TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202402134

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202402134
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402134
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 02134/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06696/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6696 del 2023, proposto da A.P.S. Alessandrino, A.P.S. Angeli, A.P.S. Aceri, Associazione Ugentonove, A.P.S. Casa delle Culture, A.P.S. L’Allegra Compagnia, A.P.S. Giorgio Morandi, Associazione Lepetit, A.P.S. Villa Gordiani, Associazione Casacalda, A.P.S. Michele Testa, A.P.S. De Magistris, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marianna Dionigi 57;

contro

Roma Capitale, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della deliberazione del Consiglio del Municipio V di Roma Capitale del 13.3.2023, prot. 53610/2023, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi delle medesime ricorrenti, ivi comprese le note della Direzione Socio-Educativa del Municipio V di Roma Capitale del 15.2.2023, prot. CF/2023/0030812, e del 24.2.2023, prot. CF/2023/37301, nonché, per quanto di ragione, il Regolamento dei Centri Anziani di Roma Capitale (di cui alla delibera

GC

28/2010), con espressa riserva di formulare motivi aggiunti, nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi dalle ricorrenti ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 il dott. M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Le ricorrenti rivestono la qualifica di “Associazioni di Promozione Sociale” (d’ora in poi APS), costituite ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”) per la gestione di alcuni centri sociali anziani presenti nel Municipio V di Roma Capitale.

2. Con l’odierno ricorso, le istanti impugnano la deliberazione del Consiglio del Municipio V di Roma Capitale del 13 marzo 2023 (prot. 53610/2023) – ivi comprese le note della Direzione Socio-Educativa del Municipio V di Roma Capitale del 15.2.2023 (prot. CF/2023/0030812) e del 24.2.2023 (prot. CF/2023/37301), nonché il Regolamento dei Centri Anziani di Roma Capitale di cui alla delibera

GC

28/2010) – con la quale il Consiglio Municipale ha indetto le elezioni per il rinnovo delle cariche del Presidente e dei Consiglieri dei Comitati di Gestione di 14 Centri Sociali Anziani presenti nel Municipio Roma V.

L’impugnato atto di indizione delle summenzionate elezioni è stato emanato in forza del Regolamento di Roma Capitale per i Centri anziani approvato con Delibera di Assemblea Capitolina n. 28 del 13 dicembre 2010, il quale prevede l’elezione ogni tre anni dei tre organismi essenziali dei centri sociali anziani (il Presidente, il Comitato di Gestione, il Collegio di garanzia)

3. Il ricorso è affidato a due distinti motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, le ricorrenti si dolgono del fatto che il Regolamento capitolino per i Centri Anziani del 13 dicembre 2010 (sulla scorta del quale è stato adottato l’atto di indizione delle elezioni ora impugnato) sarebbe stato abrogato dalla Delibera di Giunta regionale n. 452/2020 ritenuta self executing , così come dalle successive Linee Guida adottate dalla Regione Lazio con delibera di Giunta n. 568/2021.

Sostengono in particolare le ricorrenti che le summenzionate Linee Guida regionali avrebbero radicalmente innovato la disciplina dei centri sociali anziani in ossequio all’art. 28 della legge Regione Lazio n. 11 del 2016, prevedendo che la gestione degli stessi non fosse più affidata ad organismi controllati dai medesimi enti locali (secondo il meccanismo del c.d. sistema integrato), bensì ad APS (come le ricorrenti) legate all’Amministrazione da apposita convenzione ancora da stipulare.

Nella prospettiva delle ricorrenti, pertanto, l’atto d’indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche del Presidente e dei Consiglieri dei Comitati di Gestione dei centri sociali anziani del Municipio V – in quanto adottato in ossequio ad un Regolamento capitolino del 13 dicembre 2010 ormai superato dalla sopravvenuta normativa regionale primaria (cfr. art. 28 legge Regione Lazio n. 11 del 2016) e secondaria (cfr. Linee Guida adottate con le Delibere di Giunta regionale n. 452/2020 e 568/2021) – sarebbe illegittimo.

L’asserita illegittimità risiede nel fatto di aver conservato lo “stato dell’arte” previsto da detto Regolamento del 2010 (e cioè il mantenimento dei Comitati di Gestioni controllati direttamente dall’ente locale, di cui sono state indette elezioni per il rinnovo), anziché l’implementazione del nuovo modello organizzativo imperniato sull’affidamento di concessioni di servizi in favore delle APS.

3.2. Con il secondo motivo, poi, le ricorrenti si dolgono, in via subordinata, del fatto che anche se il summenzionato Regolamento potesse dirsi ancora efficace, l’atto impugnato sarebbe comunque illegittimo perché:

a) “ il calendario delle operazioni elettorali era stato già fissato dalla Direzione Socio-Educativa con atto del 24.2.2023, e cioè prima ancora che il Consiglio Municipale, cui l’art. 16 del succitato regolamento attribuiva, in modo esclusivo, la relativa competenza, indicesse, con la deliberazione oggi impugnata, le medesime elezioni ”, così realizzandosi, quindi, un’inversione della sequenza procedimentale prodromica all’adozione dell’atto di indizione delle elezioni;

b) l’atto di indizione delle elezioni è stato adottato ben oltre il termine di scadenza del precedente mandato elettivo dei Comitati di Gestione, ciò in supposta violazione dell’art. 16 del Regolamento capitolino del 2010, a tenore del quale “ la data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Consiglio Municipale con propria deliberazione, entro la data di scadenza del Comitato in carica. Tale data è comunicata mediante avviso pubblico affisso all’albo del Municipio e presso i Centri Anziani almeno 30 giorni prima dell’espletamento delle votazioni ”;

c) la comunicazione del 24 febbraio 2023 recante il calendario delle elezioni, in quanto trasmessa dal Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio V (anziché dal Consiglio Municipale), sarebbe affetta da vizio di incompetenza, atteso che l’art. 16 del Regolamento capitolino del 2010 attribuisce al Consiglio Municipale (anziché al dirigente) la competenza ad indire le elezioni;

d) mentre da un lato l’art. 15 del Regolamento capitolino del 2010 dispone che “ i candidati al Presidente del Comitato di Gestione devono essere iscritti al Centro Anziani da almeno un anno prima della data delle elezioni ” e che “ i candidati a membro del Comitato di Gestione devono essere iscritti da almeno sei mesi prima della data delle elezioni ”, dall’altro lato “ anche tali requisiti di iscrizione, nella ovvia, e nota, considerazione che i centri anziani, al termine dell’emergenza pandemica, sono stati riaperti meno di un anno fa, non possono essere evidentemente soddisfatti ”.

4. Roma Capitale si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso, instando per la sua reiezione nel merito.

5. All’udienza pubblica del 31 gennaio 2024, il Collegio ha introiettato la causa in decisione.

DIRITTO

6. Il ricorso è infondato e va quindi respinto.

7. Non senza prima richiamare, tuttavia, il quadro normativo generale in cui il ricorso si inscrive.

7.1. Orbene, l’art. 28, commi 1 e 2, della Legge Regione Lazio n. 11 del 2016, dispone quanto segue:

1. Il centro diurno è una struttura di tipo aperto che fornisce prestazioni socioeducative, di socializzazione, di aggregazione e di recupero, destinate ai soggetti in età evolutiva, alle persone con disabilità ed alle persone con disagio psichico, è collegato con le strutture ed i servizi del territorio e può offrire anche prestazioni di supporto all'assistenza domiciliare nonché servizi tesi a dare risposta ai bisogni degli anziani affetti da Alzheimer.

2. Il centro anziani, ispirato ai principi della partecipazione, dell’indipendenza, dell’autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani, è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l’anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi ad esso destinati. Il centro anziani è organizzato in forma di associazione di promozione sociale (APS), secondo la disciplina prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 35, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, non sono previsti limiti di età per associarsi ad una APS alla quale è affidata la gestione di un centro anziani ”.

7.2. La Regione Lazio è poi intervenuta, con plurime delibere di Giunta, al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di legge regionali testè enunciate.

In particolare, le “Linee Guida Regionali” del Lazio di cui alla

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