TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-01-11, n. 201600232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-01-11, n. 201600232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201600232
Data del deposito : 11 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11653/2015 REG.RIC.

N. 00232/2016 REG.PROV.COLL.

N. 11653/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11653 del 2015, proposto da:
Società Sogno di Tolosa Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M P, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno;

nei confronti di

Soc Eurobet Srl;

per l’esercizio del diritto di accesso

e contestuale annullamento di diniego

espresso con nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi del 21 luglio 2015 in risposta all’istanza di accesso agli atti avanzata dal bookmaker ricorrente con nota del 22 giugno 2015 e, per quanto possa occorrere, con nota del 9 luglio 2015

nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente di prendere visione ad estrarre copia integrale della documentazione richiesta

nonché per l’annullamento

di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente o altrimenti connesso tra cui, in quanto espressamente richiamato nel provvedimento impugnato:

del provvedimento del 5 gennaio 2015 emesso dal Direttore dell’ADM avente ad oggetto “Approvazione modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 ….”;

del provvedimento del 15 gennaio 2015 avente ad oggetto le disposizioni attuative della legge di stabilità n. 190/2014 inclusi gli allegati 1 e 2;

della circolare del Ministero dell’Interno del 19 gennaio 2015 avente ad oggetto “Esercizi di raccolta delle scommesse operanti senza licenza di polizia – disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015”;

della circolare del Ministero dell’Interno del 27 gennaio 2015 avente ad oggetto “Esercizi di raccolta delle scommesse operanti senza licenza di polizia – disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 – Quesiti”;

delle note emesse dall’Aams – Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi avente ad oggetto “Regolarizzazione dei soggetti che offrono scommesse senza essere collegati al totalizzatore nazionale – Chiarimenti 1, 2, 3”;

per quanto possa occorrere, in quanto richiamato negli atti di cui sopra, dell’art. 1, comma 643 e comma 644 della legge di stabilità n. 190/2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, alla camera di consiglio del 16 dicembre 2015, ha rinunciato alle azioni di annullamento proposte con il presente ricorso, sicché non occorre applicare il rito ordinario previsto dall’art. 32 c.p.a. per il caso di cumulo di azioni soggette a riti diversi, ma l’azione per l’esercizio del diritto di accesso e l’annullamento del relativo diniego espresso proposta ex art. 116 c.p.a. può essere decisa con rito camerale nella presente sede ai sensi dell’art. 87, comma 2, lett. c), c.p.a.

2. La Società ricorrente, con istanza del 22 giugno 2015, con specifico riferimento alla procedura di regolarizzazione per emersione ex legge di stabilità n. 190 del 2014, ha chiesto di sapere e/o prendere visione e/o estrarre copia dei documenti e/o atti pubblici dai quali si possono evincere le seguenti informazioni:

- il numero degli esercizi pubblici che hanno aderito alla “sanatoria fiscale”;

- il periodo di apertura degli esercizi pubblici che hanno aderito alla sanatoria fiscale (al fine di sapere da quanto tempo l’esercizio pubblico esercitava l’attività di raccolta scommessa in assenza della concessione ministeriale e autorizzazione di PS ex art. 88 tulps);

- le modalità di liquidazione e riscossione dell’imposta unica richiesta ai centri che hanno aderito (ovvero come, e in che misura, è stata calcolata l’imposta unica);

- a chi è stato attribuito il diritto per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse (ovvero se è stato concesso al bookmaker o al centro ad esso affiliato);

- se il diritto attribuito dall’ADM (al bookmaker comunitario e/o al centro che ha partecipato alla sanatoria) possa essere trasferito dal soggetto (che ha partecipato alla sanatoria) ad un altro soggetto (che non ha presentato la domanda di regolarizzazione).

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’impugnato atto del 21 luglio 2015, ha respinto la richiesta in quanto preordinata “ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.

L’amministrazione, inoltre, ha posto in rilievo la carenza, nell’istanza formulata, dell’interesse attuale all’accesso agli atti della procedura di emersione, non potendo la documentazione richiesta spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti della richiedente.

Di talché, la Società Sogno di Tolosa ha proposto il presente ricorso per l’esercizio del diritto di accesso deducendo i seguenti motivi: “Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell’attività amministrativa ex art. 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 22, 24 e 25 della L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del principio di democraticità e contraddittorio tra P.A: e Cittadino. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost.”.

L’Avvocatura generale dello Stato, in primo luogo, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha emesso gli atti impugnati nonché il difetto di legittimazione passiva sia del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con riguardo all’azione di annullamento delle circolari del Ministero dell'Interno.

Nel merito, ha contestato la fondatezza delle argomentazioni sviluppate dalla ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. Il Collegio, con riguardo alle azioni di annullamento di atti contenute nel ricorso, non collegate all’azione per l’accesso, dichiara l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c).

4. L’azione per l’esercizio del diritto di accesso e l’annullamento del relativo diniego espresso - in relazione alla quale va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto soggetto terzo rispetto alla dedotta illegittimità dell’azione amministrativa - è infondata e va di conseguenza respinta.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per quanto riguarda gli atti amministrativi di cui è stato chiesto l’accesso, ha rilevato che:

- il numero degli esercizi pubblici che hanno aderito alla sanatoria è desumibile dai dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia;

- le modalità di liquidazione e riscossione dell’imposta unica sono rinvenibili in base al disposto dell’art. 1, comma 643, lett. e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché alle note di chiarimento pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia;

- l’elenco dei soggetti che hanno aderito alla regolarizzazione è anch’esso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia;

- le possibilità di trasferimento del diritto alla raccolta sono quelle previste dai disciplinari pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia.

L’Agenzia, pertanto, ha ritenuto che la Società richiedente non abbia alcun interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990) e che, invece, la richiesta sia solo preordinata “ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” e, quindi, l’accesso agli atti sia precluso per effetto di quanto dispone l’art. 24 comma 3, della citata legge n. 241 del 1990.

L’amministrazione, infatti, ha osservato che l’interesse è attuale quando il documento sia idoneo a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente, mentre la richiedente non è in possesso della concessione per l’esercizio dei giochi pubblici rilasciata dallo Stato italiano, non ha partecipato alla gara bandita ai sensi dell’art. 10, comma 9 octies, del d.l. n. 16 del 2012 per l’affidamento in concessione di 2.000 diritti, anche ai fini “dell’esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012 …” e, pur potendo avvalersi della regolarizzazione fiscale prevista dall’art. 1, comma 643, della legge di stabilità per il 2015 ha ritenuto di non sfruttare l’opportunità concessa dalla norma, non presentando la “dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione”.

Il ricorso proposto dalla Sogno di Tolosa Ltd si rivela infondato, in quanto - anche a voler prescindere dalla considerazione che non è stato notificato ad alcun controinteressato, sebbene oggetto della richiesta siano anche i nominativi dei destinatari dell’attribuzione del titolo per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse, ed in disparte le circostanze che la richiesta attiene ad un procedimento tributario ancora in corso ed ha come oggetto, in talune parti, informazioni, per cui non può essere configurata propriamente come una richiesta di accesso agli atti – l’istanza, proposta da un soggetto privo di un interesse attuale ad acquisire le informazioni e gli atti richiesti, è preordinata ad un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione in materia di “sanatoria fiscale”.

In materia di accesso agli atti della P.A., l'art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 241/1990 qualifica come interessati, e dunque come soggetti titolari del diritto di accesso, "tutti i soggetti privati … che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", per cui la norma richiede la necessità del collegamento tra la situazione giuridicamente tutelata, di cui il privato è titolare, ed il documento del quale è richiesto l'accesso (ex multis: Cons. Stato, IV, 12 novembre 2015, n. 5155.

La richiedente, infatti, come evidenziato nel diniego di accesso, non è in possesso della concessione per l’esercizio dei giochi pubblici rilasciata dallo Stato italiano, sicché non è dato comprendere quali siano gli effetti, diretti o indiretti, che la documentazione richiesta può spiegare nei confronti della Società ricorrente.

Né può assumere valore in tal senso quanto prospettato nella richiesta di accesso secondo cui il bookmaker e gli sportelli virtuali ad esso affiliati non hanno rivestito, ai sensi della legge di stabilità n. 190 del 2014, la posizione di colui che doveva presentare una “dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione” in quanto avevano già pagato l’imposta unica e avevano già adempiuto all’obbligazione tributaria e ciò in quanto, a prescindere dalle motivazioni che hanno indotto la Società a non avvalersi della regolarizzazione fiscale, il dato di fatto giuridicamente rilevante, come detto, è costituito dall’assenza in capo alla richiedente di un titolo abilitativo per l’esercizio di giochi pubblici rilasciato dallo Stato italiano.

Ne consegue l’assenza di un interesse concreto ed attuale all’accesso richiesto.

L’art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inoltre, dispone che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso di specie, come di evince dal diniego espresso del 21 luglio 2015, la maggior parte delle informazioni richieste sono evincibili dal sito istituzionale dell’Agenzia.

Ad ogni buon conto, la natura dei documenti richiesti (numero dei esercizi pubblici che hanno aderito alla “sanatoria fiscale”, periodo di apertura degli esercizi pubblici che hanno aderito alla “sanatoria fiscale” etc.) induce a ritenere che l’istanza di accesso sia verosimilmente preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione in materia di “sanatoria fiscale”, sicché detta istanza, ai sensi del richiamato art. 24, comma 3, l. n. 241 del 1990, non è ammissibile.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, sono poste a carico della ricorrente ed a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

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