TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-10-31, n. 202401230

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-10-31, n. 202401230
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202401230
Data del deposito : 31 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2024

N. 01230/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01322/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2019, proposto dalla
Associazione Comitato dei Cittadini per la Salute e L'Ambiente nonchè Associazione Forum Ambientalista in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e S M in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

C S, rappresentata e difesa dagli avvocati R A, D I e S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
M T, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della delibera n. 47 del 21.01.2019, della Giunta Regionale della Toscana, avente ad oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, ai sensi degli artt. 23 e segg. del D.Lgs.152/06 e artt. 52 e segg. della L.R. 10/10, relativo al progetto di "Ampliamento attività produttiva di recupero metalli preziosi da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" in Località Badia al Pino, nel Comune di Civitella Val di Chiana (AR). Proponente: CHIMET SpA”, pubblicata nel Supplemento n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, del 30.01.2019;

- dell’Allegato 1 alla predetta delibera, contenente il parere del Nucleo di Valutazione n. 176 del 13.12.2018, quale parte integrale e sostanziale della medesima;

- dell’Allegato A): “Quadro limiti emissivi” e dell’Allegato B): “ Osservazioni pervenute” al predetto verbale del Nucleo di valutazione del 13.12.2018, quali parti integranti e sostanziali del medesimo;

-nonché per l’annullamento e/o la disapplicazione di tutti gli atti, ed eventuali allegati, presupposti, preparatori e consequenziali, antecedenti e successivi, comunque connessi, ancorché incogniti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, della C S e di M T;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Chimet S.p.a. è un’azienda che opera nel campo della produzione di metalli preziosi puri e in quello dello smaltimento di rifiuti e gestisce, in forza di autorizzazione rilasciata dalla provincia di Arezzo (n. 204/EC del 30.12.2013), un impianto ubicato nel comune di Civitella Val di Chiana (AR).

Al fine di ampliare l’attività produttiva di recupero metalli preziosi da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (per giungere al trattamento di 24.000 t/a di rifiuti pericolosi e non nonché allo stoccaggio di complessivi 1.000 t. di rifiuti) la Società ha attivato avanti la Regione Toscana un procedimento di VIA (avviato formalmente il 7.04.2017).

Il procedimento, dopo la richiesta di integrazione documentale, ha visto l’indizione di una Inchiesta Pubblica (i cui lavori sono stati conclusi il 12.03.2018). A seguito di rituali passaggi istruttori e su proposta del competente Nucleo di Valutazione (cd. NURV di cui all’art. 47-bis della LRT n. 10/2010) del 13.12.2018 la Giunta Regionale, con Delibera n. 47 del 21.12.2019, si pronunciava positivamente, sebbene con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società.

La delibera veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) il 30.01.2019.

2. Avverso tale provvedimento sono insorti il Comitato dei Cittadini per la Salute e l’Ambiente, l’Associazione Forum Ambientalista e il sig. M S che, ritenutisi a vario titolo lesi dagli effetti dell’atto, hanno notificato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (il 29 e 30.5.2019).

Il ricorso veniva notificato anche al sig. T M il quale, in data 5.09.2019, ha formalizzato opposizione al ricorso chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale.

Con atto depositato il 26.10.2019 le parti hanno riassunto il gravame avanti questo Tribunale.

Per resistere al gravame si sono costituiti la Regione Toscana (il 13.12.2019), la Chimet S.p.a. (il 9.12.2019) e il sig. T Massimo (il 10.02.2020). Ha fatto seguito il deposito di memorie da parte della Chimet S.p.a. (il 6.09.2024), che eccepisce inammissibilità dell’opposizione al ricorso straordinario, nonché della Regione Toscana (il 6.09.2024) e di memoria di replica del sig. T e dei ricorrenti (il 18.09.2024).

Alla udienza pubblica del 9 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. La trasposizione del ricorso è inammissibile.

4. Il Collegio ritiene di dover accogliere l’eccezione

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