TAR Bologna, sez. I, decreto collegiale 2022-07-18, n. 202200557

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, decreto collegiale 2022-07-18, n. 202200557
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200557
Data del deposito : 18 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2022

N. 00874/2020 REG.RIC.

N. 00557/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00874/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

Vista la domanda di correzione di errore materiale depositata in data 10/06/2022 da S A, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per la correzione

di errore materiale nella sentenza n. 648/2021 - emessa in data 09.06.2021 e pubblicata in data 28.06.2021 - nel ricorso n. 00874/2020 R.G. TAR.


Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 la dott.ssa M A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Considerato che - nel ricorso n. 00874/2020 R.G. TAR - il difensore del ricorrente si dichiarava antistatario, chiedendo la distrazione delle spese legali;

Considerato – tuttavia - che dalla lettura della sentenza n. 648/2021 R.G. Sent. - emerge che il Collegio non ha statuito sulla richiesta di distrazione delle spese legali a favore del difensore antistatario;

Visto l'art. 86, co. 1, cod. proc. amm.;


Considerato che occorre procedere alla correzione dell’errore materiale disponendo che nella citata sentenza n. 648/2021 la parte dispositiva riguardante la liquidazione delle spese rechi la seguente dicitura : “Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio nella misura di € 2.000,00 (Duemila/00) oltre accessori di legge da distrarsi a favore del difensore antistatario”.

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