TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-11-17, n. 202300833
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Testo completo
Pubblicato il 17/11/2023
N. 00833/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’accertamento
del (i) nesso di causalità tra la patologia altamente invalidante di cui è affetto il Sig. -OMISSIS- e la dipendenza della stessa dalla causa di servizio; (ii) della violazione ex art. 2087 c.c. degli obblighi di prevenzione e protezione gravanti sull’Amministrazione odierna intimata; (iii) e, per l’effetto di quanto sopra, del diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico e non patrimoniale patito in conseguenza del servizio prestato, pari ad un importo di Euro 82.029,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 giugno 2022 e depositato il successivo 1° luglio 2022, il sig. -OMISSIS-, Vigile del Fuoco attualmente in servizio presso il Comando di Reggio Calabria, agisce nei confronti del Ministero dell’Interno al fine di ottenere, in via preliminare, “ l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia altamente invalidante di cui è affetto … e la dipendenza della stessa dalla causa di servizio ” nonché “ della violazione ex art. 2087 c.c. degli obblighi di prevenzione e protezione gravanti sull’Amministrazione odierna intimata ” e, per l’effetto, la condanna dell’Amministrazione medesima “ al risarcimento del danno biologico e non patrimoniale patito … in conseguenza del servizio prestato, pari ad un importo di Euro 82.029,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della maggiore o minore somma [ritenuta] di giustizia ”.
1.1. In punto di fatto il ricorrente, ricostruita per sommi capi la sua carriera all’interno del Corpo dei Vigili del Fuoco dalla data dell’arruolamento, avvenuto nel -OMISSIS-, e dato atto di aver preso parte negli anni ad alcuni interventi operativi di eccezionale rilevanza (come il terremoto dell’Aquila del 2009 e il disastro aereo di Linate del 2011), espone di aver profuso nello svolgimento della propria attività lavorativa un enorme sforzo fisico, dovuto, in particolare, al sistematico spostamento di oggetti pesanti nonché ai movimenti non consoni all’ordinaria attività motoria, con conseguente esposizione del proprio organismo, anche in ragione delle condizioni meteorologiche sovente avverse, a situazioni di costante stress fisico e psicologico. Deduce, quindi, che per effetto del “ duro servizio operativo, caratterizzato da condizioni di particolare gravosità … eccedenti l’ordinarietà ”, nel corso degli anni iniziava ad accusare -OMISSIS-. Per tali motivi otteneva nel 2013 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “ -OMISSIS- ”, con ascrizione alla Tab. B ai fini dell’equo indennizzo ed attribuzione del beneficio. Nel 2015 anche la patologia “ -OMISSIS- ” veniva ritenuta dal CVCS riconducibile al servizio prestato, con ascrizione alla medesima categoria e conseguente rigetto della domanda di equo indennizzo. Identica determinazione era, poi, assunta dall’Amministrazione nel 2017 per l’ulteriore correlata infermità “ -OMISSIS- ”, ritenuta, infatti, dipendente da causa di servizio ma ‘non ascrivibile a categoria’ a fini dell’attribuzione dell’equo indennizzo. Frattanto, anche per distinte infermità, indipendenti dall’accertata -OMISSIS-, il ricorrente otteneva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (nel 2015 per ‘ -OMISSIS- ’ e nel 2017 per ‘ -OMISSIS- ’). Nel 2019, infine, il Ministero dell’Interno valutava favorevolmente l’istanza volta ad ottenere la revisione dell’indennizzo per l’aggravamento della patologia correlata alla -OMISSIS-, provvedendo conformemente e ascrivendo ‘per cumulo’ l’infermità “-OMISSIS-” alla ottava categoria della Tabella A, con detrazione del fruito.
1.2. Sulla scorta di tali elementi il ricorrente deduce, dunque, che la “ -OMISSIS- ” e la “ sintomatologia -OMISSIS- ”, nonché, ancora, “ quella di tipo -OMISSIS- ”, diagnosticategli dal proprio medico di fiducia, specialista in ortopedia, costituirebbero la “ conseguenza diretta dei -OMISSIS- anni di attività lavorativa nel corpo dei Vigili del Fuoco ”.
1.3. In definitiva, le patologie in questione, per come riconosciute dalla stessa Amministrazione dell’Interno, avrebbero avuto un’evoluzione peggiorativa a causa dei “ ritmi ” e delle “ mansioni particolarmente gravose e usuranti (per intensità e durata), eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro ”, svolte nel corso del servizio.
1.4. Ciò nonostante, l’Amministrazione continuava a ritenerlo “ idoneo al duro servizio operativo ”, destinandolo, da ultimo, all’incarico – tutt’ora svolto – di -OMISSIS- presso il Comando VVF di Reggio Calabria, nonché di addetto alla -OMISSIS-.
2. Tanto premesso sul piano fattuale, reclamata in via preliminare la giurisdizione del G.A. in relazione alle domande formulate, il ricorrente, in punto di diritto, prospetta a relativo fondamento la violazione dell’art. 2087 c.c., contestando all’Amministrazione intimata di “ non aver tutelato la sua integrità fisica, adibendolo a mansioni incompatibili con le patologie accusate, in spregio delle costanti risultanze sanitarie di cui era a conoscenza ”.
Lamenta, in particolare, che il Ministero dell’Interno, non esonerandolo dallo svolgimento del servizio operativo ordinario, benché consapevole della grave patologia di cui egli era (ed è tuttora) affetto, sarebbe venuto meno all’obbligo di proteggere la sua sfera psicofisica e morale, omettendo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sarebbero state necessarie al fine di tutelarne l’integrità fisica e la personalità morale e così scongiurare l’evoluzione peggiorativa della malattia a carico del proprio apparato muscolo-scheletrico. Più in dettaglio, la condotta violativa dell’Amministrazione sarebbe da ricercarsi nell’averlo assegnato a mansioni assolutamente gravose e incompatibili con le sue condizioni fisiche – delle quali essa era pienamente a conoscenza avendole positivamente riscontrate in occasione dei vari procedimenti per il riconoscimento della causa di servizio –, finendo così per aggravare le conseguenze della malattia degenerativa di cui egli è affetto. Il Ministero, di contro, proprio a causa dell’anzidetta patologia avrebbe dovuto adibirlo a mansioni non operative, come tali meno gravose per la sua condizione psico-fisica.
2.1. Per come accertato dal proprio consulente medico di fiducia, la patologia degenerativa altamente invalidante a carico del proprio apparato muscolo scheletrico e la sintomatologia -OMISSIS-, nonché quella di tipo -OMISSIS-, costituirebbero la diretta ed immediata conseguenza dell’attività lavorativa prestata quale Vigile del Fuoco, essendosi aggravate le problematiche de quibus a far data dal 2011 (cioè a seguito della missione a L’Aquila), con progressivo interessamento del -OMISSIS-. A far data dal 2018, sarebbero, inoltre, comparsi frequentissimi episodi di “ -OMISSIS- ”, tali da costringerlo ad assumere farmaci antinfiammatori, miorilassanti, antidolorifici ed antinevritici, nonché a praticare ripetuti cicli di terapia fisica riabilitativa, con scarsi benefici, ovviamente a proprie spese.
2.2. In conclusione, la patologia diagnosticata sarebbe da ritenersi diretta conseguenza del servizio prestato presso il corpo dei VV.FF., con conseguente violazione dell’art. 2087 c.c., avendo l’Amministrazione intimata omesso di adottare le misure necessarie a salvaguardare, tenuto conto della specificità del caso, le sue condizioni fisiche e psichiche.
2.3. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo, previo accertamento del nesso di causalità tra la patologia altamente invalidante di cui è affetto ed il servizio prestato, nonché della violazione da parte dell’Amministrazione dell’Interno degli obblighi posti dall’art. 2087 c.c., la condanna della stessa “ al risarcimento del danno biologico e non patrimoniale patito … in conseguenza del servizio prestato, pari ad un importo di Euro 82.029,00,oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della maggiore o minore somma … di giustizia ”. Quest’ultimo così determinato in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per la percentuale di invalidità permanente, stimata dal proprio consulente medico, del 20%.
3. Con atto di stile del 5 luglio 2022 l’Amministrazione intimata si è costituita in resistenza.
4. In data 6 settembre 2023 il ricorrente ha prodotto documentazione medica volta a comprovare il peggioramento delle sue condizioni fisiche, correlate alle patologie per cui è causa, nonché le terapie cui si sta sottoponendo per arginarne l’evoluzione degenerativa.
4.1. Con memoria depositata il 14 settembre 2023 egli ha poi reiterato le difese e le domande articolate con il ricorso introduttivo, contestando al