TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-02, n. 202314537
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/10/2023
N. 14537/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08262/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8262 del 2023, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato U M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
di illegittimità serbato nei confronti dell’istanza presentata in data 19/01/2023 e volta all’affrancazione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione gravante su alloggi realizzati
in aree destinate all’Edilizia Residenziale Pubblica, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere della PA in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di espresso provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 31.5.2023 a Roma Capitale, nonché depositato in pari data, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale ex artt.31 e 117 cpa al fine di accertare l’illegittimità del silenzio serbato nei confronti dell’istanza presentata in data 19/01/2023 e volta all’affrancazione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione gravante su alloggi realizzati
in aree destinate all’Edilizia Residenziale Pubblica, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere della PA in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di espresso provvedimento.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio, in data 6.6.2023, per resistere al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Il ricorso avverso il silenzio inadempimento è fondato, in quanto, a fronte dell’istanza presentata dall’interessato a mezzo pec in data 19.1.2023, l’Amministrazione intimata non ha tuttora concluso il procedimento con provvedimento espresso, in violazione del principio codificato all’art.2, co.1 L.n.241/90 e dei termini applicabili al procedimento de quo, relativamente all’iter procedimentale finalizzato all’affrancazione dal prezzo massimo di cessione, ai sensi dell’art.35 L.n.865/71 e s.m.i. per l’immobile meglio indicato nella parte narrativa del ricorso.
Per quanto precede, occorre pertanto:
- accogliere il ricorso e dichiarare il persistente inadempimento dell’Amministrazione resistente nel fornire riscontro all’istanza di affrancazione;
- ordinare a Roma Capitale di provvedere definitivamente in modo espresso sull’istanza de qua, concludendo il procedimento entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica;
- nominare, per l’ipotesi in cui il l’Amministrazione non ottemperi ai dettami della presente sentenza nel termine sopra indicato, quale commissario ad acta, l’Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato Generale di Finanza (IGF) della Ragioneria Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente dello stesso Ispettorato, affinché si insedi e provveda, su istanza di parte, nell’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, ed il cui eventuale compenso, da liquidarsi con separato decreto, si pone a carico di Roma Capitale.
5. Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza dell’Amministrazione resistente a beneficio della parte ricorrente, per essere liquidate come indicato in dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.