TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-07-28, n. 202210718

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-07-28, n. 202210718
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210718
Data del deposito : 28 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2022

N. 10718/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11123/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11123 del 2017, proposto da
G A, G A, M C G A, N A, R A, D A, G A, G A, A A, F A, M V B, E B, L B, R B, A M B, M A B, M C, M C, M C, R C, G F C, G C, F C, P C, F C, L C, M C, F C, G C, S C, M C, F C, A C, S C, F C, B D G, A D D, A L D, S D B, R D C, C Nello Giorgio Donnini, Maria Rossana Esposito, Giancarlo Fabbrizzi, Alessia Faccini, Franco Fazio, Achille Fazzone, Umberto Festini, Emiliano Fiaschetti, Antonio Fiordi, Marco Floris, Eva Ghilli, Alberto Giambi, Claudio Gilardi, Mauro Gozzi, Michele Guarasci, Ilaria Guidi, Paola Guidoreni, Daniele Isonzo, Salvatore Isonzo, Carmela Izzo, Isabella La Forgia, Giuseppe Lacroce, Alberto Langella, Marco Lanza Volpe, Giacomo Lattanzi, Luca Lazarich, Ivo Lazzari, Veronica Lelario, Damiano Leone, Gianluigi Leotta, Francesco Attilio Lia, Libero Luchini, Marco Lupoi, Eleonora Maffezzoli, Franco Maroso, Gabriele Mastroddi, Alfio Mazzaglia, Rita Merolla, Raffaele Miele, Salvatore Milici, Giuseppe Molino, Marco Morselli, Alessia Mugnaini, Giuditta Musolino, Giancarlo Napoletano, Alberto Orsi, Adele Panico, Gregorio Pasanisi, Andrea Pascucci, Andrea Pellegrini, Vito Peluso, Augusto Pepponi, William Perugini, Carmela Petroni, Ruggero Piazzolla, Domenico Pietricola, Piero Fabrizio Pino, Francesco Pirrone, Ignazio Pirrotta, Sabrina Pizzolo, Giorgio Pluchino, Massimiliano Procopio, Alessandro Proietti, C Puddu, Antonio Pulsone, Silvia Puoti, Luciano Restuccia, Maria Francesca Riglietti, Davide Ristori, Vincenzo Rizzo, Matteo Rocco, Fabrice Romeo, Mario Roselli, Davide Santini, Daniela Scarpetta, Andrea Scordella, Massimiliano Sebastianelli, Leonardo Secco, Valentina Sellitto, Salvatore Senatore, Orazio Tomarchio, Baldassare Tomasino, Omar Turani, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pio Torcicollo in Roma, via Carlo Mirabello, 11;

contro

Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del telemessaggio urgente proveniente dal Ministero Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, dell’01.08.2017 avente ad oggetto disposizioni operative per la frequenza del 9° corso di formazione per vice-ispettori, limitatamente alla parte in cui fa riferimento all’aspettativa speciale di cui all’art.28 L.668/1986 e non al regime di cui all’art.1 L.86/2001;

- della nota del Ministero dell’Interno prot.n.555/RS/01/67/1/003846 del 6.9.2017.

E per l’accertamento

- del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico di missione previsto dall’art.1 L.86/2001, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 luglio 2022 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, vincitori/idonei del concorso interno per titoli ed esami per l’accesso al 9° corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice-ispettore, indetto con decreto del 24.9.2013, hanno adito questo Tribunale per l’annullamento del telemessaggio del 1° agosto 2017, con il quale è stato loro comunicato che sarebbe stato loro applicato l’istituto dell’aspettativa speciale di cui all’art.28 L.668/1986, con il trattamento economico più favorevole, ex art.59 L.121/1981, anziché del regime di cui all’art.1 L. 86/2001 o al trattamento di missione, e per l’accertamento del diritto alla corresponsione, per l’intera durata del corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia dello Stato, del trattamento economico di missione e di trasferimento dopo la conclusione del medesimo corso, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria.

Il Ministero dell’interno si è costituito in resistenza.

All’udienza pubblica del 18 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. I ricorrenti, in servizio presso il dipartimento di pubblica sicurezza, avendo partecipato al concorso pubblico per posti di vice ispettore della Polizia di Stato con esito positivo e avendo iniziato a frequentare il relativo corso, sono stati posti in aspettativa dal servizio, per la durata del corso.

I ricorrenti chiedono l’accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento di missione durante il corso e di trasferimento dopo la conclusione dello stesso.

3. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni in rito formulate dal resistente Ministero nella memoria depositata in data 16 giugno 2022, attesa l’infondatezza del ricorso.

La questione in diritto è già stata affrontata in giurisprudenza, la quale ha ritenuto che il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio e che tale non può essere considerata la frequenza del corso in esame, che avviene su base del tutto volontaria e comporta il collocamento in aspettativa.

Invero il regime di missione, trova applicazione esclusivamente in costanza di un servizio attivo mentre, nel caso di specie, i ricorrenti sono stati collocati in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso pubblico, al quale hanno volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendenti della Polizia di Stato (cfr. Tar Lazio Roma, sez. I quater, 16 novembre 2020, n. 11895).

Né può trovare applicazione alla fattispecie il pure invocato art. 1 della legge n. 86/2001, relativo all’indennità di trasferimento d’autorità, avente presupposti completamente diversi da quelli che ricorrono nel caso in esame.

La detta indennità è infatti legata a trasferimenti disposti per esigenze organizzative dell’amministrazione e non a spostamenti dei dipendenti conseguenti alla scelta volontaria di partecipare ad una pubblica selezione per la quale è prevista la frequentazione di un corso.

Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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