TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2022-04-26, n. 202200271
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Pubblicato il 26/04/2022
N. 00271/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00497/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati N Z, F G, W M, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Istituto -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;domicilio fisico: Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento n. -OMISSIS-dell’Istituto -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS- di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e di contestuale sospensione comunicato alla sig.ra -OMISSIS-anche nella parte in cui non si prevede che alla parte ricorrente sospesa sia corrisposto l’assegno alimentare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022 la dott.ssa R S R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che alla camera di consiglio tenutasi per la trattazione della domanda cautelare, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che la sig.ra -OMISSIS-, a seguito delle novità normative introdotte dall’art. 8 d.l. 24 marzo 2022 n. 24, è rientrata in servizio;
Considerato, dunque, che il danno derivante dal provvedimento impugnato, attualmente, consiste solo nella mancata corresponsione della retribuzione (o del solo assegno alimentare) relativi al limitato periodo in cui tale atto ha spiegato effetti;
Ritenuto, dunque, che non sussiste il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, stante la natura puramente economica del danno sofferto, comunque non ingente;