TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-30, n. 202316129
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 16129/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09301/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9301 del 2023, proposto da
Italsem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio digitale come in atti;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio digitale come in atti;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato da Città Metropolitana di Roma Capitale in ordine all'istanza di compensazione presentata dalla ricorrente in data 20.05.2022, ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 73/2021 conv. in L. n. 106/2021 e del D.M. del 4.4.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che:
- parte ricorrente ha dedotto, in data 20.5.2022, inoltrava alla Stazione appaltante istanza di compensazione ai sensi dell’articolo 1 septies del D.L. n. 73/2021 e del D.M. 4.4.2022 per ottenere il riconoscimento dei maggiori oneri sopportati per la variazione in aumento dei prezzi dei materiali da costruzioni impiegati nell’appalto oggetto della controversia
- con medesima istanza, la ricorrente indicava le quantità dei singoli materiali impiegati che potevano essere ammessi a compensazione relativamente alle lavorazioni svolte dal 1.6.2021 al 31.12.2021, quantificando il relativo importo;
- la Città Metropolitana di Roma Capitale non ha proceduto a comunicare l’avvio del procedimento né a riscontrare la richiesta, nonostante la completezza della documentazione alla stessa allegata.
Considerato che, dall’esame della documentazione versata in atti, emerge che il ricorso sia fondato in quanto la Città Metropolitana di Roma Capitale non ha adottato un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla società ricorrente.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere accolto nel senso di ordinare alla Città Metropolitana di Roma Capitale di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro in termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, rispettando i diritti di partecipazione procedimentale della società ricorrente eventualmente richiedendo le necessarie integrazioni documentali.
Ritenuto, altresì, che sussistano i presupposti per nominare sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, un commissario ad acta , nella persona dell’Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato Generale di Finanza (IGF) della Ragioneria Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente dello stesso Ispettorato, affinché si insedi e provveda, su istanza di parte, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Ritenuto, infine, di condannare la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio liquidate come da dispositivo.