TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-04-26, n. 202401262
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2024
N. 01262/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01732/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2023, proposto da
-OMISSIS- n. 21, Milano, in persona dell’Amministratore pro tempore Avv. L B, rappresentato e difeso da quest’ultimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M, E B, G C C M, C R, S F S, A T e D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’11.7.2023 di diniego di accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 22.6.2023, trasmesso mediante comunicazione p.e.c. in pari data;
nonché per l’accesso
- ai provvedimenti adottati dal Comune di Milano nei confronti della ditta -OMISSIS- per sanzionare e ripristinare gli spazi occupati da quest’ultima sul suolo pubblico di via -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2999/2023 dell’11/12/2023;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 05/09/2023 e depositato il successivo 07/09/2023, il Condominio ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego di accesso agli atti di cui provvedimento trasmesso mediante comunicazione p.e.c. 2134E6BB.002EADAB.45DEC46D.E5DA265D.postaID certificata@legalmail.itn. datata 11 luglio 2023, conosciuto in pari data e l’accesso ai “ provvedimenti emessi dal Comune di Milano a -OMISSIS- per sanzionare e ripristinare gli spazi occupati da quest’ultima sul suolo pubblico di via -OMISSIS- ”.
Premette che:
- la società -OMISSIS- ha in gestione un ristorante denominato “ -OMISSIS- ” (già “ -OMISSIS- ”, di seguito -OMISSIS-) che avrebbe abusivamente realizzato un dehors, adiacente al Condominio ricorrente, ed occupato una porzione di Via -OMISSIS- dalla parte opposta della strada rispetto all’accesso al pubblico del ristorante, posto sul lato dei numeri civici pari;
- tale dehors, collocato in area pubblica adiacente al condominio, sarebbe stato mantenuto nonostante la netta opposizione del Condominio, giustificata dalla circostanza che il manufatto arrecherebbe pregiudizio all’intera area;
- secondo parte ricorrente, infatti, il dehors priva il quartiere di tre posti auto, in una zona già carente di parcheggi, e, soprattutto, “ assoggetta quotidianamente i residenti del -OMISSIS- n. 21 a schiamazzi sotto le proprie finestre provocate dalla clientela di -OMISSIS-, sia di giorno sia di sera fino ad ora tarda ”;
- in data 22 febbraio 2023, il Condominio ha notificato un esposto al Comando di Polizia Municipale di Milano, corredato da documentazione fotografica, per segnalare la presunta violazione del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere e chiedere “ l’intervento del Comando di Polizia Municipale per la liberazione del suolo illegittimamente occupato ”;
- in data 22/04/2023, il Comune di Milano ha riscontrato la segnalazione del 22/02/23 “ circa l'avvenuta occupazione di suolo pubblico in via -OMISSIS- 21, da parte del P.E. "-OMISSIS- - -OMISSIS-" ”, comunicando “ che mediante accertamenti espletati da parte del personale dedicato, appartenente al Comando Decentrato competente per territorio, sono state operate le verifiche del caso, riscontrando la veridicità di quanto lamentato ” e precisando che “ In merito a quanto accertato, si procedeva a contestare le violazioni di legge previste, con contestuale ripristino dei luoghi .”;
- ciononostante, ad oggi, perdurerebbe l’illegittima occupazione del suolo pubblico adiacente al -OMISSIS- n.21 da parte di detta società.
Al fine di accertare l’entità delle contestazioni e la natura dei provvedimenti di ripristino dei luoghi, il Condominio ha, dunque, presentato un’istanza di accesso ai documenti amministrativi all’unità centrale informativa del Comune di Milano (cfr. docc. prodotti sub 7 e 8).
Questi, quindi, i fatti di causa:
- con istanza del 22.6.2023, l’Avv. L B “ In qualità di amministratore del Condominio di -OMISSIS- 21 nonché autore dell'esposto all. sub 1 ”, anche al fine di “ informare i condomini ”, ha chiesto l’esame e l’estrazione di copia “ delle contestazioni nonché dei provvedimenti sanzionatori disposti dal comune di Milano e degli eventuali documenti trasmessi dalla società succitata che ha compiuto l'occupazione del suolo pubblico senza l'autorizzazione del -OMISSIS- 21 ”;
- il Comune di Milano, il successivo 11 luglio 2023, ha rigettato la richiesta di accesso agli atti comunicando che la stessa “ non può essere accolta in quanto, in base alla legge 241/90, risulta carente di adeguate motivazioni ”.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Condominio è insorto avverso la determinazione di diniego di accesso, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I) “ Legittimazione dell’odierno ricorrente ad accedere agli atti del procedimento amministrativo ”.
Il ricorrente deduce che sussisterebbe un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso.
L’interesse del Condominio all’accesso sarebbe:
a) “ diretto ” perché i provvedimenti sanzionatori avrebbero “ l’effetto di dissuadere dalla prosecuzione dell’occupazione del suolo pubblico avvenuta a ridosso di detto Condominio ” sicchè “ L’eventuale cessazione dell’occupazione del suolo adiacente gioverebbe in un modo diretto a quest’ultimi ”; di conseguenza, la conoscenza del contenuto delle sanzioni e dei provvedimenti di ripristino sarebbe collegata al pregiudizio subito dalla condotta dell’odierna controinteressata.
La stessa Polizia Locale ha informato direttamente il Condominio dell’esito dei controlli (cfr. doc. prodotto sub 6, che dimostra l’esistenza dei documenti in questione);
b) “ concreto ”, atteso che il contenuto dei documenti oggetto di accesso sarebbero rilevanti per conoscere l’esistenza di sanzioni per le condotte realizzate dall’odierno controinteressato in loro danno (e che sarebbero ancora perduranti); il -OMISSIS- n. 21 è, infatti, lo stesso autore dell’esposto (cfr. docc. prodotti sub 6 e 9) che ha attivato il Comune di Milano a irrogare i provvedimenti oggetto dell’istanza di accesso, e che ha interesse di conoscere le iniziative intraprese dall’ente locale per far cessare l’illegittima occupazione del suolo pubblico da parte della controinteressata;
c) “ attuale ”, deducendo parte ricorrente che quest’ultima “ di recente ha organizzato eventi che hanno degradato via -OMISSIS- e che hanno arrecato ulteriore disturbo ai condomini di via -OMISSIS- n. 21 (cfr. doc. 9) ”.
L’esposto presentato in data 22 febbraio 2023 rappresenta “ a tutti gli effetti, un’istanza rivolta al Comune di Milano di ripristino dei luoghi pubblici illegittimamente occupati ”: di conseguenza, i documenti richiesti fornirebbero “ informazioni funzionali all’esigenza di tutela di detti condomini ”.
II) “ Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione della legge, in particolare: violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge. 241 del 1990 .”.
Sebbene l’istanza sia stata presentata tramite la modulistica fornita dal Comune di Milano, contenente uno spazio ristretto per indicare ed articolare la motivazione dell’accesso, ciononostante conterrebbe una giustificazione sintetica ma adeguata.
III) “ Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere ”.
La motivazione del rigetto esternata dal Comune di Milano sarebbe lacunosa ed insufficiente; non fornirebbe adeguata rappresentazione dell’iter logico seguito dall’amministrazione e non conterrebbe alcun riferimento “ alle argomentazioni presentate con l’istanza di accesso ”.
L’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della posizione dell’odierno ricorrente né avrebbe esplicitato i motivi per i quali non sarebbe stato possibile accogliere l’istanza di accesso agli atti.
3. In data 27/09/2023, si è costituito il Comune di Milano che, con successiva memoria del 13.11.2023, ha articolato le proprie difese, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, vinte le spese.
In particolare, l’Amministrazione comunale deduce che il Condominio, essendo “ un soggetto estraneo e terzo rispetto al procedimento sanzionatorio e al rapporto che si è istaurato tra il Comune di Milano (ente sanzionatore) e la società -OMISSIS-(soggetto sanzionato) in relazione all’occupazione abusiva del suolo pubblico da cui è scaturita – come detto - la contestazione da parte della Polizia Locale e l’irrogazione delle sanzioni in base all’applicazione del Regolamento CUP ” non avrebbe interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso.
L’interesse del Condominio sarebbe semmai di tipo “ indiretto ” e “ connesso all’effettivo intervento del Comune rispetto alla situazione di irregolarità descritta nell’esposto ”.
Sottolinea il Comune che la stessa Polizia Locale avrebbe già “ tempestivamente provveduto ad informare il Condominio del proprio intervento e dell’irrogazione di sanzioni (doc. 6) ”, soddisfacendo in tal modo “ l’unico interesse del Condominio di essere informato in merito all’intervento del Comune volto alla sanzione e all’eliminazione di una situazione di irregolarità e di abuso, senza che ciò implichi l’esistenza in capo all’odierno ricorrente alla conoscenza nel dettaglio delle sanzioni irrogate ”.
La conoscenza nel dettaglio del