TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-05-26, n. 202303249

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-05-26, n. 202303249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303249
Data del deposito : 26 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2023

N. 03249/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00823/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 823 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Armando Diaz, n. 11.



per l'annullamento

- del provvedimento della Commissione Permanente di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. n.-OMISSIS-/2018 ed annesso n. 8 allegato al verbale datato 9 ottobre 2018 con il quale la Commissione ha valutato il Brigadiere -OMISSIS-, “-OMISSIS-”, per l'avanzamento ad anzianità per l'aliquota al 31 dicembre 2017 (nonché 2013-2014-2015 e 2016) , tutto notificato in data 28.11.2018 con la nota prot. -OMISSIS-/1234;

- Nonché del Provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2018 del 14.11.2018 notificato in data 21.12.2018, con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza comunicava al Brigadiere mare -OMISSIS- “-OMISSIS-”, con anzianità di grado 31 dicembre 2006 la promozione “a scelta” al grado superiore con decorrenza a tutti gli effetti, dal 31 dicembre 2016;

- di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2023 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 26 gennaio 2019 e depositato il successivo 25 febbraio, il sig. -OMISSIS- ha rappresentato di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza il 19 ottobre 1992 e di essere stato promosso al grado di Brigadiere con decorrenza dal 31 dicembre 2006 presso il reparto della Sezione operativa della Stazione navale di Napoli.

Il ricorrente soggiunge di essere stato escluso dall’aliquota di valutazione a scelta determinata al 31 dicembre 2013, ai fini dell’avanzamento al grado di Brigadiere Capo, in quanto rinviato a giudizio per un delitto non colposo e per essere inserito nelle aliquote di avanzamento “ad anzianità” che conseguiva “solo” in data 31 dicembre 2016.

Secondo quanto ulteriormente rappresentato in ricorso, in seguito ad alcuni fatti accaduti nel maggio del 2012 il Brigadiere-OMISSIS- veniva coinvolto, a seguito di denuncia/querela sporta dalla ex moglie, in un procedimento penale a suo carico per una presunta aggressione.

Sulla base di tale circostanza, ed in linea con la normativa di riferimento, con provvedimento prot.-OMISSIS-2015 del 20.05.2015 il Comando Generale della Guardia di Finanza comunicava al Brigadiere -OMISSIS-la sua esclusione dall’aliquota di valutazione a “scelta” al 31 dicembre 2013, in quanto pendente nei suoi confronti la causa impeditiva di cui all’art. 55, comma 2, lettera 1) del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

Il ricorrente rappresenta che gli sarebbe stato comunicato e garantito che “ al venir meno della predetta causa impeditiva…sarà incluso nella prima aliquota utile, affinché si

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi