TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-04-02, n. 202406367
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Pubblicato il 02/04/2024
N. 06367/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11972/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11972 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Roma n. -OMISSIS-del 25/05/2022 con cui si respinge, dichiarandola inammissibile, l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), L. 91/1992 in data 29/09/2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 28 settembre 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Con decreto n. -OMISSIS-del 25 maggio 2022 il Prefetto della Provincia di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza, per non avere l'interessata dato riscontro agli inviti ad integrare la documentazione e a presentarsi personalmente presso l'Ufficio.
Avverso detto provvedimento insorge l’interessata con l’odierno gravame affidato ai seguenti motivi di ricorso:
1. Violazione dell'art. 1 e 10-bis L. 241/1990, dell'art. 2 D.P.R. 362/1994, nonché dei precetti costituzionali di legalità, buona amministrazione e ragionevolezza.
Eccesso di potere per omessa partecipazione dell'interessato alla definizione del procedimento.
In particolare, l’istante lamenta di non aver ricevuto né la comunicazione di accettazione della domanda né quelle relative al proseguimento dell' iter amministrativo che avrebbe dovuto ricevere sulla propria e-mail, di non aver neppure ricevuto le comunicazioni che la Prefettura assume di averle inviato in data 19/02/2020 e in data 15/04/2020 ed infine di non aver avuto la notifica dell’avviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 91/1992.
Sostiene peraltro che, a fronte della lesione delle prerogative partecipative lamentata, l’illegittimità del decreto di inammissibilità non può essere superata nemmeno invocando la sanatoria degli atti amministrativi prevista dall’art. 21- octies L. 241/90, dato che la ricorrente poteva - in sede di procedura ex art. 10- bis – produrre in originale la documentazione richiestagli con una comunicazione che non ha ricevuto e quindi dimostrare il possesso di tutti requisiti necessari per accedere alla cittadinanza.
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 9 bis L. 91/1992, dell'art. 2 D.P.R. 362/1994.
Eccesso di potere per errata e/o omessa valutazione di fatti e documenti determinanti, per difetto dei presupposti del diniego, per inadeguatezza dell’istruttoria.
La ricorrente assume di essere in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali per essere dichiarata cittadina italiana e di avere prodotto tutta la documentazione necessaria.
La p.a., costituita in giudizio in data 20 febbraio 2023, ha prodotto documenti ed una relazione difensiva, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando tutto quanto ex adverso dedotto dalla parte, in particolare, evidenziando che ella aveva il dovere di cooperare con l’amministrazione, attraverso il controllo delle comunicazioni inviate sul portale e sull’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda -OMISSIS-
La ricorrente con memoria del 16 novembre 2023 ha replicato contestando il contenuto e gli argomenti della relazione della p.a. Segnatamente ha lamentato la mancata ricezione di una mail prima o contestualmente al caricamento delle comunicazioni sulla piattaforma informatica, aggiungendo che ella non avrebbe potuto venire a conoscenza delle comunicazioni riguardanti la propria pratica, non avendo ricevuto il codice identificativo, prima, né le mail di avviso di inserimento delle stesse sul portale, dopo. A quest’ultimo proposito l’istante ha in particolare censurato l’operato del Ministero per non aver dimostrato l’avvenuto invio delle comunicazioni anche sulla mail indicata in sede di domanda, rilevando una difformità tra l’indirizzo mail richiamato dalla p.a. nella relazione difensiva del 20 febbraio 2023, -OMISSIS- e l’indirizzo mail con cui l'istante si è registrata al portale del Ministero dell'Interno, -OMISSIS-
L’Amministrazione non ha controdedotto alcunché a sua difesa neanche in conseguenza degli incombenti istruttori disposti dalla Sezione con ordinanza n. 8206/2023.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.
In proposito, è da ritenere assorbente la fondatezza del primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta di non essere stata messa in condizione di partecipare al procedimento per mancata notifica delle comunicazioni a lei indirizzate anche tramite posta elettronica.
Il Collegio premette che in ragione della previsione di cui all’art. 33, comma 2- bis , decreto-legge n. 69/2013, conv. nella legge n. 98/2013, in linea con le previsioni dell’art. 3 del Codice dell’Amministrazione Digitale, è stata introdotta una modalità semplificata di comunicazione della p.a. con l’utente richiedente la cittadinanza attraverso piattaforma informatica.
Si tratta di una modalità di interlocuzione, finalizzata ad accelerare ed efficientare la trattazione delle istanze, prescelta dall’Amministrazione come modalità esclusiva per la gestione dei procedimenti perché coniuga le superiori statuizioni legislative (art. 33, comma 2 bis, del decreto legge n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013, secondo cui “[e] ntro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici ”) con l’interesse del destinatario alla più rapida definizione del procedimento (cfr. Tar Lazio, Sez. V bis n. 4262/2023 e 2914/2022;sez. I ter, n. 8580/2022).
A tutela delle esigenze partecipative dell’istante è previsto altresì che all’utenza sul portale on line sia associato un indirizzo di posta elettronica del richiedente, cui vengono inviate le notifiche di recapito di corrispondenza, consentendone un monitoraggio e una lettura in tempo reale.
Peraltro circa la rilevanza dell’invio contestuale della mail al fine del perfezionamento della notifica del caricamento di comunicazioni sul portale informatico, deve osservarsi - come è stato precisato nelle circolari del Ministero dell’interno sul procedimento di concessione della cittadinanza che si sono avvicendate - che l’indirizzo di posta elettronica associato all’utenza del richiedente lo status dichiarato al momento di presentazione della domanda costituisce domicilio eletto, ai sensi dell’art. 47 del codice civile.
Tuttavia, fermo il riconoscimento normativo di siffatto domicilio digitale e del riconoscimento normativo delle comunicazioni in via telematica, con specifico riferimento al caso sub iudice , il Collegio rileva che non può dirsi provato che sia stata assicurata la conoscibilità delle comunicazioni da parte del ricorrente, non risultando dagli atti di causa in maniera univoca che quanto caricato sul portale on line sia anche stato oggetto di notifica attraverso l’invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal richiedente lo status al momento della presentazione dell’istanza, visto anche l’errore nell’individuazione dello stesso indirizzo di posta elettronica dedotto dal ricorrente a seguito della lettura della relazione difensiva del Ministero -OMISSIS-
Ne consegue che, anche in applicazione dell’art. 64 cod.proc.amm., si deve ritenere fondata la censura con cui la parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie procedimentali e dell’art. 10 della legge n. 241/1990 (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, 13 novembre 2023, n. 16921).
Il ricorso va pertanto accolto, stante il valore assorbente della censura sopraindicata, con conseguente annullamento dell’atto impugnato;fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che, in esecuzione della presente sentenza, è tenuta a riavviare il procedimento conclusosi con l’atto impugnato, dandone preavviso all’interessato.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della peculiarità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.