SENTENZA sede di LECCE, sezione SEZIONE 3, numero provv.: 202400312, Verifica appello

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Sul provvedimento

Citazione :
SENTENZA sede di LECCE, sezione SEZIONE 3, numero provv.: 202400312, Verifica appello
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400312
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 00312/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00792/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 792 del 2023, proposto da
Comune di Melpignano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, Questura di Lecce, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, Polizia Stradale di Lecce, Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecce e Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentate pro tempore , non costituita in giudizio.

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto prot. n. 0091604 dell’11/7/2023, adottato dalla Prefettura di Lecce, nella parte in cui elimina il tratto di strada “S.S. 16 Lecce-Maglie (km. 980+000+984+000 direzione sud)”, ricadente nel territorio del Comune di Melpignano, tra i tratti di strada, già individuati con precedente decreto prefettizio n. 81389 del 17/7/2019, sui quali è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992, senza l’obbligo di contestazione immediata;

- nonchè dei pareri tecnici resi dall’Ente concessionario del tratto stradale interessato e dalle Autorità tenute a rilasciarli, ancorché allo stato non noti;

- del verbale della riunione tenuta dall’ Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali e per l’individuazione di misure di prevenzione e contrasto delle principali cause il 7 giugno 2023;

- del verbale della riunione tenuta dal predetto Osservatorio il 6 luglio 2023;

- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli specificamente impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, della Questura di Lecce, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Interno, della Polizia Stradale di Lecce, del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecce e del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi i difensori: Avv. A. Matteo, in sostituzione dell’Avv. S. Sticchi Damiani, per la parte ricorrente, e Avv. dello Stato G. Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente Comune di Melpignano espone che nel proprio territorio ricade il tratto di strada, ricompreso tra il km. 980 e il km. 984 (direzione sud), facente parte della S.S. 16 Lecce-Maglie, il quale, con decreto prefettizio n. 81389 del 17/7/2019, è stato annoverato tra le strade extraurbane secondarie della Provincia di Lecce su cui avrebbero potuto essere “ utilizzati e installati dispositivi e mezzi tecnici di controllo a distanza del traffico per il rilevamento delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada ”.

Tuttavia, nell’ambito della riunione tenuta il 7/6/2023, l’“ Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali e per l’individuazione di misure di prevenzione e contrasto delle principali cause” , istituito con decreto del Prefetto di Lecce n. 22837 del 22/2/2019 nell’ambito della Conferenza Permanente di cui all’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, aveva preannunciato che il predetto tratto di strada sarebbe stato espunto dall’elenco di quelli sui quali si sarebbero potuto continuare a rilevare mediante una postazione fissa l’eccesso di velocità, stante la riduzione di sinistri rilevata nel periodo di funzionamento della medesima postazione. E pur avendo l’allora Comandante della Polizia Municipale di Melpignano sottoposto all’attenzione del competente Prefetto puntuali osservazioni (e relativa documentazione) circa la necessità che sul tratto di S.S. 16 in questione non fosse smantellato il dispositivo in parola, il Prefetto di Lecce l’11/7/2023 ha adottato il decreto prot. n. 91604, che, “ revocando e sostituendo il precedente decreto n. 81389 del 17/7/2017 , ha espunto “ l’asse stradale della S.S. 16 Lecce-Maglie dal km 980 al km 984 di cui trattasi ” dall’elenco delle strade “ su cui gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della strada potranno utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso D. Lgs. n. 285/1992, senza l’obbligo di contestazione immediata ”.

2. Avverso tale decreto prefettizio, oltre che contro gli altri atti amministrativi riportati in epigrafe, è insorto il Comune di Melpignano con ricorso, notificato alle controparti il 28/7/2023 e depositato in pari data, a sostegno del quale ha formulato un unico articolato motivo di censura di seguito indicato.

2.1 Violazione e/o errata applicazione dell’art. 4, comma 2, del D.L. n. 121/2002, convertito con modificazioni nella L. n. 168/2002. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione e/o errata applicazione della direttiva del Ministero dell’Interno n. 300/a/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017. Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti della stessa Amministrazione. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Sviamento dalla causa tipica dell’atto e dall’interesse pubblico perseguito. Violazione dei principi di ragionevolezza, logicità, imparzialità, disparità di trattamento, correttezza e buon andamento dell’attività amministrativa ex art. 97 della Costituzione.

Il Comune ricorrente lamenta, in sostanza, che con il gravato provvedimento il Prefetto di Lecce non avrebbe adeguatamente motivato in merito ai due criteri cui la normativa di riferimento (art. 4, comma 1, ultimo periodo, e comma 2, del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2002, n. 168, e Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/07/2017) subordina che il corretto esercizio del potere prefettizio di individuare le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui installare sistemi di rilevamento automatico dei comportamenti violativi delle predette disposizioni del Codice della Strata, e cioè: “ a) un elevato livello di incidentalità;
e b) la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico
.” In particolare, secondo la prospettazione di parte ricorrente, “ la Prefettura, nell’adozione del gravato decreto, non ” sarebbe “ stata in grado:

- per un verso, di provare, come pure avrebbe dovuto, l’eventuale mutamento delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico dell’asse stradale de qua;

- per un altro verso, di provare una sensibile diminuzione del tasso di incidentalità e del fenomeno infortunistico che, si badi, deve necessariamente riferirsi al singolo tratto di strada oggetto di valutazione.

Anzi, avuto riguardo all’ultimo dei due requisiti, il Comune di Melpignano confuta la constatazione, recepita nel decreto prefettizio gravato, secondo cui nel periodo di funzionamento dell’autovelox (2019-2023) si sarebbe avuta una notevole riduzione del numero di sinistri stradali verificatisi nel tratto stradale considerato (“ da 132 nel quadriennio 2014-2018 ad appena 15 non mortali, di cui solo 3 verificatisi a causa dell’eccesso di velocità, nel triennio 2018-2021 ”), laddove, invece, stando ai dati esibiti dall’odierno ricorrente, “ si evince con immediatezza come il numero di sinistri con danno a persone (29 in totale) presenti una regolarità nell’arco temporale che va dal 2014 sino al 2021 ”, con la conseguenza che non emergerebbe “ alcun calo sistematico dei sinistri stradali, né una riduzione del fenomeno infortunistico ” nel periodo oggetto di osservazione. Anzi “ dai dati sul tasso di incidentalità forniti (i soli fornibili, si rammenta) dall’ASSET, non solo non si registra, nel tratto stradale in questione, un calo del numero dei sinistri, ma, addirittura, un leggero aumento di essi: ciò concerne anche il numero delle persone rimaste ferite in tali sinistri, che, nel triennio 2019-2021, subisce un aumento da 4 a 7 .”

3. Il 2/8/2023 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, la Questura di Lecce, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno, la Polizia Stradale di Lecce, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecce e il Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura erariale, mediante il deposito di una mera memoria di stile.

4. L’1/9/2023 l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria difensiva con la quale ha, preliminarmente, eccepito il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo al Comune ricorrente, con conseguente richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, e in subordine, ne ha eccepito l’infondatezza nel merito, chiedendone la reiezione.

5. L’1/9/2023 anche il Comune di Melpignano, in vista della udienza camerale del 6/9/2023, ha depositato una memoria con la quale, nel precisare quanto già argomentato con il ricorso introduttivo, ha insistito per l’accoglimento dello stesso e della domanda cautelare incidentalmente proposta.

6. Alla Camera di Consiglio del 6/9/2023 (fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta), il Presidente della Sezione, avendo il difensore del Comune ricorrente dichiarato a verbale di rinunciare alla predetta istanza cautelare nell’intesa di una rapida fissazione della causa nel merito e non essendosi l’Avvocato dello Stato opposto, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale e fissato l’udienza pubblica di discussione il 6 febbraio 2024.

7. Il 4/1/2024 le Amministrazioni resistenti hanno depositato memoria di replica con la quale, dopo aver replicato a quanto ex adverso dedotto, hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, per il rigetto del ricorso.

8. Il 5/1/2024 il difensore del Comune ricorrente ha depositato memoria con cui, dopo aver esibito ulteriori dati nel frattempo reperiti dall’I.S.T.A.T. sul tasso di incidentalità relativo al tratto di strada de quo nel periodo 2014-2022, ha chiesto la Collegio “ di valutare l’opportunità di disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., finalizzata a dissipare ogni possibile dubbio circa l’effettivo numero di sinistri stradali occorsi sul tratto di strada di cui si discorre […]”, concludendo con la richiesta di accoglimento del ricorso.

9. Il 16/1/2024 il difensore del Comune ricorrente ha depositato ulteriore memoria con la quale ha, sostanzialmente, ribadito quanto già dedotto con la precedente memoria.

10. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata introita per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, osserva il Collegio che - per evidente ragioni di economia processuale - si può prescindere da ogni questione sull’eccepita inammissibilità del ricorso (sul rilievo dell’Avvocatura erariale che la sicurezza stradale è un interesse pubblico che farebbe capo all’intero Stato-comunità), in quanto il ricorso è sicuramente infondato e va respinto.

2. Nel merito, infatti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.

3. È bene premettere una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

In particolare, l’art. 4, comma 1, ultimo periodo, e comma 2, del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168, attribuisce esplicitamente al Prefetto il potere di individuare (sia pure all’esito di una procedura complessa in cui devono essere sentiti gli Enti proprietari e gli organi di Polizia Stradale competenti per territorio) le strade extraurbane secondarie ovvero singoli tratti di esse (quale è quello ricompreso tra il Km. 980 e il Km. 984, direzione sud, della S.S. 16, Lecce-Maglie), sui quali utilizzare o installare dispositivi elettronici che consentono il controllo a distanza di eventuali infrazioni (alle norme di comportamento) di cui agli artt. 142 e 148 e 176 C.d.S. (cosiddetti autovelox), tenendo conto delle seguenti condizioni, che devono essere verificate tutte congiuntamente : a) tasso di incidentalità;
b) condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

Peraltro, è importante sottolineare che: “ la medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell’elenco delle strade di cui al precedente periodo .”

A livello di disciplina di dettaglio, poi, la Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/07/2017 (c.d. Circolare “Minniti”), avente a oggetto “ Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali ”, PARTE II, ribadisce che: “ i tratti di strada sui quali possono essere collocati dispositivi di controllo rispondono ai seguenti criteri: - un elevato livello di incidentalità;
- la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico
”. E per quando riguarda più specificamente il primo requisito, quello rappresentato dall’ “e levato livello di incidentalità sul tratto di strada”, la medesima Circolare ministeriale sottolinea “ l’esigenza, per ciascun tratto di strada da sottoporre a controllo, di un’accurata analisi del numero, della tipologia e – soprattutto – degli incidenti stradali ivi avvenuti nel quinquennio precedente, conformemente alla previsione normativa, per la quale l’impiego delle tecnologie di controllo del traffico è giustificato solo dalla gravità del fenomeno infortunistico registrato sul tratto di strada, riconducibile nelle sue cause a quei comportamenti rilevabili dai citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo ”, quindi, in definitiva, al superamento dei limiti di velocità di volta in volta prescritti (art. 142 C.d.S.), e alle manovre di sorpasso vietate (art. 148 C.d.S).

È evidente, dunque, come la sopracitata normativa di settore configuri l’impiego degli autovelox su di una strada extraurbana secondaria (o su di un tratto di essa) alla stregua di una misura cui è legittimo ricorrere solo quale extrema ratio , quando, cioè, l’installazione di essi si renda necessaria per rilevare le predette infrazioni al C.d.S., stante, da un lato, l’obiettiva impraticabilità del fermo del veicolo del trasgressore sul posto (che dovrebbe rappresentare, invero, la modalità ordinaria) e, dall’altro lato, l’alta incidentalità che si registri sulla medesima strada.

4. Tanto premesso, deve, anzitutto, essere disattesa la censura sollevata da parte ricorrente a tenore della quale il gravato decreto prefettizio sarebbe stato adottato all’esito di un’istruttoria gravemente lacunosa e insufficiente, trattandosi di censura sicuramente smentita dalla documentazione versata in atti, la quale, anzi, mette in evidenza come, in più di un’occasione, sia stata proprio la Prefettura di Lecce a sopperire alle mancanze del Comune di Melpignano, procurandosi autonomamente quelle informazioni che, invece, avrebbe dovuto essere fornite dal medesimo Comune.

Come anticipato in narrativa, infatti, la necessità di verificare la perdurante vigenza delle prescrizioni contenute nel decreto prefettizio n. 81389 del 17/7/2019, emersa nell’ambito della riunione del 16 giugno 2022, ha indotto il predetto “ Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali e per l’individuazione di misure di prevenzione e contrasto delle principali cause ” ad “ effettuare una valutazione aggiornata delle condizioni plano-altimetriche e di traffico e sull’incidentalità di tutti i tratti stradali della Provincia, al fine di addivenire a una revisione del cennato decreto . […]. Nello specifico occorre dimostrare che il tratto di strada, sul quale si intendono collocare ” o mantenere i dispositivi di accertamento a distanza dell’eccesso di velocità, “ manifesta un elevato tasso di incidentalità ed ha una conformazione plano-altimetrica per la quale appare impossibile o particolarmente difficoltosa l’applicazione degli ordinari moduli operativi che prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l’immediata contestazione della violazione accertata .” L’Osservatorio ha, pertanto, specificamente enumerato la documentazione che le Amministrazioni locali, interessate all’inserimento ovvero al mantenimento dei dispositivi de quibus nel decreto prefettizio in via di approvazione, avrebbero dovuto produrre a corredo delle relative istanze: “ - localizzazione esatta del tratto interessato e descrizione accurata della sede stradale anche con idonea documentazione fotografica e, ove possibile, da disegni, piantine o planimetrie;
studio statistico della situazione infortunistica, facendo riferimento ai sinistri che si sono verificati negli ultimi 5 anni nel tratto o nelle immediate vicinanze con l’indicazione, per ciascun sinistro, delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o alle cose che ne sono derivate;
- analisi del traffico riferita ad almeno una giornata lavorativa;
- relazione conclusiva del responsabile dell'ufficio con la quale si illustrano le attività di polizia svolte sulla strada e le difficoltà correlate all'utilizzazione degli ordinari modelli operativi di controllo, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico, o all'incolumità dei conducenti controllati e del personale operante.

E in seguito alla riunione de qua , la Prefettura di Lecce ha inviato ai Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni della Provincia una nota (prot. n. 97165 del 17/6/2022) con cui ha invitato quelli, tra di essi, interessati all’inserimento ovvero al mantenimento dei dispositivi in questione nei tratti stradali ricadenti nei territori di rispettiva competenza, a produrre tempestivamente la predetta documentazione.

Il Comandante della Polizia Locale di Melpignano, quindi, ha riscontrato siffatta comunicazione, producendo un’istanza di mantenimento dell’autovelox nel tratto stradale in questione (prot. n. 7835 del 7/7/2022), la quale, tuttavia, si mostra gravemente lacunosa, in quanto, al di là di generiche affermazioni circa la pericolosità del medesimo tratto, asseritamente dovuta all’eccesso di velocità dei veicoli in transito con conseguente richiesta di continuare a effettuarvi controlli tramite apparati di rilevazione automatica (senza, tuttavia, produrre alcuna documentazione a supporto di quanto predicato), in realtà non reca né la quantificazione dei sinistri verificatisi nel precedente quinquennio (con la specificazione delle relative possibili cause e conseguenze dannose derivate a cose e persone), né l’analisi del traffico riferita ad almeno una giornata, né una relazione esplicativa sia delle attività di polizia svolte dal Comune istante sulla strada in questione, ai fini della prevenzione del fenomeno dell’incidentalità, sia delle difficoltà correlate all’utilizzazione degli ordinari modelli operativi di controllo, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità dei conducenti controllati e del personale operante. Al punto da indurre la Prefettura di Lecce a richiedere, con comunicazione prot. n. 178199 del 10/11/2022, al predetto Comandante di produrre tutti gli elementi istruttori mancanti a integrazione della istanza di mantenimento inoltrata, non senza, peraltro, aver prima ribadito “ che, in virtù della previsione normativa dell’art. 4 l. n. 168/2002, l’impiego delle tecnologie di controllo del traffico è giustificato, tra l’altro, dalla gravità del fenomeno infortunistico registrato su un dato tratto di strada, riconducibile nelle sue cause a quei comportamenti rilevabili dai citati dispositivi (eccesso di velocità e violazione divieto di sorpasso) .”

Nel riscontrare tale richiesta di integrazione, tuttavia, il Comune di Melpignano, con p.e.c. del 24/11/2022, ha ammesso che: “ Nel quinquennio in questione gli Operatori di Polizia Locale, sul tratto della SS16 km 980+000-984+000, non hanno proceduto alla rilevazione di sinistri stradali in quanto sovente ad operare sull’arteria di che trattasi sono gli organi delle altre forze di polizia stradale. I compiti ai cui sono deputati gli Operatori della Polizia Locale sono principalmente di viabilità e regolazione della circolazione stradale in occasione degli incidenti. Riguardo alle attività di polizia sinora svolte sulla strada in questione si rammenta che le condizioni strutturali e di traffico non consentono di espletare i servizi in sicurezza per gli operatori, in quanto trattasi di strada extraurbana secondaria costituita da due carreggiate, ciascuna con due corsie per ogni senso di marcia, e spazi angusti per poter fermare i veicoli ed accertare le relative infrazioni.

Il che rende evidente come l’istanza del Comune odierno ricorrente di mantenimento dell’autovelox sul tratto di Strada Statale 16 ricadente nel proprio territorio non fosse motivata da una reale e documentata esigenza di mantenere basso il tasso di incidentalità sullo stesso, come dimostrato dalla circostanza che il medesimo Comune ignorasse persino il numero e il tipo di incidenti quivi verificatisi nel periodo di interesse, le possibili cause di essi e le relative conseguenze dannose, non avendo, del resto, mai svolto alcuna attività di prevenzione degli incidenti sul medesimo tratto, ma esclusivamente attività di viabilità e di regolazione del traffico in seguito al verificarsi degli stessi.

Per modo che la Prefettura di Lecce è stata costretta a procurarsi i dati necessari per verificare la fondatezza della istanza di mantenimento presentata dal Comune di Melpignano reperendoli ad altre fonti, in particolare dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce e dell’Automobile Club d’Italia di Lecce. E l’esame dei dati relativi all’incidentalità sull’arteria stradale di che trattasi da essi forniti ha evidenziato il verificarsi di 15 sinistri (tutti non mortali), solo 3 dei quali, peraltro, dovuti a eccesso di velocità, “ secondo i dati trasmessi da A.C.I. per il triennio 2018-2021 ” riferiti ai chilometri 980-984 della S.S. 16, Lecce-Maglia;
mentre, “ dai dati tramessi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, nel periodo 2017/2022 risultano rilevati dall’Arma 2 incidenti non riconducibili all’eccesso di velocità ”, giusta verbale della riunione del 14 febbraio 2023 tenuta dal “Gruppo tecnico di lavoro” nel frattempo istituto proprio per istruire le istanze pervenute nell’ambito del procedimento de quo (cfr. decreto del Prefetto di Lecce n. 0116097 del 20/7/2022). Conseguentemente, il Gruppo de quo ha preso atto di una significativa riduzione dell’incidentalità stradale sul tratto considerato rispetto al dato rilevato “ nel periodo 2017/2022 ”, pari a “ 132 sinistri di cui uno mortale ”, giungendo unanimemente a concludere che “ la strumentazione di controllo abbia esercitato l’auspicato effetto deterrente, determinando una riduzione dell’incidentalità stradale ed un generale comportamento di guida corretto da parte degli automobilisti per quanto concerne l’osservanza dei limiti di velocità ”.

I risultati dell’istruttoria condotta dal predetto “Gruppo tecnico di lavoro” sulle istanze di mantenimento/inserimento dei rilevatori in parola pervenute dagli Enti interessati e le conclusioni conseguentemente rassegnate dal medesimo Gruppo sono, quindi, state sottoposte all’attenzione dell’Osservatorio nel corso della riunione del 7/6/2023 (peraltro, allargata anche alla partecipazione delle Amministrazioni Comunali interessate), che si è conclusa con l’invito rivolto agli Enti interessati a “ produrre eventuali osservazioni integrative, così da consentire il completamento dell’istruttoria, i cui esiti saranno trasfusi nel decreto prefettizio, che in futuro potrà comunque essere integrato o modificato in relazione all’andamento dell’incidentalità nei tratti stradali della provincia .”

E nel riscontrare tale richiesta, l’Ufficio di Polizia Locale del Comune ricorrente ha fatto pervenire alla Prefettura di Lecce una propria relazione (prot. n. 83299 del 23/6/2023), recante (anche) i dati, forniti dall’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.), riferiti “ ai sinistri con danno a persone, numero di morti e feriti riconducibili” al tratto considerato, alla stregua dei quali nel triennio 2014-2021 si sarebbero verificati complessivamente 29 incidenti stradali, dei quali 13 (quindi 2 di meno dei 15 accertati dalla Prefettura di Lecce) nel quadriennio 2018-2021 (17 nel quinquennio 2017-2021), nessuno dei quali mortale e riconducibile a eccesso di velocità (a fronte, peraltro, di un elevatissimo traffico giornaliero pari ad oltre 16.000 veicoli).

Con la conseguenza che il predetto Osservatorio, nell’ambito della riunione tenuta il 6/7/2023, non ha potuto fare altro che prendere atto della sostanziale sovrapponibilità tra i dati in suo possesso e quelli forniti dal Comune ricorrente e, quindi, ribadire la propria “ proposta di espunzione dal decreto prefettizio del tratto in esame, non essendo riscontrata allo stato attuale un’elevata sinistrosità legata all’eccesso di velocità ”.

Pertanto, all’esito dell’esaustiva e complessa istruttoria svolta dai predetti Osservatorio e “Gruppo tecnico di lavoro”, come sopra compendiata, il Prefetto di Lecce ha adottato il provvedimento quivi gravato (in sostituzione del previgente decreto n. 81389 del 17/7/2019), con cui ha espunto dal novero delle strade sulle quali confermare la presenza degli autovelox proprio il tratto della S.S. 16 Lecce-Maglie che si estende dal km. 980,000 al km. 984,999 (direzione sud), e che ricade (salvo che per gli ultimi 999 metri) nel territorio del Comune di Melpignano.

5. Irrilevante è anche l’affermazione di parte ricorrente secondo cui le condizioni strutturali e le caratteristiche plano-altimetriche del tratto di strada di cui trattasi, il tipo di mezzi su di esso transitanti e l’intensità del relativo traffico veicolare impediscono che si possa far luogo alla contestazione immediata delle infrazioni al Codice della Strada, il che imporrebbe la necessità dell’utilizzo di un autovelox (cioè, di una postazione fissa) sul medesimo tratto stradale, al fine di “ garantire il pieno ed efficace espletamento del servizio di polizia stradale (svolto dal Comune di Melpignano e, in concreto, dal proprio Corpo di Polizia locale) e per garantire, vieppiù, quel necessario effetto deterrente di cui alla Direttiva del Ministero dell’Interno n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.7.2017 finalizzato alla riduzione o, per lo meno, al contenimento, dei sinistri stradali con danno a persone, morti e feriti ”.

Come chiarito, infatti, quello della oggettiva impossibilità di fare luogo alla predetta contestazione è sola una delle due condizioni che devono necessariamente sussistere affinchè siano legittime sia la installazione, sia la conservazione di un rilevatore a distanza delle violazioni del Codice della Strada (specificamente eccesso di velocità e divieto di sorpasso) su di una strada extraurbana secondaria, essendo a tal fine, altresì, necessario che sulla medesima strada si sia già registrata un’incidentalità tale che, per numero di sinistri, relative eziologia (superamento dei limiti di velocità e/o sorpassi non consentiti) e gravità delle conseguenze dannose, faccia ritenere opportuno l’utilizzo dei dispositivi de quibus . Laddove, invece, la mera impossibilità di rilevare le infrazioni al Codice della Strada verificatesi su di un tratto di strada extraurbana secondaria, senza che a essa, tuttavia, faccia seguito un reale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e, quindi, in definitiva per l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose (come paradigmaticamente nel caso di specie in cui, a fronte di ben 132.2019 infrazioni rilevate nel quadriennio 2019-2022, si sono verificati, secondo i dati forniti dallo stesso ricorrente, solo 10 incidenti, nessuno mortale e di eziologia non specificata), non può, a livello di legislazione primaria e di indirizzi ministeriali dettati in materia, in alcun modo giustificare la conservazione delle apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, ai sensi dell’art. 4, comma 4, D.L n. 121 del 2002.

6. Del pari destituita di fondamento è la deduzione di parte ricorrente secondo cui, poiché il tasso di incidentalità “ con danno a persone, morti e feriti ” relativamente al tratto di Strada Statale 16 de quo , non avrebbe subito alcuna diminuzione nel quinquennio 2017-2021, essendosi, al contrario, mantenuto relativamente costante con, anzi, un trend in (invero modestissima) crescita nel biennio 2020-2021 (rispettivamente +1 e +2 rispetto al 2019, almeno secondo i dati A.S.S.E.T.), cioè durante il periodo di funzionamento dell’autovelox, ciò dimostrerebbe che quest’ultimo non abbia esplicato quell’efficacia deterrente ritenuta, invece, provata dalla Prefettura di Lecce. Il che dimostrerebbe, altresì, “ l’immutata pericolosità dell’arteria de qua” con conseguente necessità che la stessa continui a essere ricompresa nel catalogo delle strade in cui è consentito il rilevamento elettronico della velocità di percorrenza senza l’obbligo di contestazione immediata.

In disparte la contraddittorietà tra i dati forniti dallo stesso ricorrente, posto che quelli di fonte A.S.S.E.T. evidenziano, non solo un numero complessivamente superiore di incidenti stradali nel quinquennio 2017-2021 rispetto a quelli di fonte I.S.T.A.T. (rispettivamente 17 e 10), ma, altresì, un trend in costante (ancorché lieve) aumento di sinistri nel triennio 2019-2021 (2;3;5;), smentito, però, dai dati I.S.T.A.T., secondo i quali, anzi, nel quadriennio 2019-2022 si sarebbe registrato un decremento della incidentalità (a fronte, infatti, dei 3 incidenti rilevati nel 2019 e nel 2020, nel 2021 e nel 2022 se ne sarebbero verificati solo 2 per anno), il Collegio osserva che, in ogni caso, tale disparità non mette in discussione, ma anzi conferma, l’assunto di fondo su cui poggia il gravato decreto prefettizio, e cioè che nel tratto di strada considerato non è dato rilevare un “ alto livello di incidentalità ”.

Inoltre, anche a voler ammettere, seguendo la prospettazione di parte ricorrente, che nel quinquennio 2014-2018 il numero dei sinistri con danni a persone (pari a 132), sullo specifico piccolo tratto della S.S. Lecce-Maglie di che trattasi (numero peraltro, come condivisibilmente osservato dall’Avvocatura erariale, “ non contestato dal Comune di Melpignano nell’ambito dell’istruttoria finalizzata all’adozione del precedente decreto prefettizio ”), cui l’Osservatorio e, quindi, la Prefettura di Lecce, hanno comparato il dato riferito al periodo 2018-2021 (pari, al più, a 15 incidenti non mortali), sia errato, in quanto asseritamente notevolmente più basso (solo 12, secondo i dati I.S.T.A.T., o 19 secondo i dati A.S.S.E.T., nel quinquennio 2014-2018), per modo che dovrebbe ritenersi che esso non si sia ridotto rispetto al passato essendo, al contrario, rimasto pressochè immutato (o, addirittura, leggermente incrementato) nel tempo, ciò comunque non è in grado di confutare (ma, anzi, conferma) il principale presupposto di fatto sulla cui scorta è stato adottato il gravato decreto, e cioè quello secondo cui il tasso di incidentalità sul predetto tratto stradale è - in ogni caso - assai basso e non presenta connotati di gravità (oltretutto, nessuno dei dati forniti dal Comune ricorrente fornisce la, pur necessaria, indicazione in merito sia alle specifiche conseguenze provocate da ciascuno degli incidenti occorsi sull’arteria considerata sia alle relative cause, specificamente da ricondurre all’eccesso di velocità).

Legittimamente, pertanto, la Prefettura resistente ha assunto la determinazione di espungerlo dalla rosa delle strade extraurbane secondarie in cui, eccezionalmente, è consentito l’impiego di postazioni fisse di rilevamento delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del D. Lgs. n. 285/1992.

In altri termini, al di là della correttezza (o meno) del dato sull’incidentalità pregressa (sulla cui scorta pure è stato adottato il decreto prefettizio n. 81389 del 17/7/2019), il Collegio non può non rilevare che il potere discrezionale spettante in subiecta materia al Prefetto, e che si è tradotto nel decreto impugnato, risulta esercitato in maniera sostanzialmente corretta, in quanto rispettoso della perspicua normativa di riferimento, la quale, come già chiarito, subordina la possibilità di installare, sulle strade extraurbane secondarie, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle predette violazioni anche (e soprattutto) al presupposto della gravità (in termini di frequenza, di conseguenze dannose e di possibili cause da individuare specificamente nell’eccesso di velocità e nei sorpassi non consentiti) del fenomeno infortunistico registrato sulle medesime strade nel quinquennio precedente.

Gravità che, nel caso di specie, è pacificamente esclusa alla stregua di tutti i dati forniti in giudizio dalle parti costituite, i quali, pur non sempre coincidenti, danno invariabilmente conto di un numero obiettivamente esiguo di incidenti stradali (con feriti) sul tratto considerato, nessuno dei quali, peraltro, mortale, e specificamente riconducibile a eccesso di velocità (non essendo state fornite prove in tal senso dal Comune ricorrente), a fronte, invece, di un numero (questo sì davvero cospicuo) di infrazioni rilevate nel periodo di riferimento e di un passaggio giornaliero di oltre 16.000 veicoli.

E che dinanzi a siffatta circostanza e, quindi, alla sostanziale ragionevolezza e legittimità del gravato decreto prefettizio, sia inibito al G.A. adito di sindacarlo in sede di legittimità e di disporne l’annullamento è, altresì, reso evidente dalla recente evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha subito il processo amministrativo, il quale non presenta più (esclusivamente) i connotati di giudizio sull’atto, essendo divenuto sempre più giudizio sul rapporto sostanziale e sulla spettanza del bene della vita.

Posto, dunque, che il processo amministrativo – in coerenza con la sua ratio sostanzialistica, finalizzata a garantire l’effettività della tutela delle posizioni coinvolte, e con la sua evoluzione da giudizio (solo) sull’atto a giudizio (anche) sul rapporto - deve tendere ad accertare non tanto la presenza di vizi formali o comunque non essenziali nell’espletamento dell’attività amministrativa, ma essenzialmente la fondatezza o meno della pretesa dedotta in giudizio dalla parte ricorrente, vale a dire la spettanza del “bene della vita” perseguito con la proposizione del ricorso, il Collegio non può non rilevare come, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la pretesa al bene della vita cui aspira il Comune di Melpignano, e cioè il mantenimento dell’autovelox sul tratto di S.S. 16 che attraversa il suo territorio (km. 980+000-984+000 direzione sud), è palesemente priva di fondamento proprio alla luce delle predette circostanze di fatto (scarsa incidentalità, che neppure presenta connotati di gravità, in termini di possibili cause e conseguenze dannose a persone e cose) e della pertinente normativa di settore (sopra richiamata).

8. Del pari, integralmente destituita di fondamento fattuale e giuridico è l’ulteriore censura (peraltro, del tutto sguarnita di elementi probatori a sostegno) di disparità di trattamento che sarebbe stata perpetrata dalla Prefettura di Lecce “ nel prendere in esame talune istanze prospettate dalle Amministrazioni interessate ” e, in particolare, quella del Comune di Galatina, in quanto il predetto Osservatorio, nella riunione del 6/7/2023, prende atto che, dai dati A.S.S.E.T. (forniti, cioè, dalla stessa fonte utilizzata dalla odierna ricorrente) trasmessi dal predetto Comune “ sull’incidentalità nel periodo 2017-2021 nel tratto dal km 14 al km 17 , risultano [..] 39 sinistri, di cui 2 mortali, con 81 feriti ,” e che da “ una indagine analitica sulle cause di tali sinistri ”, fatta pervenire dal medesimo Comune, “ si evince che le principali dinamiche rilevate (tamponamento, fuoriuscita di strada e scontro laterale/frontale) sono evidentemente riconducibili all’eccesso di velocità od all’errata manovra di sorpasso .” Correttamente, pertanto, il “ Consesso, preso atto dell’articolata e completa integrazione istruttoria prodotta dall’Ente, concorda nel proporre il mantenimento del citato tratto stradale nel decreto prefettizio, essendo stato riscontrato nell’ultimo quinquennio un numero ancora elevato di sinistri riconducibili all’eccesso di velocità [..] ”.

9. Infine, per mera completezza espositiva, il Collegio rileva che i dati da ultimo forniti da parte ricorrente, che danno conto di due incidenti stradali (il secondo dei quali mortale) verificatisi sul tratto de quo il 28/8/2023 e il 12/12/2023, sono sia irrilevanti ai fini di causa, in quanto riferiti a episodi verificatisi in epoca successiva all’adozione dell’impugnato decreto prefettizio, sia - comunque - oggettivamente non significativi, in quanto entrambi si sono verificati, sì sulla S.S. 16 al km. 980+800, ma nella careggiata Nord, cioè nel senso di marcia opposto rispetto a quello ove risultava installata la postazione di controllo del Comune di Melpignano, inoltre entrambi sono di eziologia a oggi ignota, in quanto il primo sembrerebbe da ricondurre a un “ probabile colpo di sonno ” (giusta nota della Prefettura di Lecce, 150528 del 27/11/2023, versata in atti e non contestata dal Comune ricorrente), mentre del secondo (purtroppo mortale) non è stata portata in giudizio alcuna prova della sua riconducibilità a una delle infrazioni suscettive di essere colte dai sistemi di rilevamento automatico de quibus .

10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato risulta esente dalle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve, quindi, essere respinto.

11. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, stante anche la complessità e la novità, in fatto e in diritto, delle questioni oggetto della presente causa.

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