TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-03-24, n. 201504500

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-03-24, n. 201504500
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201504500
Data del deposito : 24 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02339/1999 REG.RIC.

N. 04500/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02339/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2339 del 1999, proposto da:
F L, rappresentato e difeso dagli avv. G V, A S, con domicilio eletto presso l’avv. A S in Roma, Via del Babuino, 107;

contro

Ministero della Difesa, in persone del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della determinazione ministeriale del 4.11.1998, comunicata con nota del DPGM, prot. n. II\4\38458\FAS e notificata il 12.12.1998 dalla quale risulta modificata l’anzianità assoluta del ricorrente per effetto del collocamento in aspettativa per motivi privati;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2014 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato l’8 febbraio 1999 e depositato il 22.2.1999, il tenente Luca Fornaro adiva questo Tribunale per ottenere l’annullamento della determinazione ministeriale di cui in epigrafe, con la quale, per l’effetto dell’aspettativa privata a lui precedentemente concessa, era stata modificata l’anzianità assoluta dal 01.09.1992 al 01.09.1995 ai sensi dell’art. 10, l. 10.4.1954, n. 113, seguendo nel ruolo il pari grado Recchioni Giancarlo.

2. Assumeva che, a fronte di un periodo di aspettativa concesso per complessivi anni due (dal 31.8.1996 al 31.8.1998) con il gravato provvedimento si era proceduto a sottrarre dalla sua anzianità effettiva un periodo di anni tre anziché di anni due, sulla base del disposto dell’art. 10, l. 113 cit., e che, inoltre, erroneamente era stata fatta applicazione della perdita dei posti ruolo così come prevista nella stessa norma dell’art. 10, l. 113 cit.

3. Affidava il ricorso ai seguenti motivi di diritto:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, legge n. 113/1954 poiché se da un lato il Ministero, correttamente aveva calcolato, in applicazione della detta norma la detrazione di anzianità corrispondente alla perdita di n. 252 posizioni di ruolo, dall’altro la collocazione disposta in concreto con il provvedimento impugnato si è posta in insanabile contrasto con la norma medesima.

Inoltre a fronte di due anni di aspettativa, del tutto contraddittoriamente veniva fatta discendere la perdita di tre anni di anzianità assoluta.

II. Violazione art. 3 cost., eccesso di potere e manifesta ingiustizia.

2. Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, con memoria di mera forma.

3. Alla camera di consiglio del 15.3.1999 il collegio accoglieva l’istanza cautelare proposta.

4. All’udienza pubblica del 9 dicembre 2014 la causa è passata, infine, in decisione.

5. Il ricorso è solo in parte fondato.

L’art. 10, l. 10.4.1954, n. 113, norma vigente al momento dell’emanazione del gravato provvedimento, statuisce che “ L'ufficiale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato: (…) 4) in aspettativa per motivi privati;(…) La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate ”.

L’amministrazione ha, innanzitutto, errato nel farne applicazione al caso de quo con riguardo alla rideterminazione dell’anzianità assoluta: a fronte dei due anni di aspettativa per motivi privati goduta dal ricorrente avrebbero dovuto essere detratti, in base ad una corretta interpretazione della norma, due anni di anzianità di servizio e non tre come invece risulta dal gravato provvedimento.

6. Con riguardo, invece, alla perdita del numero dei posti di ruolo per effetto dell’anzidetta aspettativa, l’amministrazione, come affermato dallo stesso ricorrente, ha correttamente applicato il criterio statuito all’art. 10, l. cit., determinando la suddetta perdita in n. 252 posti.

Il ricorrente sostiene, però, che l’amministrazione abbia erroneamente applicato tale detrazione perché, nell’effettuarla, avrebbe dovuto prendere a riferimento il ruolo esistente alla data di inizio del periodo di aspettativa e non, come invece ha fatto, il ruolo esistente all’atto del rientro in servizio.

L’assunto non ha pregio.

In un analogo, ancorché risalente, precedente, questo stesso Tribunale ha avuto modo di precisare, con un convincibile ragionamento, che la detrazione di anzianità ed il conseguente calcolo del numero dei posti da perdere nel ruolo all'atto della riammissione in servizio dell'ufficiale, a norma dell'art. 10 l. 10 aprile 1954, n. 113, deve necessariamente determinarsi al momento della riammissione in servizio e quindi con riferimento al ruolo esistente al momento in cui la detrazione riveste i caratteri della concretezza ed attualità richiesti dalla norma (cfr. Tar Lazio Sez. I, 27 giugno1984, n. 575).

D’altra parte la stessa operazione di calcolo del numero di posti da detrarre, di cui alla citata norma, prende a riferimento le promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, “effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio”: ed è, allora, solo rispetto a tale ultimo momento che la detrazione può essere logicamente applicata.

Ciò posto, deve ritenersi corretta l’applicazione della detrazione a ruolo di n. 252 posti, di cui al gravato provvedimento, così come operata dalla resistente amministrazione.

Per cui, sotto tale profilo il ricorso non merita accoglimento.

7. Il ricorso deve, dunque, essere accolto solo con riferimento alla modificazione dell’anzianità assoluta laddove l’impugnata determinazione avrebbe dovuto decurtare 2 anni, corrispondenti al periodo di aspettativa goduto, anziché 3, come in essa disposto.

Ne consegue l’annullamento, in parte qua , della determinazione del 4.11.1998.

8. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

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