TAR Bari, sez. U, ordinanza cautelare 2013-09-12, n. 201300493

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, ordinanza cautelare 2013-09-12, n. 201300493
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300493
Data del deposito : 12 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01060/2013 REG.RIC.

N. 00493/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01060/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

()

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2013, proposto da:

E A, rappresentato e difeso dall'avv. V P, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio legale associato Trevi, alla via Tommaso Fiore n. 62;

contro

Ministero della Giustizia, Sottocommissione esami da avvocato presso la Corte d’Appello di Bari, Commissione centrale di esami da avvocato, Sottocommissione di esami da avvocato presso la Corte d’Appello di Bologna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- delle determinazioni assunte dalla sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Bologna la quale ha espresso un giudizio non favorevole sulla prova scritta svolta dalla ricorrente e conseguente non ammissione alla prova orale dell’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2012/2013, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto, comunque lesivo;

- del verbale di adunanza del 29.04.2013 della 3^ sottocommissione per gli esami di Avvocato sessione 2012, riunitasi presso la Corte di Appello di Bologna, nella parte in cui ha attribuito una valutazione insufficiente alla ricorrente;

- del provvedimento pubblicato mediante affissione nei locali della Corte di Appello di Bari in data 24 giugno 2013, nella part in cui la ricorrente è stata dichiarata non ammessa a sostenere le prove orali della sessione n corso degli esami di avvocato presso la citata Corte nonché di tutti gli atti connessi, collegati e conseguenti, anche non conosciuti, comunque lesivi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, Sottocommissione esami da avvocato presso la Corte d’Appello di Bari, Commissione centrale di esami da avvocato, Sottocommissione di esami da avvocato presso la Corte d’Appello di Bologna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 il dott. S G e uditi per le parti i difensori avv. V P e avv. dello Stato Grazia Matteo;

Considerato che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza in quanto l’operato dell’Amministrazione, in sede di correzione e di valutazione degli elaborati, appare immune dai vizi prospettati e, sotto altro profilo, le censure attengono al merito dell’azione amministrativa;

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