TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-12-27, n. 202303070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-12-27, n. 202303070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202303070
Data del deposito : 27 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2023

N. 03070/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01856/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2023, proposto da
R D V, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, F B e P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

M G A, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del permesso di costruire n. 3941 del 18 settembre 2023, pratica edilizia n. 2022/00108/PDC, comunicato in data 23 settembre 2023, relativo alla demolizione e ricostruzione con ampliamento del 35% ai sensi dell’art. 5 della l. R.C. n. 19/2009 e art. 2 bis comma 1 ter del d.P.R. n. 380/2001, del fabbricato sito alla via Zurlo del Comune di Angri, identificato al catasto fabbricati al foglio 10 mappale n. 74 e 1044 di proprietà di Apicella Maria Giovanna;

per quanto occorrere possa,

del presupposto parere di conformità dell’intervento redatto dall’Ufficio l’8 settembre 2023;

del silenzio – inadempimento serbato sull’istanza della ricorrente ex artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001,

finalizzata all’esercizio da parte del Comune di Angri dei poteri di accertamento, vigilanza e repressione dell’illegittima attività urbanistica della proprietaria confinante;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso si impugna il permesso di costruire n. 3941 del 18 settembre 2023 rilasciato alla confinante di parte ricorrente e relativo alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un immobile, in uno con il silenzio asseritamente serbato dall’amministrazione sull’istanza finalizzata a sollecitare l’esercizio dei poteri comunali di accertamento, vigilanza e repressione degli abusi edilizi.

Si eccepisce la violazione delle distanze legali tra le costruzioni perché il fabbricato assentito dal Comune è previsto in aderenza alla proprietà della ricorrente, benché esista sul confine un muro perimetrale finestrato, sicché la costruzione in aderenza, per dimensioni e tipologia, oscurerebbe le luci e le vedute della proprietà De Vivo.

Si richiama la L.R. Campania n. 1/2011, art. 4, comma 2, lettera c), la quale stabilisce che l’ampliamento è consentito nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati di cui al Decreto Ministeriale n. 1444/1968.

Si evidenzia che il permesso a costruire è stato rilasciato anche in forza di una “ scrittura privata del 1971 ”, la quale risulta sottoscritta da soggetti estranei alla presente vicenda e riguarda una particella diversa da quella in oggetto, deducendo in ogni caso la nullità di tale atto, non potendosi derogare in via negoziale alla disciplina delle distanze legali.

Si rappresenta che il riscontro all’istanza di attivazione dei poteri di vigilanza e repressione è stato soltanto apparente, avendo il Comune domandato chiarimenti alla proprietaria confinante, chiarimenti che, però, si sono concretizzati nella sola allegazione di una relazione tecnica identica a quella presentata in sede di richiesta di permesso a costruire, la quale, lungi dal dimostrare la legittimità del progettato intervento, ha invece confermato le criticità evidenziate.

Il Comune di Angri si è costituito in resistenza deducendo che il progetto presentato comporta la demolizione del fabbricato esistente, la ricostruzione dello stesso con incremento volumetrico nei limiti del 35% (ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2009) e nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti (a norma dell’art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R: n. 380/2001), prevedendo la costruzione in aderenza al muro di confine con la proprietà della ricorrente, su cui sono presenti luci, non vedute (trattandosi di aperture munite di inferriate che impediscono l’affaccio e la visione mobile e globale sull’altrui proprietà).

Ha evidenziato che la costruzione in aderenza è consentita nella zona in questione dalla Norme Tecniche di Attuazione del vigente PUC ed è ammessa, ai sensi dell’art. 904 c.c., in presenza di luci nella parete del vicino posta sul confine.

Ha aggiunto che i poteri di vigilanza e controllo, richiesti dalla ricorrente, sono stati ampiamente espletati dall’Ente con la verifica della pratica edilizia presentata da M G A.

Ha eccepito, infine, la carenza di legittimazione passiva di parte ricorrente, posto che la sola vicinitas non fa sorgere automaticamente in capo al proprietario dell’immobile il diritto all’attivazione del giudizio.

La controinteressata, alla quale il ricorso è stato notificato ex art. 143, comma 1, c.p.c., non si è costituita in resistenza.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 19 dicembre 2023 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti (che non hanno sollevato obiezioni in merito) di possibile definizione con sentenza breve.

Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata.

Invero, non è condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui la costruzione in aderenza non sarebbe assentibile per l’esistenza sul confine di un muro perimetrale finestrato.

Dalla documentazione depositata in atti dal Comune risulta infatti che le aperture presenti sul muro di confine sono qualificabili come luci ai sensi dell’art. 901 c.c., secondo il quale: “ Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:

1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;

2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;

3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa ”.

Ebbene, tali luci danno vita a un diritto condizionato, ben potendo essere chiuse nei modi consentiti dall’art. 904 c.c., che al primo comma prevede: “ La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza ”.

In altri termini, la norma impone il sacrificio del diritto del vicino di tenere le luci nel muro, subordinato all’erezione da parte del confinante di una costruzione, in appoggio o in aderenza al muro stesso.

Nel resto, sempre alla luce della documentazione depositata dal Comune, il progetto presentato risulta legittimo, essendo la ricostruzione contenuta nei limiti dell’incremento volumetrico consentito e delle distanze legittimamente preesistenti.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
le spese nei confronti della parte controinteressata non costituita sono compensate.

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