TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-04-18, n. 202300239

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-04-18, n. 202300239
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300239
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2023

N. 00239/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00927/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 927 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cear Societa' Cooperativa Consortile e Rh Builder S.p.A., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna, non costituita in giudizio;

nei confronti

Impresa Devi Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Sansone e Miriam Hamdan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Tabano S.r.l., Infratech, Socomi, Cons. Coop, non costituite in giudizio;
Operazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo :

- della nota del 10.11.2022, con la quale la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 76, co. 2 bis, e co. 5, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha comunicato l’esclusione del costituendo R.T.I. CEAR SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE, esecutrice RH BUILDER S.P.A., - CIME S.R.L. dalla procedura “Procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento di un Accordo Quadro, di cui all’art. 54, D. Lgs. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n. 190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna. - Lotto 3 - CIG. 922707572A”;

- del provvedimento prot. n. 16843 del 10.11.2022, con il quale il Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio Emilia Romagna, U.O. Servizi tecnici, ha comminato la suddetta esclusione per asserita violazione del paragrafo XIV del disciplinare di gara;

- di tutti i verbali di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica in esame, ivi compresi il secondo verbale del Seggio di gara relativo alla seduta dell’8.11.2022, assunto al prot. n. 16780 del 9.11.2022, con il quale l’Organo di gara ha disposto l’esclusione del costituendo R.T.I. CEAR SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE, esecutrice RH BUILDER S.P.A., - CIME S.R.L. dalla procedura di gara suddetta, limitatamente al Lotto 3;

- di ogni altro atto agli stessi presupposto, successivo e/o altrimenti connesso, ivi compreso, se e per quanto occorra, del verbale e/o del provvedimento, anche di data ed estremi ignoti, con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria finale con esclusione del costituendo R.T.I. CEAR SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE, esecutrice RH BUILDER S.P.A., - CIME S.R.L. dalla procedura di gara, limitatamente al Lotto 3, e l’affidamento, nell’arco dei 5 oo.ee. preposti all’esecuzione dell’A.Q., a diverso o.e. individuato nel R.T.I. controinteressato, collocato al sesto posto della graduatoria finale;

- del Bando e del Disciplinare di gara, di cui ad ogni buon conto si insta per la declaratoria di nullità, ivi compreso il citato par. XIV ed il par. XIII, nella misura in cui prevedono l’obbligo, in caso di R.T.I., di qualificazione su ogni categoria di cui si compone l’A.Q. in capo a ciascun raggruppato, indipendentemente dalle funzioni di mandataria e/o di mandante, unitamente al par. XI, nella misura in cui impone la costituzione, ai fini dell’aggiudicazione dell’A.Q., di soli R.T.I. di tipo orizzontale e/o in ogni caso di analoghe disposizioni contenute in seno alla lex specialis;

- di ogni atto e/o provvedimento applicativo delle disposizioni del Bando e del Disciplinare escludenti i R.T.I. comprensivi di mandanti non qualificate in tutte le categorie di lavorazione dell’A.Q., ivi comprese le FAQ n.ri 1, 6 e 13, rese nel corso della selezione;

E PER LA DECLARATORIA DI NULLITA’

per violazione di Legge secondo quanto stabilito dall’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, e/o per la disapplicazione del Bando e del Disciplinare, e segnatamente del par. XIV e XIII, nella misura in cui prevedono l’obbligo, in caso di R.T.I., di qualificazione su ogni categoria di cui si compone l’A.Q. in capo a ciascun raggruppato, indipendentemente dalle funzioni di mandataria e/o di mandante, unitamente al par. XI, nella misura in cui impone la costituzione di soli R.T.I. di tipo orizzontale, e/o in ogni caso di analoghe disposizioni contenute in seno alla lex specialis, tutte rese in violazione all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del Considerando 15 e dell’art. 19 della Direttiva

UE

2014/24;

NONCHE’

per l’accertamento del diritto della CEAR SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. CEAR SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE, esecutrice RH BUILDER S.P.A., - CIME S.R.L., a vedersi aggiudicato l’A.Q. multilaterale in parola, limitatamente al Lotto n. 3;

per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010, con diverso operatore economico beneficiario per scorrimento a seguito di esclusione della ricorrente;

per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo a carico della Stazione appaltante di sottoscrizione del relativo A.Q., attesa la disponibilità della ricorrente a subentrare, ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto, nella denegata ipotesi in cui nelle more esso sia stipulato da diversa affidataria;

ancora, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ecc.mo Collegio non dovesse dichiarare l'inefficacia dell’A.Q. eventualmente stipulato con terzi, per la condanna del Committente intimato al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all'utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi sul valore dei contratti applicativi dell’A.Q. ingiustamente negato;

quanto al ricorso per motivi aggiunti :

- del provvedimento prot. n. 19866 del 29.12.2022, recante l’aggiudicazione della Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento di un Accordo Quadro, di cui all’art. 54, D. Lgs. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n. 190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia-Romagna, limitatamente al

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