TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-11-22, n. 202406450
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2024
N. 06450/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01289/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2021, proposto da
Francesco AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosita Brigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'avviso di accertamento esecutivo n. 91/2020, successivamente notificato in data 02.02.2021, adottato dal Comune di Giugliano in Campania, con il quale è stato ordinato ed ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00 (ventimila//00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001;
b) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi la Delibera Commissariale n. 42 del 18.09.2020, il verbale della Polizia Locale del 14.12.2020 di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 3 del 31.01.2017 emessa ai sensi dell'art. 34 del DPR 380/2001, mai notificati al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2024, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio è stata impugnata l’ordinanza nr. 91/2020, con la quale il Comune di Giugliano in Campania ha ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. n. 380 del 2001; di seguito i motivi di censura articolati in ricorso:
1) in primo luogo, si assume che il provvedimento sanzionatorio impugnato non sarebbe