TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-11-29, n. 202201373

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-11-29, n. 202201373
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201373
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2022

N. 01373/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01126/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2018, proposto da
-OMISSIS-, quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS- -OMISSIS-, e proseguito da quest’ultimo, divenuto maggiorenne, rappresentati e difesi dagli avvocati G S, M L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Duca D'Aosta,16;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Istituto d’Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di Pisa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

• del verbale di scrutinio finale del Consiglio di -OMISSIS- Triennio del 14.06.2018;

• della pagella scolastica di -OMISSIS- -OMISSIS- del 18.07.2018, dalla quale risulta la non ammissione dello studente alla classe successiva;

• degli ulteriori provvedimenti, ancorché non conosciuti, con i quali l'amministrazione scolastica ha stabilito la predetta non ammissione di -OMISSIS- -OMISSIS-;

• di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, oltre che

per l'accertamento del diritto del ricorrente all'ammissione alla -OMISSIS- dell'Istituto di Istruzione Superiore - ITIS -OMISSIS-, Pisa, e per la condanna del predetto Istituto scolastico a voler disporre l'iscrizione sopra menzionata, nonché, in subordine, a voler rivalutare gli esiti dello scrutinio di -OMISSIS- -OMISSIS- e - se del caso - disporne la rinnovazione sulla base dell'effettiva applicazione del PDP di cui infra,

nonché, infine, per l'ulteriore condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno subito dal minore -OMISSIS- -OMISSIS-, sia in ragione del trattamento che sinora gli è stato riservato dall'Istituto resistente che, a fortiori, a causa della perdita dell'anno scolastico, nel caso in cui dovesse emergere l'impossibilità di conseguire la promozione attraverso la rivalutazione e/o il rinnovo dello scrutinio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 17 ottobre 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis del c.p.a., il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, ha domandato l’annullamento dei provvedimenti con cui quest'ultimo non è stato ammesso alla classe successiva (4° superiore) dell’Istituto scolastico in epigrafe, nonché l’accertamento del suo diritto all’ammissione e la condanna dell’amministrazione a disporla.

1.1. La ricorrente rappresenta, in punto di fatto:

- che il minore è affetto da un disturbo specifico di apprendimento (DSA) – “disturbo misto delle capacità scolastiche” – e spettava conseguentemente alla scuola l’elaborazione di un “piano didattico personalizzato” (PDP) adeguato alla situazione;

- che la documentazione attestante il DSA (referti del 14.09.2015 e del 07.09.2016) era a disposizione della scuola già al momento dell’iscrizione del minore all’anno scolastico 2017-2018, ma un primo piano didattico personalizzato (PDP) è stato predisposto solo in data 25.11.2017;

- che tale primo PDP era però inadeguato, non contenendo alcuna misura compensativa/dispensativa relativa alle materie logico-matematiche, come invece raccomandato dalla relazione clinica della psicologa dall’ASL del 07.09.2016 (doc. 4), integrativa della precedente del 14.09.2015 (doc. 3);

- che, proprio per l’inadeguatezza del PDP, l’alunno registrava grandi difficoltà in molte materie ed era quindi richiesto e ottenuto il suo trasferimento in altra sezione del medesimo istituto;

- che solo in data 16.02.2018 la scuola ha aggiornato il PDP, individuando nuove e diverse misure compensative per la maggior parte delle discipline, comprese quelle logico-matematiche;

- che il secondo PDP, adottato quando già era trascorso oltre metà anno scolastico, non è stato correttamente applicato;

- che infine, con verbale di scrutinio del 14.06.2018, l’alunno non è stato ammesso alla classe successiva (come non sono stati ammessi neppure altri tre alunni con DSA).

1.2. Con unico, articolato, motivo di ricorso, sono dedotti i vizi di “violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 5, comma 2, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché degli artt. 4, 5 e 6 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 su DSA. Violazione delle “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” allegate a tale ultimo decreto. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto d’istruttoria, carente e contradditoria motivazione. Ingiustizia manifesta”, evidenziandosi il ritardo della scuola nell’adozione del PDP e le gravi carenze nella sua applicazione. In particolare, dopo un primo PDP predisposto nel novembre 2017 e gravemente carente, solo nel febbraio del 2018 il piano è stato modificato e adeguato alle caratteristiche dell’alunno, senza venire mai correttamente e scrupolosamente applicato. La ricorrente lamenta, in generale, l’atteggiamento tenuto dai docenti, che avrebbero ignorato la patologia del minore, non adattando ad essa la propria metodologia didattica ed educativa.

1.3. La mancata applicazione del PDP è dimostrata dal registro dei voti giornalieri (doc. 9), da cui emerge che in solo 6 delle 57 prove (scritte ed orali) affrontate dall’alunno durante l’anno scolastico sono state predisposte misure dispensative o compensative. Ancora, la ricorrente lamenta che non è mai stato attivato nessun corso di recupero ad hoc , non sono state applicate misure idonee a migliorare il rendimento scolastico dello studente, non sono stati informati i genitori della possibile non ammissione alla classe successiva.

1.4. Oltre all’annullamento, la ricorrente ha domandato altresì il risarcimento del danno derivante dalla mancata applicazione di un PDP adeguato alle caratteristiche dello studente, con lesione del suo diritto costituzionalmente garantito allo studio e all’accesso all’istruzione (art. 34 Cost.). Tale condotta dell’amministrazione ha prodotto una lesione della salute e dell’equilibrio psico-fisico del minore, che ha avvertito una serie di gravi malesseri, documentati da referti di pronto soccorso.

1.5. Qualora non risulti possibile l’ammissione alla classe successiva, il risarcimento del danno deve tenere conto anche di tutti gli effetti pregiudizievoli – patrimoniali e non – derivanti dalla perdita di un anno scolastico.

2. Il Tribunale, con ordinanza n. 543 del 12.09.2018, ha respinto la domanda cautelare per l’impossibilità di ammettere il ragazzo alle attività di recupero (ormai terminate) e di disporne l’ammissione alla classe successiva, in considerazione delle insufficienze maturate in materie caratterizzanti il percorso scolastico.

2.1. Ha rilevato, tuttavia, che “ risultano documentati, nella fattispecie, sia il sostanziale ritardo nell’aggiornamento del P.D.P. (violazione non tempestivamente contestata dalla famiglia che ha sottoscritto un precedente P.D.P. non rispondente all’aggravamento delle difficoltà cognitive del ragazzo), sia l’incompleta applicazione delle misure previste dal secondo P.D.P. nella seconda parte dell’anno ”.

3. L’amministrazione, con memoria del 15.09.2022, ha rappresentato che per le carenze di rendimento manifestate dallo studente, non contestate, non poteva in nessun caso esserne disposta l’ammissione alla classe successiva. Quanto alla condotta della scuola, l’amministrazione evidenzia che il primo PDP predisposto, pur non tenendo conto della documentazione più recente, era stato regolarmente sottoscritto dalla madre dell’alunno. Quanto al nuovo PDP, esso è stato in verità correttamente applicato, come dimostrano le dichiarazioni dei docenti (di cui al deposito documentale del 04.09.2018).

4. Con memoria del 16.09.2022, la ricorrente ha quantificato i danni patiti, anche alla luce della ormai definitiva necessità di ripetere l’anno scolastico 2017-2018:

- € 17.647,00, quale somma spesa per iscrivere l’alunno ad un Istituto privato, per permettergli di recuperare l’anno perso e per sostenere gli esami di fine anno presso scuole paritarie;

- € 20.265,00, per danno biologico permanente;

- € 2.970,00, per invalidità temporanea.

4.1. A comprova di tali pregiudizi, sono depositati alcuni documenti (docc. 19 – 29), tra cui in particolare una relazione psicodiagnostica e una relazione medico-legale, che attesterebbero il danno sofferto dall’alunno.

5. In data 26.09.2022, si è costituito in giudizio l’alunno diretto interessato, che ha raggiunto nel frattempo la maggiore età, facendo proprie le domande svolte dal genitore.

6. All’udienza straordinaria del 17 ottobre 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis del c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte in cui domanda l’annullamento dei provvedimenti (verbale di scrutinio finale e pagella scolastica) che hanno disposto la non ammissione dell’alunno alla classe successiva, l’accertamento della spettanza di tale ammissione, la condanna dell’Istituto scolastico a disporla.

7.1. Il pregiudizio derivante dalla mancata ammissione risulta, infatti, non solo definitivamente consolidato (circostanza già acclarata da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare del 12.09.2018), vista l’impossibilità di recuperare le conoscenze non acquisite ai fini del superamento dell’anno scolastico, ma anche superato dall’alunno, che ha recuperato l’anno perduto frequentando un istituto privato (cfr. la memoria del 16.09.2022, a pag. 6) e conseguito il diploma di scuola superiore (doc. 25). L’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati e le conseguenti determinazioni richieste al Tribunale non potrebbero, quindi, conferire all’interessato alcuna utilità.

8. Deve essere invece esaminata la domanda di risarcimento del danno cagionato dall’illecita condotta della scuola, proposta sin dal ricorso introduttivo del giudizio.

8.1. Deve, preliminarmente, precisarsi che tale danno non può derivare direttamente dagli atti impugnati e non è quindi un danno da provvedimento amministrativo illegittimo. La non ammissione alla classe successiva dell’alunno, alla luce del suo insufficiente rendimento scolastico (incontestato), era sicuramente dovuta e legittima, a prescindere dalle questioni relative alla predisposizione o all’applicazione del PDP. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il superamento dell’anno scolastico deve farsi dipendere unicamente dal livello di preparazione obiettivamente raggiunto dallo studente ( Tar Lombardia, Milano, sez. III, 8 agosto 2017, n. 1748). L’eventuale non ammissione alla classe successiva, sebbene percepibile dall'interessato come provvedimento afflittivo, non ha in realtà carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative ( Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, n. 194 ). Ne deriva che anche le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sul giudizio di ammissione dello studente, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte nell’anno scolastico ( Tar Lazio, Roma, sez. III, 13 settembre 2019, n. 10952 ; Tar Toscana, Firenze, sez. I, 17 ottobre 2017 n. 1246 ).

9. A venire in rilievo è invece un illecito da comportamento amministrativo omissivo della scuola, per mancata predisposizione e applicazione di un adeguato PDP, conosciuto da questo Tar in forza della giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. c) del c.p.a.. Rispetto a tale illecito, da ricondursi al modello di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c., si riscontra la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.

10. Per quanto attiene alla condotta, questa è costituita, in primo luogo, dalla predisposizione di un PDP che ignorava la più recente certificazione psicodiagnostica in possesso della scuola (doc. 4) e le problematiche ivi dettagliatamente segnalate. Tale circostanza, già rilevata dal Tribunale nell’ordinanza cautelare, è stata riconosciuta dalla stessa amministrazione resistente (pag. 3 della memoria del 15.09.2022). La predisposizione di un adeguato PDP per l’alunno con DSA, entro il primo trimestre dell’anno scolastico (cfr. “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” del Ministero dell’Istruzione, par. 3.1) costituisce per la scuola attività doverosa, ai sensi della l. 170 del 2010 (cfr. in particolare art. 3 e art. 5) e del relativo decreto di attuazione (D.M. 5669/2011 del Ministero dell’Istruzione, cfr. in particolare art. 5), tanto più a fronte della presentazione di documentazione certificativa di specifici disturbi di apprendimento.

10.1. La mancanza della scuola non è poi resa irrilevante dall’intervenuta sottoscrizione del documento da parte della madre dell’alunno. La sottoscrizione del piano da parte dei genitori, pur menzionata dalle disposizioni che regolano la materia - si vedano in particolare dalle “Linee guida” del Ministero, par. 6.5, secondo cui la famiglia “condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili” – non è specificamente disciplinata quanto a significato e valore giuridico. A prescindere dal significato e dalla portata della prevista condivisione” del percorso formativo, nel caso di specie non risulta esservi stata alcuna compartecipazione della famiglia nella predisposizione del piano didattico personalizzato. Alla firma del documento da parte della madre dell’alunno può pertanto riconoscersi solo un significato di “presa visione” del suo contenuto, che non ne comporta, tuttavia, una formale e definitiva accettazione, né esonera la scuola dai doveri che ad essa specificamente competono in materia di individuazione dei bisogni dello studente e attivazione di idonee strategie didattiche e valutative.

10.2 Quanto, invece, alla condotta di insufficiente applicazione del nuovo PDP e delle misure compensative e dispensative ivi previste (mancanza, anche questa, già rilevata dal Tribunale in sede cautelare), parimenti doverosa ai sensi della l. 170 del 2010, esiste a tale proposito un significativo principio di prova, costituito dal “registro voti giornalieri” dell’alunno (doc. 9). Dal documento risulta, infatti, che solo per una parte minoritaria delle prove effettuate, e non per tutte le materie contemplate dal piano, sono stati concessi gli ausili previsti. Non possono invece costituire elemento di prova, in senso contrario, le dichiarazioni rilasciate da alcuni dei docenti (si veda la produzione documentale del 04.09.2018, pagg. 62 e ss.), trattandosi di atti formati solo dopo i fatti e proprio in funzione del presente giudizio. Gli non risultano, inoltre, datati e sono stati sottoscritti dai dichiaranti attraverso la mera apposizione del nominativo sul documento, con modalità corrispondente ad una firma elettronica c.d. “semplice”, che non garantisce la provenienza ai fini della opponibilità ai terzi (sul valore probatorio della firma elettronica semplice cfr. Cass, civ., sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 3540).

11. Le condotte sopra riportate hanno leso il diritto soggettivo del ricorrente all’istruzione (art. 34 Cost.), nonché, quale persona con DSA diagnosticato, i correlati diritti all’inclusione scolastica e alla personalizzazione dell’apprendimento, proiezione del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.). Secondo l’art. 5 della l. 170 del 2010, in particolare “gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari” , quali strumenti necessari ad accedere ad una adeguata istruzione, a sviluppare le proprie potenzialità e capacità, a ridurre i disagi relazionali ed emozionali derivanti dalla loro condizione (cfr. art. 2 della medesima legge). Rispetto a tale evento di danno, non vi sono problemi di accertamento del nesso di causalità materiale con la condotta, attesa la loro stretta ed evidente correlazione.

12. Quanto all’elemento soggettivo colposo, esso deve considerarsi sussistente in ragione della particolare gravità delle mancanze rilevate. L’inadeguatezza del primo PDP appare particolarmente rimproverabile, ove si consideri che la scuola da lungo tempo (fin dal settembre 2016, cfr. il timbro di protocollo sul doc. 4) aveva a disposizione dettagliata documentazione, proveniente da soggetto qualificato (uno psicologo dell’azienda sanitaria toscana), attestante il DSA dell’alunno, di cui non doveva che prendere atto. Quanto alle carenze nell’applicazione del nuovo PDP, adottato solo nel corso del secondo quadrimestre, esse devono dirsi altrettanto gravi, perché intervenute nonostante la situazione formativa dell’alunno apparisse già, anche per le precedenti negligenze della scuola, in buona parte compromessa.

13. Infine, con riferimento alle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali dell’illecito (c.d. danno-conseguenza), non possono trovare ristoro in questa sede le spese affrontate dai genitori per l’iscrizione dell’alunno preso un istituto privato negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020, quantificate in complessivi € 17.647,00. Si tratta infatti di un danno patrimoniale che – oltre a non apparire conseguenza diretta ed immediata dell’illecito, trattandosi di esborsi correlati ad una precisa, e tutt’altro che obbligata, scelta circa il percorso scolastico da intraprendere – è stato sofferto solo ed esclusivamente dalla famiglia dell’alunno (cfr. la stessa memoria del 16.09.2022, pag. 6: “la scuola prescelta ha comportato un enorme impegno economico per i genitori ”, nonché le distinte di pagamento docc. 21-24, tutte a nome della madre). Esso non è quindi rivendicabile in via diretta dal medesimo, né dalla madre, che ha agito esclusivamente quale esercente la responsabilità genitoriale e legale rappresentante del minore, per carenza di legittimazione attiva (vedi, in senso analogo, Tar Toscana, sez. I, 29 novembre 2016, n. 1723).

13.1. Quanto al danno non patrimoniale, esso è configurabile nella presente vicenda, per essere stato leso un diritto fondamentale della persona, di rilevanza costituzionale ( Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972), qual è il diritto all’istruzione. Il ricorrente ha fornito un principio di prova circa le ripercussioni sulla salute e sull’equilibrio psico-fisico derivate dall’inadeguato trattamento scolastico, attraverso la produzione di cartelle cliniche (doc. 7) che attestano ben quattro accessi al pronto soccorso nel corso dell’anno scolastico 2017-2018, per malesseri legati all’ansia e allo stress. A tale proposito, la relazione medico-legale da ultimo prodotta (doc. 29) ha attestato un danno biologico di carattere temporaneo, relativo all’anno scolastico di verificazione dell’illecito, in misura pari al 10 %.

13.2. Non può dirsi invece provato l’asserito danno da invalidità permanente, nella medesima relazione quantificato in misura ricompresa tra il 6 e il 7%. Sul punto non vi è infatti concordanza di contenuto tra le stesse perizie di parte prodotte dal ricorrente, considerato in particolare che quella più risalente (doc. 26), e quindi più vicina alle vicende di causa, aveva ritenuto sussistere esclusivamente un danno di carattere temporaneo. Deve dunque rilevarsi la permanente incertezza circa l’esistenza stessa del danno permanente, oltre che circa la sua dipendenza causale dalla condotta della scuola, che ne preclude il risarcimento.

14. Per le ragioni esposte, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno, limitatamente al solo danno non patrimoniale (biologico) di carattere temporaneo.

14.1. Tale danno può essere liquidato secondo equità (art 1226 c.c.), assumendo quale parametro le note tabelle milanesi ( Cass. civ., sez. III, ord. 22 gennaio 2019, n. 1553) , in misura pari al 10% di invalidità per i 300 giorni di durata dell'anno scolastico in cui si sono verificati i fatti. Il corrispondente valore, di € 2.970,00, può essere ulteriore aumentato del 30% a titolo di personalizzazione del danno, per essersi l’illecito prodotto in un contesto particolarmente delicato e in un momento notoriamente critico dello sviluppo della personalità del ragazzo, per un totale di € 3.861,00.

14.2. L’importo deve essere quindi aumentato degli interessi compensativi, da calcolarsi al tasso legale a partire dal momento di stabilizzazione del danno (corrispondente all’ultimo giorno dall’anno scolastico 2017-18, in cui si è verificato l’illecito) e sulla base dell’importo devalutato a tale data e poi rivalutato anno per anno ( Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712) . Sull’ammontare così liquidato decoreranno infine gli interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo

15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Alla parte ricorrente spetta, altresì, la rifusione del contributo unificato.

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