TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-04-13, n. 202300393

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-04-13, n. 202300393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300393
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2023

N. 00393/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01032/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Pierluigi Da Palestrina 16;

contro

Questura di Firenze, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di Firenze Prot. n.-OMISSIS- del 27 aprile 2022 di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, notificato all'odierno ricorrente in data 16 maggio 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente impugna il provvedimento della Questura di Firenze del 27 aprile 2022, con il quale è stata respinta la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, a causa della presenza, oltre che di un procedimento penale pendente per il reato di maltrattamenti in famiglia, di una condanna ostativa in materia di stupefacenti alla pena della reclusione di tre anni e della multa di euro 14.000,00, condanna emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze, in sede di patteggiamento, il 17 luglio 2019.

Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente articola un’unica censura di eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza d’istruttoria, a mezzo della quale lamenta il difetto di adeguato bilanciamento della sua presunta pericolosità sociale con la sua lunga permanenza in Italia, il suo inserimento lavorativo e la presenza in Italia della sua famiglia d’origine e di una figlia minore (essendosi invece separato dalla moglie).

Si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per la Questura di Firenze chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza del 21 settembre 2022, -OMISSIS-, è stato ordinato alla Questura di Firenze di depositare una relazione sui fatti di causa con allegata documentazione.

Con ordinanza del 17 novembre 2022, -OMISSIS-, in difetto di alcuna produzione da parte della Questura, è stata accolta la domanda cautelare.

In data 6 dicembre 2022 la Questura ha adempiuto alla richiesta istruttoria depositando la documentazione richiesta dal Collegio.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del 6 aprile 2023 la stessa, all’esito della discussione, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni che si passa ad esporre.

2.1. Viene in rilievo il combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286 del 1998. L’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b), l. 30 luglio 2002, n. 189 stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero: “...che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (...) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, (…) per reati previsti dall’articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti (...)”;
l’art. 5, comma 5, dello stesso decreto prevede che “ il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili ”.

In merito alla legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi – qual è quella che ha raggiunto il ricorrente, colpevole del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (artt. 73, d.P.R. n. 309 del 1990) – la giurisprudenza è consolidata, e la norma del T.U. sull’immigrazione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita “a monte” dallo stesso legislatore: ne consegue che nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero.

Tale automatismo, però, è mitigato dalla disposizione di cui al secondo periodo del comma 5, dell’articolo 5 sopra citato, come modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e ulteriormente modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 18 luglio 2013, n. 202, secondo cui « nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ».

Le norme recate dagli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998, mirano ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica: nell’esercizio di tale potere, però, l’Amministrazione è tenuta a valutare la condizione familiare dello straniero in quanto l’interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica deve essere bilanciato con l’interesse alla vita familiare dell’immigrato e dei suoi congiunti, trattandosi di diritti fondamentali, aventi copertura convenzionale, costituita in particolar modo dall’art. 8 della Cedu.

L’automatismo di cui all’art. 4 cede dunque il passo ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione che, in caso di condanna per uno dei reati ostativi, deve tenere in debito conto l’effettività dei vincoli familiari, il legame effettivo con il Paese di origine, la durata del soggiorno in Italia.

La valutazione discrezionale dell’Amministrazione è sindacabile allorquando la stessa risulti viziata da manifesta irragionevolezza.

2.2. Nel caso qui in rilievo, il Questore di Firenze ha ritenuto il legame familiare recessivo rispetto alle esigenze di sicurezza dello Stato, alla luce della spiccata pericolosità sociale dell’interessato, desumibile dalla condotta antigiuridica assunta.

Dunque, la Questura non ha arrestato la propria valutazione all’automatica incidenza ostativa derivante dal precedente segnalato ma ha dato conto, sia pure in via di sintesi, del proprio complessivo apprezzamento sull’insussistenza delle condizioni di integrazione dell’odierno ricorrente nel tessuto della società civile, in tal modo operando anche un bilanciamento tra esigenze e valori contrapposti e assolvendo così anche all’onere di una motivazione rafforzata.

2.3. L’approdo valutativo finale resta espressione dell’ampia discrezionalità spettante all’Autorità questorile e qui non suscettibile di sindacato, non ravvisandosi profili sintomatici di una significativa distorsione quanto alla conoscenza dei fatti ed alla loro ponderata valutazione.

2.4. D’altro canto, dalla stessa sentenza penale acquisita agli atti del giudizio emergono profili di concreta e spiccata gravità e pericolosità della condotta di reato oggetto di sanzione. Infatti, si è trattato di una condotta continuativa che si è protratta per un ampio lasso temporale (dal 2011 al 2017) e che ha riguardato la cessione di rilevanti quantitativi di hashish, marijuana e cocaina, in favore di un cospicuo numero di persone.

2.5. Tali elementi di pericolosità sociale, complessivamente considerati, effettivamente sembrano poter prevalere in un giudizio di bilanciamento con gli interessi familiari del reo, tenuto conto che esiste una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’ id quod plerumque accidit , oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza.

2.6. Del resto, come più volte affermato dalla giurisprudenza (cfr. ex multis , Cons. Stato, III sez. 13 aprile 2021, n. 3024), la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano. Piuttosto, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l’ordinamento offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori. In forza del disposto dell’art. 31, comma 3, del TU immigrazione, infatti “ Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge ”.

2.7. La motivazione del diniego, resa dalla Questura di Firenze, è dunque, nel caso di specie, avuto riguardo alla connotazione delle condotte e al giudizio di pericolosità che oggettivamente ne deriva, in concreto pienamente sufficiente.

3. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della particolarità della fattispecie concreta.

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