TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-07-30, n. 201003287
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 03287/2010 REG.SEN.
N. 02629/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2629 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C T, rappresentato e difeso dall’Avv. avv. E F e dall’Avv. G T, con domicilio eletto in Venezia presso la Segreteria della Sezione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35, secondo comma, del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;
contro
Comune di Villafranca Padovana - (Pd), in persona del Sindaco
pro tempore
, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. U C, con domicilio eletto in Venezia presso la Segreteria della Sezione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35, secondo comma, del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Chiara Cacciavillani,, con domicilio eletto in Venezia presso la Segreteria della Sezione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35, secondo comma, del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054; Regione Veneto - (Ve), Provincia di Padova - (Pd), Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Roma - (Rm), Ministero della Difesa - Roma - (Rm);
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, a firma del Segretario e del Presidente della Conferenza medesima, assunta in data 23 settembre 2008, avente ad oggetto “opere sostitutive di passaggi a livello nella Regione Veneto”, nella parte in cui prevede la chiusura del passaggio a livello in Comune di Villafranca Padovana alla progressiva Km. 219 988, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compresi la nota del Comune di Villafranca Padovana Prot. n. 13.308 dd. 16 ottobre 2008, recante l’informazione al ricorrente dell’intervenuta approvazione del relativo progetto definitivo dell’opera relativa alla chiusura del passaggio a livello predetto, la deliberazione della Giunta Comunale di Villafranca Padovana n. 141 dd. 28 settembre 2001 di approvazione del progetto preliminare di viabilità, della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 269 dd. 12 febbraio 2008 recante l’approvazione della Variante al P.R.G. comunale di Villafranca Padovana relativa all’area interessata dall’opera di cui trattasi e, ove emesso, del provvedimento finale in sede di Conferenza di Servizi recante, a’ sensi dell’art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, l’imposizione sull’area anzidetta del vincolo preordinato all’espropriazione;e per il risarcimento dei danni conseguenti all’adozione degli atti impugnati;
quanto ai primi motivi aggiunti di ricorso:
della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, a firma del Segretario e del Presidente della Conferenza medesima, assunta in data 23 settembre 2008 e avente ad oggetto “opere sostitutive di passaggi a livello nella Regione Veneto”, nella parte in cui prevede la chiusura del passaggio a livello in Comune di Villafranca Padovana alla progressiva Km. 219 + 988;del provvedimento finale conforme alle risultanze della Conferenza di Servizi medesima dd. 23 settembre 2008;della deliberazione della Giunta Comunale di Villafranca Padovana n. 142 dd. 16 ottobre 2008, recante la presa d’atto dell’approvazione del progetto definitivo delle opere di cui trattasi in sede di Conferenza di Servizi;dei decreti di esproprio Prot. 2850 - n. 5 dd. 3 marzo 2009 e Prot. n. 2864 – n. 7 dd. 3 marzo 2009 emessi dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca Padovana;nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresi la nota del Comune di Villafranca Padovana Prot. n. 13.308 dd. 16 ottobre 2008, recante l’informazione al ricorrente dell’intervenuta approvazione del relativo progetto definitivo dell’opera relativa alla chiusura del passaggio a livello predetto, la deliberazione della Giunta Comunale di Villafranca Padovana n. 141 dd. 28 settembre 2001 di approvazione del progetto preliminare di viabilità, della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 269 dd. 12 febbraio 2008 recante l’approvazione della Variante al P.R.G. comunale di Villafranca Padovana relativa all’area interessata dall’opera di cui trattasi e istitutiva di una nuova zona residenziale e – per quanto occorra – del verbale di immissione in possesso dd. 24 marzo 2009;e per il risarcimento dei danni conseguenti all’adozione degli atti impugnati;
quanto ai secondi motivi aggiunti di ricorso:
della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, a firma del Segretario e del Presidente della Conferenza medesima, assunta in data 23 settembre 2008 e avente ad oggetto “opere sostitutive di passaggi a livello nella Regione Veneto”, nella parte in cui prevede la chiusura del passaggio a livello in Comune di Villafranca Padovana alla progressiva Km. 219+988;del provvedimento finale conforme alle risultanze della Conferenza di Servizi medesima dd. 23 settembre 2008;della deliberazione della Giunta Comunale di Villafranca Padovana n. 142 dd. 16 ottobre 2008, recante la presa d’atto dell’approvazione del progetto definitivo delle opere di cui trattasi in sede di Conferenza di Servizi;dei decreti di esproprio Prot. 2850 - n. 5 dd. 3 marzo 2009 e Prot.n. 2864 – n. 7 dd. 3 marzo 2009 emessi dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca Padovana;dei decreti integrativi di esproprio n. 16 dd. 27 aprile 2009 e n. 23 dd. 8 luglio 2009 emessi dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca Padovana;nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresi la nota del Comune di Villafranca Padovana Prot. n. 13.308 dd. 16 ottobre 2008, recante l’informazione al ricorrente dell’intervenuta approvazione del relativo progetto definitivo dell’opera relativa alla chiusura del passaggio a livello predetto, la deliberazione della Giunta Comunale di Villafranca Padovana n. 141 dd. 28 settembre 2001 di approvazione del progetto preliminare di viabilità, della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 269 dd. 12 febbraio 2008 recante l’approvazione della Variante al P.R.G. comunale di Villafranca Padovana relativa all’area interessata dall’opera di cui trattasi e istitutiva di una nuova zona residenziale e – per quanto occorra – del verbale di immissione in possesso dd. 24 marzo 2009;e per il risarcimento dei danni conseguenti all’adozione degli atti impugnati;
quanto ai terzi motivi aggiunti di ricorso:
della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, a firma del Segretario e del Presidente della Conferenza medesima, assunta in data 23 settembre 2008 e avente ad oggetto “opere sostitutive di passaggi a livello nella Regione Veneto”, nella parte in cui prevede la chiusura del passaggio a livello in Comune di Villafranca Padovana alla progressiva Km. 219+988;del provvedimento finale conforme alle risultanze della Conferenza di Servizi medesima dd. 23 settembre 2008;della deliberazione della Giunta Comunale di Villafranca Padovana n. 142 dd. 16 ottobre 2008, recante la presa d’atto dell’approvazione del progetto definitivo delle opere di cui trattasi in sede di Conferenza di Servizi;dei decreti di esproprio Prot. 2850 - n. 5 dd. 3 marzo 2009 e Prot.n. 2864 – n. 7 dd. 3 marzo 2009 emessi dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca Padovana;dei decreti integrativi di esproprio n. 16 dd. 27 aprile 2009 e n. 23 dd. 8 luglio 2009 emessi dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca Padovana;del provvedimento del Comune di Villafranca Padovana Prot. 10.680 dd. 2 settembre 2009, comunicato al ricorrente con nota Prot. 10795 dd. 5 settembre 2009, del documento identificato come nuova tavola di P.R.G. ufficiosamente da lui acquisito , nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresi la nota del Comune di Villafranca Padovana Prot. n. 13.308 dd. 16 ottobre 2008, recante l’informazione al ricorrente dell’intervenuta approvazione del relativo progetto definitivo dell’opera relativa alla chiusura del passaggio a livello predetto, la deliberazione della Giunta Comunale di Villafranca Padovana n. 141 dd. 28 settembre 2001 di approvazione del progetto preliminare di viabilità, della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 269 dd. 12 febbraio 2008 recante l’approvazione della Variante al P.R.G. comunale di Villafranca Padovana relativa all’area interessata dall’opera di cui trattasi e istitutiva di una nuova zona residenziale e – per quanto occorra – del verbale di immissione in possesso dd. 24 marzo 2009;e per il risarcimento dei danni conseguenti all’adozione degli atti impugnati.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Villafranca Padovana - (Pd) e di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2010 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il ricorrente, Sig. Tiziano C, espone di essere proprietario di un’area ubicata nel territorio comunale di Villafranca Padovana, località Ronchi di Campanile, comprendente un ampio terreno scoperto esteso per mq. 2.624 nel quale insiste un edificio adibito ad abitazione del ricorrente e della propria famiglia, realizzato nel 1985.
Nell’attuale conformazione del terreno l’accesso si apre lungo la Via Bosco.
Il terreno stesso confina ad est con il parcheggio di una lottizzazione commerciale realizzata in epoca recente, e il relativo confine è marcato da un’alta siepe e da una recinzione metallica.
Il ricorrente precisa – altresì – che più a nord, nella stessa zona, è pure ubicata l’abitazione del fratello, Sig. G C, nonché un altro edificio nel quale è insediata l’attività da loro svolta e parimenti dotato di autonomo accesso alla pubblica via.
Il C espone di aver ricevuto nell’aprile del 2008 una comunicazione da parte del Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Villafranca Padovana in ordine all’avvio, a’ sensi dell’art. 16, comma 4, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera costituita dal sottopasso ferroviario funzionale alla chiusura del passaggio a livello posto alla progressiva chilometrica 219 + 388 della linea ferroviaria Milano – Venezia, nonché dalla viabilità di collegamento.
Tale sottopasso – afferma il ricorrente – è localizzato presso l’abitato di Ronchi di Campanile, in prossimità della propria abitazione, e la realizzazione della rampa di accesso del manufatto ricadrebbe in parte nella sua proprietà, comportando la chiusura dell’unico accesso alla proprietà medesima, nonché a quella del fratello.
Sempre secondo il ricorrente, il progetto neppure contemplerebbe la realizzazione di altri accessi, per cui la sua proprietà e quella del fratello risulterebbero intercluse.
Il C espone di aver presentato proprie osservazioni in proposito, rappresentando tali circostanze, e che a riscontro con nota Prot.