TAR Roma, sez. 1B, decreto cautelare 2018-11-29, n. 201807258
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Pubblicato il 29/11/2018
N. 07258/2018 REG.PROV.CAU.
N. 13562/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso R.G. n. 13562 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. V M (cod. fisc.: MSSVST65E60F604J) e dall’avv. L M (cod. fisc.: MSSLGU62E10F604V), con domicilio eletto in Lecce, via Calabria n. 1 e con domicilio digitale come da
PEC
da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore e Ministero della Difesa-Direzione Generale per il personale Militare, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0557220 del 20 settembre 2018, notificato al ricorrente in data 24 settembre 2018, con il quale “ il C.le Magg. Sc -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-(LE) -OMISSIS-, in forza al 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore” in Siena, a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, ai sensi dell'art. 1357 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 concernente <<Codice dell'Ordinamento Militare>>è sospeso disciplinarmente dall'impiego per mesi sei”, con la seguente motivazione : “Graduato dell'Esercito, nell'arco temporale compreso tra la fine di settembre e l'inizio di novembre 2011, ha rivestito il ruolo di consumatore di sostanze stupefacenti e di soggetto interessato all'acquisto di piccole quantità di droga da destinare al proprio consumo personale. Il Graduato con tale comportamento, ha disatteso fortemente i doveri propri dello stato di militare nonché quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza ”;
-di ogni altro atto allo stesso presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che la fattispecie dedotta in giudizio, per la sua delicatezza, involve una particolare ponderazione degli interessi in conflitto, che appare opportuno effettuare nella idonea sede collegiale, con il contraddittorio delle parti;
Ravvisata l’opportunità di ordinare alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 ed all’art. 2, 2° comma, cpa, il deposito, ai sensi dell’art. 46 cpa, di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, entro il termine di giorni 10 (dieci), decorrente dalla comunicazione o notificazione del presente Decreto;
Ritenuto che la P.A., per esigenze di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrà, comunque, provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie dedotta in giudizio;
Ritenuto di dover fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 14 dicembre 2018;