TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-05-11, n. 202103113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-05-11, n. 202103113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202103113
Data del deposito : 11 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2021

N. 03113/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02763/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2763 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, A C, con domicilio eletto in Napoli, alla via Guglielmo Melisurgo, n. 4.

contro

Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11.

nei confronti

Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio n Napoli al Vico Nocelle, n. 46/E.

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. dell'informazione interdittiva antimafia, resa ai sensi dell'art. 91, comma 7 bis del d.lgs. 159/2011 e ss.mi, provvedimento prot.n. -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Napoli, con la quale sarebbero stati accertati, ai danni della ricorrente, tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011;

2. Degli atti citati nella nota sub 1 ma non esibiti alla ricorrente;

3. di ogni atto prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti suddetti e in particolare, se ed in quanto possa occorrere dell'informazione interdittiva antimafia, prot.n. -OMISSIS- e dell'informazione interdittiva antimafia, prot.n. -OMISSIS-, emesse dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Napoli - nei confronti della soc. -OMISSIS-già gravata da quest'ultima con ricorso TAR Campania Napoli NRG-OMISSIS-, nonché di tutti gli atti istruttori delle interdittive che precedono;

nonchè per l'annullamento ai sensi dell'art. 116 cpa

4. della nota prot.n.-OMISSIS- emessa dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Napoli nei confronti della ricorrente recante il diniego dell'istanza di accesso agli atti sub 2, presentata dalla ricorrente in data 19/6/2020.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\11\2020:

degli atti depositati in giudizio dalla Prefettura di Napoli in data 27/8/2020 a seguito di Ordinanza Presidenziale n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Napoli e del Comune di Marano di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021 - svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 – il dott. M S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositata nella Segreteria del T.a.r., la ricorrente ha esposto quanto segue:

a) è titolare dell’omonima ditta individuale e gestisce sin dal 1983, nel Comune di Ottaviano, una attività di vendita di piante e fiori, nonché, dal 1995, attività di manutenzione di verde e giardinaggio per conto terzi;

b) Nel 2011, giusta atto per notaio -OMISSIS-rep. n. -OMISSIS-, la ricorrente, in qualità di rappresentante omonima ditta individuale, concedeva in affitto alla società -OMISSIS-(di seguito, semplicemente, -OMISSIS-) il ramo della propria azienda corrente in Ottaviano alla via -OMISSIS-, relativo alla realizzazione e manutenzione del verde urbano: la durata del suddetto fitto di ramo d’azienda era fissata in anni 6, e quindi fino al 4/8/2017, rinnovabili alla scadenza;

c) la ricorrente è la madre dei fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS-, rispettivamente legale rappresentate e socio della soc. -OMISSIS-;

d) tale locazione di ramo d’azienda era stata formalmente disdettata dalla ricorrente con comunicazione del 1/5/2017 e, pertanto, scadeva definitivamente in data 4/8/2017;

e) Con atto ricognitivo per notaio -OMISSIS-rep. n.-OMISSIS-la ricorrente e la soc. -OMISSIS- dichiaravano e riconoscevano l’avvenuta cessazione, alla data del 4/8/2017, del suddetto contratto di fitto di ramo di azienda: a tal fine la ricorrente registrava il suddetto atto ricognitivo nel Registro Imprese in data 15/4/2020;

f) con provvedimenti prot.n. -OMISSIS- e prot.n. -OMISSIS-, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli emetteva, ai danni della soc.-OMISSIS-, due interdittive antimafia, sostanzialmente di identico contenuto, volte a censurare tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011;

g) con informazione interdittiva antimafia prot.n. -OMISSIS-, resa ai sensi dell'art. 91, comma 7 bis del D.Lgs. 159/2011 e ss.mi, la Prefettura di Napoli emetteva anche nei confronti della ricorrente l’interdittiva antimafia, con provvedimento prot.n. -OMISSIS-.

La ricorrente ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

I. Violazione di legge – violazione e falsa applicazione degli artt. 84 c. 4 e 91 c. 6 d. lgs. 159/2011 – eccesso di potere per motivazione erronea e perplessa, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti – sviamento;
violazione di legge – violazione e falsa;

II. Applicazione degli artt. 100 d.lgs. 159/2011 – violazione dell’art. 3 legge 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta;

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6, d. lgs. 159/2011 – eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta – sviamento;

IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6, d. lgs. 159/2011 – eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta – sviamento;

V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6, d. lgs. 159/2011 – eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto di istruttoria, contradditorietà manifesta – sviamento.

La Prefettura di Napoli e il Comune di Marano di Napoli si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- è stato ordinato all'amministrazione intimata di produrre copia autentica del provvedimento prefettizio impugnato, nonché tutti gli atti, i verbali istruttori e gli accertamenti sui quali fondano, ed ogni altro atto utile ai fini della decisione.

L’amministrazione ha ottemperato all’incombente istruttorio con ciò rispondendo anche alla richiesta di accesso ai documenti che la ricorrente aveva formulato nel ricorso.

La ricorrente ha, quindi, proposto ricorso per motivi aggiunti, contestando anche gli atti successivamente depositati dall’amministrazione.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Tanto premesso in punto di fatto, rileva il Collegio che la giurisprudenza amministrativa consolidata, anche di questa Sezione, ha già evidenziato che l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.

Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata;
d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, TAR per la Campania, Napoli, n. 3195/2018;
Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011).

Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.

Questa Sezione ha poi chiarito che, in linea di principio, l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa (cfr., T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7.01.2019, n.73;
conf. Cons. Stato, sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2).

Sulla stessa scia questa Sezione ha precisato che il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (cfr., T.a.r. Campania, Napoli, Sez, I, n. 155/2020 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4657/2015).

L'Amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari di un'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Specialmente, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia ben può verificarsi un'influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Tale influenza può essere, quindi, desunta dalla considerazione che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicchè in una famiglia mafiosa, anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza del capofamiglia e dell'associazione. Deve essere, quindi, esclusa ogni presunzione di irrilevanza dei rapporti di parentela, ove gli stessi risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata (cfr., T.A.R. per la Campania, Napoli, sez. I, 09/12/2019, n. 5796).

Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha già chiarito che la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del "più probabile che non", che gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e che la relativa valutazione del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 14/07/2020, n.4542).

Con specifico riguardo all’informativa antimafia, il Prefetto, ai sensi degli artt. 91, commi 5 verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Ai sensi del comma 6, il Prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

Il Legislatore indica, quindi, le fonti da cui il Prefetto può desumere tentativi di infiltrazione mafiosa che hanno natura meramente esemplificativa e non certo tassativa.

Inoltre, l’interdittiva antimafia, per la sua natura di strumento a carattere cautelare e preventivo, non può ritenersi illegittima solo perché, come deduce la ricorrente, la Prefettura sia stata sollecitata dal Comune anche in assenza della stipula di un contratto di appalto.

3. Alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche sussistono, infatti, gli elementi per ritenere sussistente il pericolo di permeabilità mafiosa all’interno della società ricorrente, come correttamente rilevato dalla Prefettura.

Quest’ultima ha ritenuto sussistenti elementi di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente desunto dal collegamento esistente tra la ditta ricorrente e la società -OMISSIS-di -OMISSIS-e -OMISSIS-, figli della ricorrente, a sua volta attinte da due distinte interdittive antimafia. Inoltre, come esposto nella parte in fatto, la ricorrente, in qualità di rappresentante omonima ditta individuale, concedeva in affitto alla predetta società il ramo della propria azienda corrente in Ottaviano alla via -OMISSIS-, relativo alla realizzazione e manutenzione del verde urbano: la durata del suddetto fitto di ramo d’azienda era fissata in anni 6, e quindi fino al 4/8/2017, rinnovabili alla scadenza;
fitto di ramo d’azienda che era stato formalmente disdettato dalla ricorrente con comunicazione del 1/5/2017 e, pertanto, scadeva definitivamente in data 4/8/2017. Con atto ricognitivo per notaio -OMISSIS-rep. n.-OMISSIS-la ricorrente e la soc. -OMISSIS- dichiaravano e riconoscevano l’avvenuta cessazione, alla data del 4/8/2017, del suddetto contratto di fitto di ramo di azienda: a tal fine la ricorrente registrava il suddetto atto ricognitivo nel Registro Imprese in data 15/4/2020.

Il provvedimento in questa sede impugnato, quindi, si fonda sostanzialmente sul collegamento esistente tra la ditta ricorrente e la predetta società -OMISSIS-.

Quest’ultima è stata colpita da interdittive antimafie ancora valide ed efficaci che sono, peraltro, sorrette da plurimi elementi: i soci della predetta società, figli della ricorrente, sono stati controllati numerosissime volte con soggetti gravati da diversi precedenti penali e collegati a clan camorristici ed operano nel mercato ortofrutticolo di Marano che, in seguito a complesse attività di indagine, è risultato sotto l’egemonia del clan -OMISSIS-.

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