TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202401409
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2024
N. 01409/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2016, proposto da
R.O.Pe.S. di Pinello Antonio e Lavori Stradali S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati G A e D Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. G A in Palermo, via Tunisi n.11;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato per Le Opere Pubbliche per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per la condanna
al risarcimento dei danni per la ritardata definizione dei procedimenti rispettivamente promossi al fine di ottenere l’incremento dell’iscrizione nella categoria S12 dell’Albo Nazionale Costruttori, con la conseguente condanna al risarcimento del danno di € 408.330,19 per la R.OP.E.S. e di € 125.640,06 per la Lavori Stradali s.r.l.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato per Le Opere Pubbliche per la Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso in riassunzione notificato il 2 febbraio 2016 e depositato il successivo 17 febbraio 2016, la R.OP.E.S. di Pinello Antonino e la Lavori Stradali s.r.l. hanno chiesto accertarsi la responsabilità Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la ritardata definizione dei procedimenti rispettivamente promossi al fine di ottenere l’incremento dell’iscrizione nella categoria S12 dell’Albo Nazionale Costruttori.
Hanno chiesto pertanto la condanna del predetto Ministero al risarcimento dei danni conseguenti all'esclusione da una gara di appalto indetta dall'A.N.A.S. (cui dichiaravano di partecipare in costituenda associazione anche con la S.E.L. IMPIANTI s.r.l. e con la DM COSTUZIONI s.r.l.).
L’esclusione dalla gara (in esito alla quale la costituenda A.T.I. era stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria) era fondata sulla mancanza dei necessari requisiti di iscrizione all'albo nella categoria richiesta, determinata, nella prospettazione di parte ricorrente, dal colpevole ritardo con cui gli organi preposti alla tenuta dell'albo costruttori avevano istruito le pratiche sulle domande di aggiornamento delle classifiche presentate dalle imprese interessate:
- la ROPES, già in possesso di iscrizione per l'importo di £ 1.500.000.000 aveva chiesto elevarsi la classifica a £ 3.000.000.000;
- la LAVORI STRADALI s.r.l. e la S.E.L. IMPIANTI s.r.l., non in possesso di iscrizione per la categoria, aveva richiesto l'iscrizione per £ 1.500.000.000.