TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-02-11, n. 202100228

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-02-11, n. 202100228
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100228
Data del deposito : 11 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/02/2021

N. 00228/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00194/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 194 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli, n. 7;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione,

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli n. -OMISSIS-, pubblicata all'Albo pretorio dal 12.12.2019 al 27.12.2019, con cui è stato modificato, con effetto immediato, il Regolamento per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti e per i servizi automobilistici speciali ed il Regolamento sulla disciplina di funzionamento della zona a traffico limitato e dell'area pedonale urbana;

- di ogni altro atto presupposto o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli, di -OMISSIS- e di ;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176;

Visto l’art. 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla Legge 25 giugno 2020 n. 70;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente - titolare dell’autorizzazione n. 11/2017 del 6 aprile 2017, rilasciata dal Comune di -OMISSIS-, nonché dell’autorizzazione n. 70 del 29 maggio 2015, rilasciata dal Comune di -OMISSIS-, per mezzo delle quali è abilitata all’esercizio del servizio di noleggio con conducente (n.c.c.) mediante l’impiego di automezzi fino a nove posti (nel caso di specie, “ape calessino”) - impugna la delibera di Consiglio Comunale di Gallipoli n. -OMISSIS-, pubblicata all’Albo pretorio dal 12.12.2019 al 27.12.2019, con cui è stato modificato ulteriormente il Regolamento per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti e per i servizi automobilistici speciali e, in particolare, è stata approvata la modifica dei commi 4 e 5 dell'art 23 bis del Regolamento per il Servizio Taxi ed Autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti e per il servizio automobilisti speciali ("disposizioni per i conducenti dei mezzi del tipo "ape calessino" e noleggio auto con conducente) nel seguente modo:

- E' fatto divieto di transito e fermata all'interno della zona di cui al precedente comma ai titolari di licenza per lo svolgimento del servizio di ape calessino rilasciata da altri comuni. Il transito e la fermata negli appositi stalli di sosta individuati dal Comune è consentito solo agli ape calessino con l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Gallipoli;

- Per la violazione del divieto di cui al comma 4 è applicata una sanzione da € 250.00 a € 500.00 ”.

A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione art. 5 bis , L. 15/01/1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). Violazione del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285. Violazione dei principi di libero mercato e di concorrenza. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, illogicità manifesta.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, la ricorrente concludeva come sopra riportato.

Il 19/02/2020, si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, depositando una comparsa di costituzione per resistere a quanto ex adverso proposto perché inammissibile prima che infondato in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare.

Il 03/03/2020, si è costituito in giudizio il controinteressato -OMISSIS- per resistere al ricorso azionato, concludendo per il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare.

Il 06/03/2020, il Comune di Gallipoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, stante la loro infondatezza, sia in fatto che in diritto.

L’11/03/2020, si è costituito in giudizio l’altro controinteressato , chiedendo la declaratoria di inammissibilità o gradatamente di rigetto dell’avverso ricorso, unitamente ad ogni altra domanda con esso proposta e all’istanza di tutela cautelare.

Il 19/03/2020, il controinteressato -OMISSIS- ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso, previo rigetto della domanda cautelare.

Con decreto cautelare n. -OMISSIS-, il Presidente di questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, sospeso provvisoriamente l’efficacia del provvedimento comunale impugnato, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 7 Aprile 2020, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il provvedimento comunale impugnato appare illegittimo sotto i denunciati profili: di violazione dell’art.

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