze eziopatogenetici devastanti, tali da generare, sull’assetto fisiologico e del meccanismo immunitario, uno scompenso fondante per malattia neoplastica in patimento”.
3. Significa, quindi, parte ricorrente che la C.M.O di Bari aveva giudicato (cfr. verbale del 26.7.2016 n. -O-) il Primo Maresciallo -O- effettivamente affetto dalla patologia oncologica lamentata , mentre il Comitato di Verifica, dal canto suo, riteneva l’infermità denunciata non dipendente da causa di servizio.
4. Il militare, quindi, presentava controdeduzioni corredate da puntuale relazione di uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni, cui seguiva il decreto n. -O- del 27.6.2017 del Ministero della Difesa, corredato da un ulteriore parere reso in sede di riesame del 11.5.2017, con il quale il Comitato di Verifica ribadiva le conclusioni in precedenza rassegnate.
Di qui il conseguente rigetto dell’istanza presentata in data 2.7.2015 con decreto del Ministero della Difesa n. -O- del 27.6.2017.