TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2011-07-19, n. 201101138
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N. 01138/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00823/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2011, proposto da:
HARDEEP SINGH, rappresentato e difeso dall'avv. M G G, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
U.T.G. - PREFETTURA DI MANTOVA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0104254/SANATORIA del 04/10/2010 di rigetto della pratica di emersione/legalizzazione presentata dal sig. Montagnoli Giovanni nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 il dott. C R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il ricorrente è un cittadino extracomunitario che si è visto rigettare l’istanza di emersione ex l. 102/09 in quanto gravato da condanna ostativa alla regolarizzazione per il reato di cui all’art. 14, co. 5ter, d.lgs. 286/98,
- il titolo di reato in questione è da ritenersi implicitamente abrogato a decorrere dal 24. 12. 2010 per incompatibilità con il diritto comunitario, secondo l’interpretazione che ha ritenuto di dare la pronuncia della Corte di Giustizia 28. 4. 2011 - C61/11,
- quando un reato è abrogato ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali ex art. 2, co. 2, secondo periodo, c.p.,
- la ostatività alla emersione ex l. 102/09 è un effetto penale della condanna, che quindi è venuto meno a decorrere dal 24. 12. 2010,
- il Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 10. 5. 2011, nn. 7 e 8 ha ritenuto inoltre di estendere la pronuncia della Corte di Giustizia anche al caso avente ad oggetto provvedimenti emessi prima del 24. 12. 2010,
- ne consegue che il ricorso deve essere accolto,
- spese compensate, stante l’estrema novità ed imprevedibilità per l’amministrazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia e dall’Adunanza plenaria;