TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-06-17, n. 202400201
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Testo completo
Pubblicato il 17/06/2024
N. 00201/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri G M e D A M, rappresentati e difesi dagli avvocati L L e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L L in Campobasso, via Roma n. 48;
contro
Comune di Petrella Tifernina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo D'Apolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-dell'ordinanza sindacale n. 3 del 07.02.2023, pubblicata nel sito internet del Comune di Petrella Tifernina in pari data, con la quale è stata disposta l'istallazione di sei dissuasori stradali, con il posizionamento della relativa segnaletica stradale verticale di divieto di sosta;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi, anche non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- dell’ordinanza Sindacale n. 19 del 31.07.2023, emessa ex artt. 50 e 54 T.U.E.L., pubblicata sul sito del Comune in pari data, avente ad oggetto l’apposizione di “archetti para pedonali e segnaletica verticale di divieto di sosta presso distributore di carburante in corso Vittorio Emanuele III ”, con la quale è stato parimenti disposto “il divieto di sosta sull''intera area del distributore comunale, delimitata dal marciapiede ed individuabile dal civico n. 109 al civico n. 131 di Corso Vittorio Emanuele III dalle ore 00:00 del 1°agosto 2023 ” .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Petrella Tifernina;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio i signori G M e D A M hanno impugnato l’ordinanza n. 3 del 7 febbraio 2023 con la quale il Sindaco del Comune di Petrella Tifernina aveva disposto “l'istallazione di 6 dissuasori stradali composti da archetti para pedonali di colore rosso e bianco rifrangenti, con omologazione ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e art. 180 del D.P.R. n. 495/1992, di cui 4 all'altezza dei civici 127 - 129 e 131 e 2 in corrispondenza dei civici 111 e 113”.
Con il successivo atto di motivi aggiunti gli stessi ricorrenti hanno poi contestato la successiva ordinanza sindacale n. 19 del 31.7.2023, resa ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL, la quale aveva disposto “ il divieto di sosta sull'intera area del distributore comunale, delimitata dal marciapiede ed individuabile dal civico n. 109 al civico n. 131 di Corso Vittorio Emanuele III dalle ore 00:00 del l'agosto 2023 ”, e nel contempo, nella medesima area, l’installazione di “ n. 6 archetti para pedonali di colore rosso e bianco rifrangenti, omologati ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e art. 180 D.P.R. n. 495/1992… ”.
2. Gli interessati hanno premesso di essere proprietari di un immobile nel comune di Comune di Petrella Tifernina, al civico 129 del Corso Vittorio Emanuele III, il cui unico ingresso si trova a ridosso di uno slargo carrabile che conduce alla strada comunale; e hanno esposto di avere sempre utilizzato l’area oggetto di causa, praticamente antistante la loro proprietà, per parcheggiare quotidianamente la propria auto (essendo peraltro persone in età avanzata).
3. Nel ricorso introduttivo gli stessi hanno riferito che verso la fine del mese di gennaio 2023, senza alcun preavviso, il Comune aveva apposto alcuni dissuasori di parcheggio proprio dinanzi alla loro abitazione, utilizzando “ archetti para pedonali ”. Questa scelta, secondo la motivazione fornita nei provvedimenti impugnati, si sarebbe resa necessaria per consentire le manovre d’ingresso ed uscita dal limitrofo distributore comunale di carburanti, rese disagevoli e tali da recare pericolo per la sicurezza stradale, a causa della presenza di autoveicoli sovente parcheggiati nell’area antistante il piazzale di pertinenza dell’impianto.
Alle loro rimostranze, con immediata istanza di accesso agli atti, era quasi subito seguita la prima delle due ordinanze impugnate, la n. 3/2023, con la quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Codice della Strada, aveva formalizzato sia la già avvenuta istituzione del divieto di sosta nell’area, sia l’apposizione degli “ archetti para pedonali di colore rosso e bianco rifrangenti …”.
Tale prima ordinanza è stata impugnata mediante i mezzi di gravame così rubricati: “Incompetenza ex art. 107 del TUEL - Insussistenza dei presupposti di cui all’art. 50 e 54 del T.U.E.L. - violazione e falsa applicazione dell’art.158 comma 2 lett. o) del codice della strada e dell’art. 180 del dpr n.495/1992. Violazione di legge. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria. Carenza di motivazione e/o motivazione insufficiente e apparente. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza. Sviamento di potere ”.
Si è costituito in giudizio il Comune il quale ha difeso l’atto impugnato chiedendo il rigetto del ricorso.
3.1 Con ordinanza n. 54/2023 il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti giuridici del provvedimento, rilevando, pur nell’ambito della sommaria disamina propria della fase cautelare: - il “ vizio di incompetenza del Sindaco a provvedere all’emanazione dell’atto impugnato, in quanto l’istituzione del contestato divieto di sosta appare rientrare nelle ordinarie competenze proprie della dirigenza amministrativa [...];
- “la circostanza che i dissuasori impediscono la sosta in sito delle vetture per uno spazio ben superiore a quello pari «a 5 metri prima e dopo le istallazioni destinati all’erogazione di carburanti» prescritto dall’art. 158, comma 2, lett. o) del codice della strada e posto dall’Amministrazione a base dell’apposizione del divieto;
- “l’asimmetria venutasi a creare tra i due lati del distributore di carburanti, in quanto sul lato opposto a quello d’interesse dei ricorrenti risultano collocati solo n.2 dissuasori, ad una distanza tale da consentire comunque, su quel lato, la sosta e/o fermata di almeno un autoveicolo ”.
L’ordinanza cautelare è rimasta in un primo tempo ineseguita dal Comune: appena dopo la notifica dell’istanza di esecuzione della misura cautelare formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 59 cod. proc. amm., la rimozione dei dissuasori è stata poi disposta ed eseguita, come rilevabile dalla comunicazione n. prot. 2894 del 20