TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-01-23, n. 201701229
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Testo completo
Pubblicato il 23/01/2017
N. 01229/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09979/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9979 del 2016, proposto da:
R.A.C.O.P. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria della costituenda associazione temporanea con I.C.V. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R B e I B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R B in Roma, via Antonio Pollaiolo, 3;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D'Ottavi, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
ACEA ATO 2 Spa non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 882 del 14 giugno 2016, con cui il Comune di Roma Capitale ha disposto la revoca in autotutela ex art. 21 quinquies l. 241/90 degli atti di gara a evidenza pubblica relativi alla procedura per l'affidamento dell'appalto "lavori di costruzione del collettore fognario Acqua Traversa VI tronco" Municipio Roma XV (ex Municipio Roma XX)
per quanto occorrere possa, di tutti gli atti connessi, pregiudiziali e preliminari
nonché per il risarcimento ex art. 30 c.p.a. e 21 quinquies legge n. 241 del 1990 dei danni subiti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente espone, tra l’altro, che:
- il Comune di Roma, con bando dell’8 ottobre 2010, ha indetto la gara relativa all’esecuzione dell’appalto di lavori di costruzione del collettore fognario Acqua Traversa VI Tronco per euro 5.050.000,00;
- la gara è stata aggiudicata, in data 6 ottobre 2011, al RTI tra Racop Srl e ICV Srl per euro 4.460.109,50 oltre oneri di sicurezza per un totale di euro 5.010.109,50;
- il Comune, in data 21 novembre 2011, ha chiesto la documentazione per la verifica dei requisiti e quanto richiesto è stato trasmesso con nota del 29 novembre 2011;
- il Comune non ha comunicato più nulla in ordine alla sottoscrizione del contratto né ha mai rappresentato alcun impedimento, ma con nota del 4 giugno 2012, ha confermato l’intenzione di concludere il contratto chiedendo conferma dell’offerta, prontamente riscontrata dall’interessata;
- l’amministrazione, con nota del 22 gennaio 2016, ha invitato l’aggiudicataria alla stipula del contratto chiedendo di confermare a tal fine i prezzi di offerta;
- l’ATI aggiudicataria, con nota del 25 febbraio 2016, si è dichiarata disponibile a stipulare il contratto confermando l’offerta e facendo presente il proprio diritto all’aggiornamento dei prezzi essendo decorsi 5 anni per fatto del committente.
Roma Capitale, con determinazione dirigenziale n. 882 del 14 giugno 2016, ha revocato in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies, gli atti di gara ad evidenza pubblica relativi alla procedura per l’affidamento dell’appalto “lavori di costruzione del collettore fognario Acqua Traversa VI Tronco” Municipio Roma XV.
Di talché, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:
Eccesso di potere per inesistenza, illegittimità e contraddittorietà dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per palese incedere perplesso e contraddittorio.
Le motivazioni addotte dal Comune per l’annullamento della gara sarebbero tutte errate, illegittime e prive di corrispondenza con la realtà dei fatti nonché in contrasto con gli atti adottati dal Comune nel procedimento.
Le motivazioni della delibera sarebbero state costruite ex post nel tentativo di nascondere la situazione ed i diritti della aggiudicataria, atteso che l’aggiudicazione definitiva si sarebbe già consolidata.
Eccesso di potere per errore nei presupposti, contraddittorietà degli stessi, errore di diritto, violazione delle posizioni acquisite dal RTI.
Vi sarebbe stata la violazione dell’affidamento ingenerato nell’aggiudicatario, più volte destinatario di inviti, comunicazioni, sollecitazioni, tutti intesi a perfezionare e concretizzare il contratto di cui alla gara.
Grave violazione dei principi di affidamento, del buon andamento della correttezza e linearità di comportamento della pubblica amministrazione. Sviamento di potere.
In capo alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a prescindere da ogni indagine circa la rilevanza della colpa dell’amministrazione resistente; il danno risarcibile dovrebbe essere relativo sia alle spese sostenute che al lucro cessante, corrispondente all’utile che la ricorrente avrebbe ritratto dall’esecuzione del contratto se la procedura si fosse svolta legittimamente.
Violazione degli artt. 3, 6, 7 legge n. 241 del 1990 d.P.R. n. 445 del 2000. Illegittimità per mancato avvio del procedimento.
La stazione appaltante avrebbe annullato la gara senza adottare alcun avvio del procedimento e dopo che lo stesso Comune aveva invitato l’aggiudicataria alla stipula del contratto.
Eccesso di potere per violazione del diritto all’aggiornamento prezzi.
L’aggiornamento prezzi sarebbe stato atto dovuto, ex art. 133, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006, in conseguenza del decorso di 5 anni dall’aggiudicazione per fatto del committente.
La domanda di risarcimento dei danni sarebbe fondata sia nel caso di declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato sia anche quale indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990 nell’ipotesi in cui possa ritenersi la legittimità dell’atto di revoca.
La ricorrente ha concluso chiedendo:
in via principale, l’accertamento dell’illegittimità della delibera impugnata con conseguente diritto all’aggiudicazione secondo i prezzi contrattuali aggiornati;
in via principale, la condanna di Roma Capitale al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi;
in via subordinata, per il caso di accertata legittimità dell’atto di revoca, la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei medesimi danni nonché quale indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990;
in via ulteriormente subordinata, per il caso di accertata legittimità dell’atto di revoca, la condanna di Roma Capitale al risarcimento per responsabilità precontrattuale.
Roma Capitale ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.
La ricorrente ha insistito nelle sue conclusioni.
All’udienza pubblica del 20 dicembre 2016, la causa è stata trattenuta per le decisioni.
DIRITTO
1. Roma Capitale, con determinazione dirigenziale n. 882 del 14 giugno 2016, ha revocato in