TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-07-04, n. 202302232
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2023
N. 02232/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02502/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2502 del 2019, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Via Sferracavallo, 146/A;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L S M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 giugno 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 30 ottobre 2019 e depositato il 26 novembre 2019, i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-impugnano l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Palermo ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate nell’unità immobiliare destinata ad attività commerciale di -OMISSIS-, consistenti in interventi di ampliamento, come meglio descritti nelle richiamate segnalazioni -OMISSIS- del 7 luglio 2016 e -OMISSIS- dell’11 marzo 2019.
Innanzitutto, i ricorrenti deducono carenze istruttorie e motivazionali del provvedimento impugnato, anche tenuto conto dell’epoca di realizzazione delle opere di cui è ingiunta la demolizione.
In secondo luogo, i ricorrenti lamentano la mancata comunicazione di avvio del procedimento all’esito del quale è stata adottata l’ordinanza impugnata.
Il provvedimento impugnato sarebbe dipoi illegittimo per la mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire nel caso di mancata ottemperanza all’ordine demolitorio.
In ultimo, i ricorrenti ritengono che la sanzione demolitoria violi il principio di proporzionalità.
Con memoria del 27 novembre 2019, il Comune di Palermo si costituisce in giudizio, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso e deducendo la sua infondatezza nel merito.
In ragione della cessazione del rapporto di servizio del difensore di parte resistente con il Comune, con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, è stata dichiarata l’interruzione del processo.
Con atto depositato l’8 agosto 2022, parte ricorrente ha riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 80, comma 3, c.p.a.